02/11/07 Lezione dpc 2^ settimana

La new letter della seconda, terza e quarta settimana di lezioni, con gli schemi

Schemi n.3 by Claudio Cecchella2
lettera n.2 by Claudio Cecchella

lettera n.2

1. Vi segnalo anzitutto che al Convegno di Napoli dell'Associazione degli studiosi del processo civile ho avuto modo di vedere la nuova edizione di Balena, che oltre ad un primo e ad un secondo volume, è uscita con un terzo volume. Chi non avesse già acquistato l'edizione del 2006, consiglio di acquistare questi tre volumi (ed Cedam, 2007), eliminando il terzo volume Mandrioli. Chi ha già provveduto all'acquisto vanno comunque bene i testi consigliati in programma.

2. Questa settimana abbiamo concluso i presupposti processuali che riguardano la parte: il contraddittorio, nelle sue manifestazioni positive mediante il regime delle forme della citazione (e del ricorso) - profili delle vocatio - e della notifica della citazione (e del ricorso) e mediante il regime delle notifiche e comunicazioni degli atti del procedimento, nonché delle nullità (profilo statico e dinamico), del suo rilievo nei rapporti caratterizzati da un litisconsorzio necessario (per ragioni sostanziali: rapporti unitari con pluralità di parti o rapporti inscindibili; per ragioni processuali: legittimazione straordinaria o per opportunità).

Siamo poi passati ai presupposti relativi all'oggetto: la domanda esaminata sotto il regime delle forme della citazione o del ricorso - editio actionis - delle nullità (profilo statico e dinamico) e nell'occasione della trattazione della sanatoria, abbiamo esaminato gli effetti sostanziale e processuali della domanda. Abbiamo quindi esaminato il giudicato, definendo il giudicato formale e il giudicato materiale (o esterno), per poi esaminare i limiti oggettivi del giudicato (efficacia diretta verso diritti identici; efficacia riflessa verso diritti dipendenti; efficacia verso il presupposto logico necessario).

3. Le parti del manuale trattate sono:

- vol. I Balena, cap. IX, sez. I; cap. XI, sez. IV;

- vol. II Balena, cap. I, sez. I; cap. II; cap. XIII.

4. Aggiungo in allegato qualche schema esplicativo (nello schema 2 della lettera n. 1, alla seconda pagina già compariva lo schema della lezione sul contraddittorio).

5: Queste le domande della settimana:

avrei bisogno di alcune delucidazioni riguardanti le seguenti domande:

1. la differenza tra mandato e procura del difensore tecnico;

2. le garanzie che tutelano il contraddittorio per l'atto di introduzione e gli atti successivi al processo;

3. la differenza tra citazione e ricorso.

1. Non c'è differenza tra mandato e procura solo alcune regole speciali per il mandato offerto dalla parte al diffensore regolate dal cpc (ad esempio ultrattività del mandato anche in caso ri revoca, rinuncia o morte).

2. Solo nell'atto introduttivo vi sono prescrizioni di forma e l'onere della notifica, per gli atti successivi l'onere della notifica esiste solo per pochi atti: quelli contenenti domande o ammissione di mezzi di prova cui segue una condotta della parte che può provocare la definizione del giudizio.

3. Citazione rivolta alla parte, ricorso rivolto al giudice.

inoltre volevo farle 2 domande:

1) nella guida dello studente è indicato : Mandrioli 5° edizione, in libreria ho acquistato la 6°edizione, vi sono problemi per lo studio? i capitoli da fare coincidono?

2) nella lezione del 16 ottobre, lei ci ha delineato la notifica, nell'art.139 non si potrebbe avere una violazione della privacy dato che se la notifica non viene consegnata nelle mani del soggetto interessato deve essere consegnata ad altri soggetti (es. familiare, portiere, vicino di casa)?

Va bene l'ultima edizione, meglio ancora l'ultima edizione dei tre volumi di Balena.

L'atto deve essere consegnato in plico chiuso se la not. non è effettuata a mani del destinatario.

relativamente alla lezione di martedì 9/10/2007, non ho ben capito il concetto di "nullità ibride".

Può per favore inviarmi qualcosa per chiarirmi le idee?

Si tratta di profili che attengono alla difformità dallo schema formale perciò trattate come nullità, ma che in realtà sovraintendono alla carenza di un presupposto processuale di cui assumono alcune caratteristiche di disciplina. Ad esempio le nullità della vocatio nella citaz, necessarie per il contraddittorio oppure le nullità della editio actionis sempre nella citazione che sovraintendono alla domanda e così via.