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Regolamento 2011 mediazione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 luglio 2011 , n. 145

Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia

18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle

modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di

mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche'

sull'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi

dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010. (11G0187)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,

recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.

69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle

controversie civili e commerciali;

Udito il parere n. 2228/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla

Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno

2011;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

in data 21 giugno 2011, e la successiva comunicazione della

Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto

del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro della

giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui

delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole

«nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o

con qualifica di magistrato»;

b) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il direttore

generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza,

si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della

giustizia.».

2. All'articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro della

giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui

delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole

«nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o

con qualifica di magistrato»;

b) dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente periodo: «Il

direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la

vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero

della giustizia.».

Art. 2

Modifiche all'articolo 4 del decreto

del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della

giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) il possesso,

da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno

specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di

formazione in base all'articolo 18, nonché la partecipazione, da

parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di

tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso

organismi iscritti;».

Art. 3

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 18

ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro della

giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, dopo la lettera c) sono aggiunte

le seguenti:

a) «d) che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto

legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante

anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e

la segreteria dell'organismo puo' rilasciare attestato di conclusione

del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione

della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal

mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto

legislativo;»;

b) «e) criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di

mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza

professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia

di laurea universitaria posseduta.».

Art. 4

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18

ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18

ottobre 2010, n. 180, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4.

L'organismo iscritto e' obbligato a consentire, gratuitamente e

disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di

cui all'articolo 4, comma 3, lettera b)».

Art. 5

Modifiche all'articolo 16 del decreto

del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18

ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite

dalle seguenti: «un quarto»;

b) al comma 4, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «nelle

materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve

essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta'

per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del

presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli

previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla

lettera b) del presente comma»;

c) al comma 4, lettera e), le parole «deve essere ridotto di un

terzo» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere ridotto a euro

quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli

altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del

presente comma»;

d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «Qualora il valore

risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole

divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di

riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle

parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il

valore risulta diverso, l'importo dell'indennita' e' dovuto secondo

il corrispondente scaglione di riferimento.»;

e) al comma 9, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il

regolamento di procedura dell'organismo puo' prevedere che le

indennita' debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio

del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto

legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma

1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono

rifiutarsi di svolgere la mediazione.»;

f) dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: «14. Gli importi

minimi delle indennita' per ciascun scaglione di riferimento, come

determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto,

sono derogabili.».

Art. 6

Modifiche all'articolo 20 del decreto

del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18

ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «il responsabile» e prima delle

parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «, dopo

aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente,»;

b) al comma 2, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono

sostituite con le seguenti: «dodici mesi»;

c) al comma 3, dopo le parole «il responsabile» e prima delle

parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «, dopo

aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente,»;

d) al comma 4, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono

sostituite con le seguenti: «dodici mesi».

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 6 luglio 2011

Il Ministro della giustizia: Alfano

Il Ministro dello sviluppo economico: Romani

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2011

Ministeri istituzionali, registro n. 16, foglio n. 297