E' legge la Class ActionEstratto dalla legge finanziaria approvata definitivamente dal Parlamento, nel testo diffuso alla stampa (e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale), art 2, commi...
 
  
444. All’articolo 21-bis, comma 1, con- 
  
vertito, del decreto legge 1o ottobre 
  
2007, n. 159, convertito con modifica- 
  
zioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 
  
222, le parole: «non impegnate» sono 
  
sostituite dalle seguenti: «non assegna- 
  
te a seguito di mancata ratifica degli ac- 
  
cordi di programma». 
  
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445. Le disposizioni di cui ai commi da 
  
446 a 449 istituiscono e disciplinano 
  
l’azione collettiva risarcitoria a tutela dei 
  
consumatori, quale nuovo strumento ge- 
  
nerale di tutela nel quadro delle misure 
  
nazionali volte alla disciplina dei diritti 
  
dei consumatori e degli utenti, conforme- 
  
mente ai principi stabiliti dalla normati- 
  
va comunitaria volti ad innalzare i livelli 
  
di tutela. 
  
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446. Dopo l’articolo 140 del Codice del 
  
consumo, di cui al decreto legislativo 6 set- 
  
tembre 2005, n. 206, è inserito il seguente: 
  
«Articolo 140-bis. - (Azione collettiva ri- 
  
sarcitoria). - 1. Le associazioni di cui al 
  
comma 1 dell’articolo 139 e gli altri sog- 
  
getti di cui al comma 2 del presente arti- 
  
colo sono legittimati ad agire a tutela de- 
  
gli interessi collettivi dei consumatori e 
  
degli utenti richiedendo al tribunale del 
  
luogo in cui ha sede l’impresa l’accerta- 
  
mento del diritto al risarcimento del 
  
danno e alla restituzione delle somme 
  
spettanti ai singoli consumatori o utenti 
  
nell’ambito di rapporti giuridici relativi 
  
a contratti stipulati ai sensi dell’articolo 
  
1342 del Codice civile, ovvero in conse- 
  
guenza di atti illeciti extracontrattuali, 
  
di pratiche commerciali scorrette o di 
  
comportamenti anticoncorrenziali, 
  
quando sono lesi i diritti di una pluralità 
  
di consumatori o di utenti. 
  
2. Sono legittimati ad agire ai sensi del 
  
comma 1 anche associazioni e comitati 
  
che sono adeguatamente rappresentati- 
  
vi degli interessi collettivi fatti valere. I 
  
consumatori o utenti che intendono av- 
  
valersi della tutela prevista dal presente 
  
articolo devono comunicare per iscrit- 
  
to al proponente la propria adesione 
  
all’azione collettiva. L’adesione può es- 
  
sere comunicata, anche nel giudizio di 
  
appello, fino all’udienza di precisazione 
  
delle conclusioni. Nel giudizio promos- 
  
so ai sensi del comma 1 è sempre ammes- 
  
so l’intervento dei singoli consumatori 
  
o utenti per proporre domande aventi il 
  
medesimo oggetto. L’esercizio dell’azio- 
  
ne collettiva di cui al comma 1 o, se suc- 
  
cessiva, l’adesione all’azione collettiva, 
  
produce gli effetti interruttivi della pre- 
  
scrizione ai sensi dell’articolo 2945 del 
  
Codice civile. 
  
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite 
  
le parti, e assunte quando occorre som- 
  
marie informazioni, pronuncia sull’am- 
  
missibilità della domanda, con ordinan- 
  
za reclamabile davanti alla Corte di ap- 
  
pello, che pronuncia in Camera di consi- 
  
glio. La domanda è dichiarata inammissi- 
  
bile quando è manifestamente infonda- 
  
ta, quando sussiste un conflitto di interes- 
  
si, ovvero quando il giudice non ravvisa 
  
l’esistenza di un interesse collettivo su- 
  
scettibile di adeguata tutela ai sensi del 
  
presente articolo. Il giudice può differire 
  
la pronuncia sull’ammissibilità della do- 
  
manda quando sul medesimo oggetto è 
  
in corso un’istruttoria davanti ad un’auto- 
  
rità indipendente. Se ritiene ammissibile 
  
la domanda il giudice dispone, a cura di 
  
chi ha proposto l’azione collettiva, che 
  
venga data idonea pubblicità dei conte- 
  
nuti dell’azione proposta e dà i provvedi- 
  
menti per la prosecuzione del giudizio. 
  
4. Se accoglie la domanda, il giudice de- 
  
termina i criteri in base ai quali liquidare 
  
la somma da corrispondere o da restitui- 
  
re ai singoli consumatori o utenti che han- 
  
no aderito all’azione collettiva o che so- 
  
no intervenuti nel giudizio. Se possibile 
  
allo stato degli atti, il giudice determina 
  
la somma minima da corrispondere a cia- 
  
scun consumatore o utente. Nei sessanta 
  
giorni successivi alla notificazione della 
  
sentenza, l’impresa propone il pagamen- 
  
to di una somma, con atto sottoscritto, co- 
  
municato a ciascun avente diritto e depo- 
  
sitato in cancelleria. La proposta in qual- 
  
siasi forma accettata dal consumatore o 
  
utente costituisce titolo esecutivo. 
  
5. La sentenza che definisce il giudizio 
  
promosso ai sensi del comma 1 fa stato 
  
anche nei confronti dei consumatori e 
  
utenti che hanno aderito all’azione col- 
  
lettiva. È fatta salva l’azione individuale 
  
dei consumatori o utenti che non aderi- 
  
scono all’azione collettiva, o non inter- 
  
vengono nel giudizio promosso ai sensi 
  
del comma 1. 
  
6. Se l’impresa non comunica la proposta 
  
entro il termine di cui al comma 4 o non 
  
vi è stata accettazione nel termine di ses- 
  
santa giorni dalla comunicazione della 
  
stessa, il presidente del tribunale compe- 
  
tente ai sensi del comma 1 costituisce 
  
un’unica camera di conciliazione per la 
  
determinazione delle somme da corri- 
  
spondere o da restituire ai consumatori 
  
o utenti che hanno aderito all’azione col- 
  
lettiva o sono intervenuti ai sensi del 
  
comma 2 e che ne fanno domanda. La ca- 
  
mera di conciliazione è composta da un 
  
avvocato indicato dai soggetti che hanno 
  
proposto l’azione collettiva e da un avvo- 
  
cato indicato dall’impresa convenuta ed 
  
è presieduta da un avvocato nominato 
  
dal presidente del tribunale tra gli iscritti 
  
all’albo speciale per le giurisdizioni supe- 
  
riori. La camera di conciliazione quantifi- 
  
ca, con verbale sottoscritto dal presiden- 
  
te, i modi, i termini e l’ammontare da cor- 
  
rispondere ai singoli consumatori o uten- 
  
ti. Il verbale di conciliazione costituisce 
  
titolo esecutivo. In alternativa, su con- 
  
corde richiesta del promotore dell’azio- 
  
ne collettiva e dell’impresa convenuta, il 
  
presidente del tribunale dispone che la 
  
composizione non contenziosa abbia 
  
luogo presso uno degli organismi di con- 
  
ciliazione di cui all’articolo 38 del decre- 
  
to legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e suc- 
  
cessive modificazioni, operante presso il 
  
comune in cui ha sede il tribunale. Si ap- 
  
plicano, in quanto compatibili, le disposi- 
  
zioni degli articoli 39 e 40 del citato de- 
  
creto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e 
  
successive modificazioni». 
  
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447. Le disposizioni di cui ai commi da 
  
445 a 449 diventano efficaci decorsi cen- 
  
tottanta giorni dalla data di entrata in vi- 
  
gore della presente legge. 
  
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448. All’articolo 50-bis, primo comma, 
  
del Codice di procedura civile, dopo il 
  
numero 7) è aggiunto il seguente: 
  
«7-bis) nelle cause di cui all’articolo 
  
140-bis del Codice del consumo, di cui 
  
al decreto legislativo 6 settembre 2005, 
  
n. 206». 
  
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449. Al Codice del consumo, di cui al 
  
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
  
206, la rubrica del titolo II della parte V 
  
è sostituita dalla seguente: «Accesso al- 
  
la giustizia». 
  
  
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