01/08/12 Regolamento tariffe
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Pubblichiamo il decreto dal Ministero della Giustizia che ridisegna le modalità per la liquidazione dei compensi professionali che sostituiscono le vecchie tariffe e qualche informazione utile per l'uso...

.. l'art. 9 della legge 24 marzo 2012, n. 27. by Parlamento italiano
...e prima della entrata in vigore del regolamento. by Tribunale di Varese
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia. by Ministero di Grazia e Giustizia

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia.

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo

giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia,

ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla

legge 24 marzo 2012 n. 27.

Il Ministro della giustizia

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012, favorevole con osservazioni, espresso dalla

Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data… ;

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Ambito di applicazione e regole generali)

1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono

applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto.

L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi

non espressamente regolati dallo stesso.

2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella

concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi

degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.

3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività

accessorie alla stessa.

4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al

doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso

spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.

5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera

effettivamente svolta.

6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto

legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce

elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi,

per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la

liquidazione stessa.

Capo II

Disposizioni concernenti gli avvocati

Art. 2

(Tipologia di attività)

1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le attività

giudiziali sono distinte in attività penale e attività civile, amministrativa e tributaria.

Art. 3

(Attività stragiudiziale)

1. L’attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell’affare, del numero e

dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non

economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione.

2. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore

di mercato attribuito alle stesse.

3. Quando l’affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a

quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.

Art. 4

(Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria)

1. L’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della

controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva.

2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia,

del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a

seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione.

3. Si tiene altresì conto del pregio dell’opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non

patrimoniali, conseguiti dal cliente.

4. Qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere

aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l’avvocato difende una parte

contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell’articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre

2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma

dell’articolo 11.

5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento

rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11.

6. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione

di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

Art. 5

(Determinazione del valore della controversia)

1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di

procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all’entità economica della

ragione di credito alla cui tutela l’azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di

quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita

alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della

controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da

quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa è determinato a norma del

comma 1 quando l’oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o

comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l’applicazione. Quando ciò non è possibile,

va tenuto conto dell’interesse sostanziale tutelato.

3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell’oggetto e della

complessità della stessa.

Art. 6

(Procedimenti arbitrali)

1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le

controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse.

2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i

parametri previsti per l’attività stragiudiziale.

Art. 7

(Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi)

1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero

speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il

compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i

criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

Art. 8

(Cause di lavoro)

1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso è ridotto di regola fino alla

metà.

Art. 9

(Cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio)

1. Nelle controversie per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto

fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per

quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto

alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in

materia penale.

Art. 10

(Responsabilità processuale aggravata e pronunce in rito)

1. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell’art. 96 del codice di procedura civile, ovvero,

comunque, nei casi d’inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto

all’avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma

dell’articolo 11.

Art. 11

(Determinazione del compenso per l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria)

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A –

Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il

compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri

generali di cui agli articoli 1 e 4.

2. Il compenso è liquidato per fasi.

3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l’esame e lo studio degli atti a

seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente

relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.

4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del

giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi,

controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l’esame

di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze,

impugnazioni, le relative notificazioni, l’esame delle corrispondenti relate, l’iscrizione a ruolo, il versamento

del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l’esame della

procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori

consultazioni con il cliente.

5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o

integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente

illustrative, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel

corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti

provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque

necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la

designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti,

l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di

altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le

istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale,

le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate, gli atti comunque

incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di

valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o

autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste

istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini

della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.

6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l’esame di

quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed

esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie

a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del

provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo,

l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.

7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A – Avvocati, per l’atto di precetto,

sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente

al precetto, l’esame delle relative relate, il pignoramento e l’esame del relativo verbale, le iscrizioni,

trascrizioni e annotazioni, gli atti d’intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l’esame dei relativi atti, le

assistenze all’udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

8. Il compenso, ai sensi dell’articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di

esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o

collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con

colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.

9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione

riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all’articolo 4,

commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per

ingiunzione.

10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a

beni immobili.

Art. 12

(Attività giudiziale penale)

1. L’attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del

procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il

procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause

estintive del reato, l’avvocato ha diritto al compenso per l’opera effettivamente svolta.

2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del

processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell’opera prestata, del numero e

dell’importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi,

dell’eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di

tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare,

l’emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l’entità economica e l’importanza degli interessi

coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l’orario e i trasferimenti conseguenti

all’assistenza prestata.

3. Si tiene altresì conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal

cliente.

4. Qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere

aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte

civile, quando l’avvocato difende una parte contro più parti.

5. Per l’assistenza d’ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà.

6. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l’adozione di

condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.

7. Si applica l’articolo 9, comma 1, secondo periodo.

Art. 13

(Parte civile)

1. I parametri previsti per l’attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile

civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per

l’attività giudiziale civile.

Art. 14

(Determinazione del compenso per l’attività giudiziale penale)

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B –

Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il

compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri

generali di cui agli articoli 1 e 12.

2. Il compenso è liquidato per fasi.

3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l’esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei

luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al

cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l’attività.

4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce,

querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.

5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le

assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie,

procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni

o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei

testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare

complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero

comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.

6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica,

l’assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.

7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all’esecuzione della pena o delle misure

cautelari.

8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero

speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti

per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

9. Il compenso, ai sensi dell’articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di

esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o

collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con

colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Capo III

Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

Art. 15

(Tipologia di attività)

1. Per l’applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attività svolte dai

dottori commercialisti ed esperti contabili:

a) amministrazione e custodia;

b) liquidazione di aziende;

c) valutazioni, perizie e pareri;

d) revisioni contabili;

e) tenuta della contabilità;

f) formazione del bilancio;

g) operazioni societarie;

h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria;

i) assistenza in procedure concorsuali;

l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;

m) sindaco di società.

2. Quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il

professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato

in analogia alle disposizioni del presente capo.

Art. 16

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto e per l’applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per:

a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore

commercialista, il ragioniere commercialista, l’esperto contabile iscritti all’albo;

b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la

liquidazione delle singole attività professionali;

c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal

conto economico:

1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di

lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di

immobilizzazioni per lavori interni;

2) il valore complessivo dei proventi finanziari;

3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell’attivo dello stato patrimoniale

imputate al conto economico;

4) il valore complessivo dei proventi straordinari;

d) «attività»: il valore complessivo dell’attivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice

civile;

e) «passività»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione “Passivo” dello schema di cui

all’articolo 2424 del codice civile;

f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell’interesse del cliente di atti e documenti aventi

rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non

richiedono particolare elaborazione;

g) «rappresentanza tributaria»: l’intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari,

presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali;

h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico,

prestata, in particolare, per l’analisi della legislazione, dell’interpretazione e applicazione, anche

giurisprudenziale e dell’amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede

di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione all’imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.

Art. 17

(Parametri generali)

1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:

a) valore e natura della pratica;

b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;

c) condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico;

d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;

e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;

f) pregio dell’opera prestata.

2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i

criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.

3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1,

applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C – Dottori commercialisti ed

esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa

tabella.

Art. 18

(Maggiorazioni e riduzioni)

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in

condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione

fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni

rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a

quello altrimenti liquidabile.

SEZIONE SECONDA

Disposizioni e parametri specifici

Art. 19

(Amministrazione e custodia)

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è

determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso è

liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C–Dottori commercialisti ed

esperti contabili.

Art. 20

(Liquidazioni di aziende)

1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977,

2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale, è determinato dalla sommatoria sul

totale dell’attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a

quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 21

(Valutazioni, perizie e pareri)

1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte,

valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d’azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non

quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è

determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di

regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 22

(Revisioni contabili)

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di

ispezioni, nonché per il riordino di contabilità, per l’accertamento dell’attendibilità dei bilanci, previsti dalla

legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell’autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della

erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l’accertamento della

rendicontazione dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti

positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel

riquadro 4 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 23

(Tenuta della contabilità)

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria, è determinato in

funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine

esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C –

Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità semplificata, è determinato

in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto

indicato dal riquadro 5.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 24

(Formazione del bilancio)

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio, è determinato

in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività, e il compenso è liquidato,

di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti

contabili.

Art. 25

(Operazioni societarie)

1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello

statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in

funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della

tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni

straordinarie di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del totale delle

attività delle situazioni patrimoniali utilizzate per l’attività professionale svolta, e il compenso è liquidato, di

regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 26

(Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria)

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i

tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito

al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo

quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e

contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è

liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed

esperti contabili.

3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria è determinato

in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è

liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed

esperti contabili.

Art. 27

(Assistenza in procedure concorsuali)

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e,

altresì, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di

amministrazione straordinaria, è determinato in funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato,

di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti

contabili.

2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per l’ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà nel

caso in cui le procedure si concludono con esito negativo.

Art. 28

(Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria)

1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo

quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle

commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è

determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell’importo complessivo delle imposte, tasse,

contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell’atto impugnato o in contestazione oppure

dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro

10.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria è determinato in funzione

dell’importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base

dell’atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di

regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti

contabili.

Art. 29

(Sindaco di società)

1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di

legalità e sull’amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti

positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel

riquadro 11 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di

proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura

concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l’ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla

metà.

3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella

per l’ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di

presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l’ipotesi del comma 1

sono aumentate fino al 50 per cento.

Capo IV

Disposizioni concernenti i notai

Art. 30

(Tipologia di attività)

1. Ai fini della liquidazione di cui all’articolo 1, l’attività notarile si distingue nelle seguenti tipologie: atti

relativi a beni immobili, atti relativi beni mobili, inclusi i beni mobili registrati, atti societari, altri atti.

2. Le prestazioni di garanzia, reale e personale, sono considerate atti relativi a beni immobili o mobili a

seconda del bene cui accedono.

3. Gli atti societari sono quelli che attengono alla costituzione, trasformazione, modifica della società.

4. Rientrano tra gli «altri atti» tutte le attività non riconducibili a una delle tipologie di atti indicate al comma

1, e le attività di valore indeterminato o indeterminabile.

5. La autentica di firma, quando costituisce la sola prestazione richiesta, è compresa tra gli «altri atti».

Art. 31

(Criteri)

Per valore di riferimento si intende:

a) per gli atti relativi a beni immobili e a beni mobili: il valore del bene indicato nell’atto ovvero

desumibile dallo stesso, o, in mancanza, quello di mercato;

b) per le prestazioni di garanzia reale o personale: l’entità del credito garantito;

c) per i contratti di affitto e di locazione: l’importo del canone pattuito per la durata del contratto fino

alla prima scadenza;

d) per gli atti societari: il valore dell’oggetto dell’atto come indicato dalle parti o desumibile dall’atto o,

in mancanza, quello di mercato; in ogni altro caso l’atto si considera di valore indeterminato.

Art. 32

(Parametro)

1. Ai fini della liquidazione, l’organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna categoria di

atti, della percentuale riferita al valore medio dell’atto come indicata nelle allegate tabelle A- Notai, B-Notai,

C-Notai. Il compenso è liquidato, di regola, in una percentuale del valore reale dell’atto compresa nella

forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio, in

misura inversamente proporzionale all’aumento o alla diminuzione del valore stesso.

2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni mobili e immobili, il valore medio di riferimento è quello relativo ai

beni immobili.

3. Per le prestazioni di garanzia il compenso è liquidato, di regola, in percentuale tra lo 0,14 per cento e lo

0,025 per cento dell’ammontare del credito garantito fino all’importo di euro 400.000,00; per importi

superiori si applica il comma 7.

4. Il compenso può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nelle tabelle allegate, in

considerazione, oltre che del valore di riferimento dell’atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza

delle questioni trattate, dell’eventuale urgenza della prestazione professionale, dell’impegno profuso anche in

termini di tempo impiegato, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici,

conseguiti dal cliente.

5. Per la determinazione del compenso complessivo possono essere utilizzate più tabelle e più voci della

medesima tabella.

6. Per la tipologia relativa agli «altri atti», tabella D-Notai, il compenso complessivo può essere liquidato

sommando i compensi relativi ai singoli atti.

7. Per gli atti il cui valore supera euro 5.000.000,00 per la tipologia della tabella A – Notai e C – Notai, euro

4.500.000,00 per la tipologia della tabella B – Notai, l’organo giurisdizionale, tenuto conto dei valori di

liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto del valore dell’atto,

della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell’eventuale urgenza della

prestazione professionale, dell’impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell’opera

prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. Il medesimo criterio si

applica per gli atti il cui valore è inferiore a euro 25.000,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai,

euro 10.000 per la tipologia della tabella B-Notai.

8.Per il rilascio di copie, estratti e certificati, per le letture, le ispezioni e per qualsiasi altra operazione

relativa agli atti notarili conservati presso il notaio, è, di regola, liquidato al notaio quanto dovuto

all’Archivio notarile.

Capo V

Disposizioni concernenti le professioni dell’area tecnica

Art. 33

(Ambito di applicazione)

1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore,

paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra

laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale

laureato, tecnologo alimentare.

Art. 34

(Parametri generali per la liquidazione del compenso)

1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all’articolo 33 è stabilito tenendo conto dei

seguenti parametri:

a) il costo economico delle singole categorie componenti l’opera, definito parametro «V»;

b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera, definito

parametro «P»;

c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»;

d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q».

Articolo 35

(Costo economico dell’opera)

1.Il costo economico dell’opera, parametro «V», è individuato tenendo conto del suo valore determinato, di

regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell’eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel

caso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.

2. Il parametro base «P» è determinato mediante l’espressione:

P=0,03+10/V0,4

applicato al costo economico delle singole categorie componenti l’opera come individuato in base alla tavola

Z-1 allegata.

Art. 36

(Complessità della prestazione)

1. La complessità della prestazione, parametro «G», è compresa, di regola, tra un livello minimo, per la

complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z1

allegata.

2. In considerazione, altresì, della natura dell’opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi,

anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione, l’organo

giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello

altrimenti liquidabile.

Art. 37

(Specificazione delle prestazioni)

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi :

a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità;

b) progettazione;

c) direzione esecutiva;

d) verifiche e collaudi.

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:

a) edilizia;

b) strutture;

c) impianti;

d) viabilità;

e) idraulica;

f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);

g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;

h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;

i) territorio e urbanistica.

3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base

alle singole categorie componenti l’opera come indicato nella tavola Z-2 allegata.

4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al

comma 2, è liquidato per analogia.

Art. 38

(Consulenze, analisi ed accertamento)

1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile

analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell’impegno del professionista e dell’importanza della

prestazione.

Art. 39

(Determinazione del compenso)

1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore

dell’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie

dell’opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il

parametro «P», secondo l’espressione che segue:

CP=V•G•Q•P

CAPO VI

Disposizioni concernenti le altre professioni

Art. 40

(Altre professioni)

1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia,

non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, è liquidato dall’organo giurisdizionale per analogia alle

disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione,

del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei

vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione

Capo VII

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 41

(Disposizione temporale)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in

vigore.

Art. 42

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi

della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli

Tabella A - Avvocati

TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.500; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 1.800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione fino a euro 25.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 700; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 400; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 2.000; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 1.300; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 2.900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 3.250; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.650; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 3.250; aumento: fino a +130%; diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 4.050; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 2.100; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 4.800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 5.400; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 2.700; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 5.400; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 6.750; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 3.600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 8.100; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150%

ovvero diminuito fino al 50%

GIUDICE DI PACE

Scaglione fino a euro 5.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -60%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 150; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -60%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -80%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 400; aumento: fino a +30%; diminuzione: fino a -70%

Scaglione da euro 5.001

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, diminuito del

40%

CORTE DI APPELLO, ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO, ORGANI DI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI PRIMO GRADO

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del

20%

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, MAGISTRATURE SUPERIORI, COMPRESO IL TRIBUNALE DI PRIMA

ISTANZA DELL’UNIONE EUROPEA

Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.600; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione fino a euro 25.000

Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni

percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni

percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni

percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni

percentuali in aumento o diminuzione

CORTE COSTITUZIONALE, E ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALI

Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.700; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.100; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.000; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione fino a euro 25.000

Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni

percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni

percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni

percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni

percentuali in aumento o diminuzione

PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE

Scaglione fino a euro 5.000: da 50 a 700 euro

Scaglione da euro 50.001 a euro 500.000: da 400 a 2.000 euro

Scaglione da euro 50.001 a euro 1.500.000: da 1.000 a 2.500 euro

PRECETTO

Scaglione da euro 0 a euro 5.000: da 20 a 100 euro

Scaglione da euro 50.001 a euro 500.000: da 150 a 350 euro

Scaglione da euro 50.001 a euro 1.500.000: da 400 a 600 euro

Scaglione oltre euro 1.500.000: da 700 a 900

PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI E PER CONSEGNA O RILASCIO

Diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i

medesimi aumenti e diminuzioni

AFFARI TAVOLARI

Diminuzione del 20% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i

medesimi aumenti e diminuzioni

Tabella B – Avvocati

TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +300%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -70%

Fase esecutiva: euro 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%.

GIUDICE DI PACE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, diminuito del 20%

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL’UDIENZA PRELIMINARE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 20%

TRIBUNALE COLLEGIALE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 30%

CORTE D’ASSISE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 150%

CORTE D’APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 60%

CORTE D’ASSISE D’APPELLO

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 160%

MAGISTRATURE SUPERIORI

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 220%