08/12/08 Appunti processo sommario

Gli appunti relativi al tema del processo sommario, cautelare, possessorio e monitorio, relativi alle lezioni che saranno tenute nell'ultima settimana del corso...

Appunti sul processo monitorio by Claudio Cecchella5
Appunti sul processo possessorio by Claudio Cecchella4
Appunti sul processo cautelare uniforme by Claudio Cecchella3
Appunti sui mezzi di tutela cautelare by Claudio Cecchella2
Schema processo sommario by Claudio Cecchella

Appunti sul processo monitorio

(Prof. Claudio Cecchella)

Il processo monitorio.

1. Processo che rientra nel genus della tutela sommaria.

Aspetti differenziali rispetto alla tutela cautelare:

a) non c'è uniformità di procedimento, ogni tipo di tutela regola diversamente il relativo procedimento;

b) pur calandosi nell'ipotesi, relativa ai rapporti con il processo di merito, della eventualità, in difetto di introduzione di quest'ultimo in un termine perentorio, forma giudicato pieno (e non semplicemente prelusione): questa è la specificità del processo monitorio: antiche azioni provocatorie del diritto comune;

c) tipicità della tutela;

Aspetti differenziali rispetto alle altre tutele anticipatorie non cautelari: in queste ultime si acquisisce un titolo esecutivo giudiziale senza che questo possa mai formare giudicato (es. 186bis, 186 ter, 708 c.p.c.; art. 19 d. lgs. n. 5/03).

Aspetti differenziali rispetto al processo camerale. In quest'ultimo caso non vi è giudizio di merito, ma per la sua autosufficienza il provvedimento camerale sui diritti è idoneo al giudicato pieno esauriti i gravami consentiti.

2. Gli elementi comuni del processo monitorio.

a) Il provvedimento sommario monitorio se non opposto in termine e forme tassative, passa in giudicato. Nel caso del dec. ing., mediante iniziativ dopo che il decreto è stato emesso e notificato; nel caso della convalida, prima che l'ordinanza sia emessa, come opposizione anticipata.

b) In tutte le esperienze, l'opposizione introduce un giudizio a cognizione piena di primo grado nel quale si ristabiliscono le regole generali, come se non si fosse svolta una precedente fase sommaria.

c) In tutte le esperienze è data la possibilità (art. 648 e 665 c.p.c.) di ottenre una misura anticipatoria in corso di causa idonea ad offrire un titolo esecutivo e fondata sul fumus (mancanza di un'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione). Attenzione: il giudice non deve solo valutare le difese del convenuto (eccezione); ma la fondatezza delle difese dell'attore (fatto costitutivo). Tale provvedimento conserva i suoi effetti anche in caso di estinzione del giudizio di merito.

d) E' in tutte le esperienze introdotta un'ipotesi di opposizione tardiva (artt. 650 e 668 c.p.c.) fondata su di un vizio relativo al contraddittorio. Attenzione: nel processo monitorio le forme degli atti per la tutela del contraddittorio hanno maggior rilievo rispetto al processo ordinario: non solo nullità della notifica dell'atto, ma anche mere irregolarità hanno rilievo (vedi ad esempio 663, 1° comma c.p.c.).

Perciò l'opposizione tard. è fondata su: - irregolarità della notifica del decreto oppure dell'intimazione; - caso fortuito o forza maggiore che hanno impedito la conoscenza dell'atto o (estensione dovuta alla Corte cost.) l'opposizione nei termini.

3) Specificità del proc. per decreto ingiuntivo.

a) tutela di diritti di credito al pagamento di somme o alla consegna di beni mobili (633/1);

b) necessità di distinguere tra monitorio puro e spurio, nel primo caso non c'è la prova scritta (633/1) (credito professionale, nascente da un procedimento giurisdizionale n. 2 o da notula verificata dall'ordine nel caso di professione nel quale esiste tariffa approvata per legge n. 3); nel secondo invece esiste prova scritta, seppure atipica perché non riconosciuta (manca il contraddittorio). Altre ipotesi di prova atipica: le scritture contabili dell'imprenditore (art. 634 c.p.c.);

c) si introduce con ricorso che non deve essere notificato essendo il procedimento inaudita altera parte (art. 638);

d) regola della competenza identica al merito (art. 637/1);

e) esiti: - rigetto non produce preclusione (art. 640 c.p.c.); - accoglimento contiene l'ingiunzione all'adempimento entro 40 gg dalla notifica o in alternativa propone l'alternativa dell'opposione, avvertendo che in difetto di adempiomento o di opposizione si formerà titolo esecutivo. - provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.) se fondata su titolo esecutivo (interesse ad agire: iscrizione ipotecaria e provocazione al giudicato,art. 655 cpc) o su scrittura sottoscritta dal debitore o grave pericolo nel ritardo.

f) la litispendenza, dalla notifica del decreto ing. (643/3 c.p.c.) in copia autentica; necessità di notifica a pena di perenzione entro 60 gg. (art. 644 c.p.c.);

g) opposizione: con la tecnica introduttiva del rito relativo (not. cit. oppure deposito ricorso) ed introduce un processo secondo le regole ordinarie (645/2 c.p.c.);

h) misure anticipatorie: - sospensione esecutività per gravi motivi (art. 649 c.p. c.) - concessione provvisoria esecutività (art. 648 c.p.c.) se l'opposizione non è fondata su prova scritta o su cauzione.

Fondamento anticipatorio e non cautelare, quindi non c'è reclamo;

i) esiti del giudizio di opposizione (art. 653): - se rigettato nel merito, passa in giudicato e diventa esecutivo se già non lo era il dec. ing. (a tale fine basta il rigetto in primo grado); - se rigettato nel rito: a) se relativo a presupposti processuali generali (viene annullato il dec. ing.); b) se relativo a presupposti processuali specifici al proc. monitorio nella fase di opposizione (opposizione non effettuata nei termini; a giudice incompetente), acquista efficacia esecutiva e passa in giudicato; - se accolto, viene annullato il decreto ingiuntivo; - se accolto parzialmente diventa titolo esecutivo non più il decreto ma la sentenza (salvezza effetti processo esecutivo).

4) Specificità del procedimento per convalida di sfratto.

a) diritti tutelati: a) diritto al rilascio alla scadenza del contrattro di locazione prima della scadenza (c.d. convalida di licenza, 657/1); b) diritto al rilascio del contratto di locazione alla scadenza dopo il decorso del termine (c.d. convalida di sfratto per finita locazione 657/2); c) diritto al rilascio a seguito di risoluzione peer inadempimento (morosità) nel contratto di locazione (c.d. convalida di sfratto per morosità, 658; d) diritto al rilascio a seguito di scioglimento per qualsiasi causa di rapporto di lavoro ove è accessorio il rapporto di locazione (659);

b) procedimento monitorio puro perché il provvedimento è fondato sulla mancata opposizione del convenuto, non essendo richiesta alcuna cognizione al giudice. Da osservare: viene all'intimante consegnato l'originale dell'attoi introduttivo con in calce il provvedimento di convalida, che non resta acquisito alla cancelleria, evidentemente all'origine vi è un accordo delle parti semplicemente convalidato dal giudice.;

c) Tecnica introduttiva: l'atto di citazione. Ragione, necessità del prodursi di immediati effetti sostanziali nascente da atti ricettizi, che quindi devono essere trasmessi immediatamente alla parte (licenza effetto di impedire la tacita rinnovazione; sfratto per morosità volontà di avvalersi dell'indempimento agli effetti della risoluzione). Quindi immediata integrazione del contraddittorio con citazione a comparire ad udienza fissa;

d) Garanzie del contraddittorio: - avviso in citazione 660/3; - avviso ulteriore in caso di mancata notifica a mani (660/7); - divieto notifica al domicilio eletto (660/1); - potere discrezionale del giudice alla udienza di disporre la rinnovazione (663/1); - opposizione tardiva con rilievo anche di mere irregolarità di notifica (668)

e) udienza: rilievo del comportamento del convenuto. a) se si oppone inizia con le regole del rito speciale il proc. di merito (conversione 667, termine per la integrazione delle difese); b) se non compare il convenuto: convalida, salvo rinnovo (663) nella morosità è necessaria la conferma della sua persistenza all'udienza (663/3); c) se compare e non si oppone: convalida; d) se non compare l'intimante: estinzione (662);

f) provvedimento anticipatorio 665 cpc (il presupposto "gravi motivi"), maggiore discrezionalità al giudice. Speciale provv. ant. nello sfratto per morosità in fase sommaria, art. 666.