27/09/13 Il nuovo concordato
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IL DIFFICILE RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA CRISI D’IMPRESA ALLA LUCE DELLE NOVITA’ DEL DECRETO DEL FARE è il tema a cui l'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili sezione di Lucca ha organizzato a Forte dei Marmi, il giorno 27 settembre 2013...

Le novità del decreto del fare sulla legge fallimentare... by Claudio Cecchella

Le novità del decreto del fare sulla legge fallimentare...

Le novità del decreto del fare sulla legge fallimentare

di Claudio Cecchella

Il concordato in bianco, effetti

La legge n. 134 del 2012, di conversione del d.l. n. 82 del 2012, novellando l’art. 161 (6° comma), al fine di anticipare l’effetto preclusivo ad azioni esecutive e cautelari dei creditori e all’acquisizione di prelazioni da parte dei creditori (art. 168 l.f.), consente la presentazione di una domanda di concordato priva di contenuto e di allegati, con il solo limite della produzione dei bilanci degli ultimi tre anni (e, con il decreto del fare, di un elenco dei creditori).

Effetti, lo scioglimento dei contratti

Oltre alla paralisi delle azioni individuali dei creditori e dell’acquisizione di prelazioni, art. 169 – bis l.f., l’imprenditore può ottenere l’autorizzazione allo scioglimento dei contratti o ad una loro sospensione per sessanta giorni (salvo i rapporti di lavoro)

Scioglimento contratti

Tribunale Bergamo 07 giugno 2013 - Pres., est. Gaballo.

Durante la fase di pre-concordato è possibile disporre, ai sensi dell'articolo 169 bis L.F., la sospensione di contratti di factoring qualora per la massa dei creditori appaia evidente la convenienza di tale scelta in ragione della non opponibilità in compensazione dei crediti maturati dalla società di factoring

Lo scioglimento della riserva

Il tribunale fissa il termine da sessanta a centoventi giorni, per la integrazione dei contenuti e dei documenti, prorogabili di ulteriori sessanta giorni.

Entro tale termine l’imprenditore deve dare contenuto alla proposta e produrre i documenti necessari oppure presentare un accordo di ristrutturazione dei crediti ex art. 182 – bis l.f.

Proroga

Tribunale Terni 16 settembre 2013 - Pres., est. Paola Vella.

Il termine concesso ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F. per il deposito della documentazione e del piano di concordato preventivo non può essere prorogato una seconda volta qualora sia già stata concessa una prima proroga nella misura massima prevista e ciò anche se il termine così complessivamente concesso non superi la misura massima accordabile (gg. 120 + 60).

Sospensione termini

Tribunale Monza 06 agosto 2013 - Pres. Caterina Giovanetti - Est. Francesca

La sospensione feriale dei termini non è applicabile al termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, commi 6 e 10, L.F., in ragione del fatto che le limitazioni all'esercizio dei diritti ed alle facoltà di autotutela dei creditori imposte dal legislatore come effetto della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 168 L.F. sono anche di carattere sostanziale ed assai gravi e pregnanti ed altresì in quanto l'applicazione della sospensione feriale dei termini si tradurrebbe nella dilatazione di termini che il legislatore ha stabilito come massimi e non ulteriormente prorogabili.

segue

Tribunale Pisa, 10 luglio 2013 – Est. Dr. Picardi.

Il termine, fissato dal tribunale ex art. 161, 6° comma l.f. è soggetto alla sospensione feriale, in assenza di una deroga analoga a quella di cui all’art. 36-bis l.f.

Tribunale Lucca, 23 luglio 2013 – Est. Dr. Lucente.

idem

In entrambi i casi il tribunale concede il termine minimo di 60 giorni, applicandosi la sospensione e il decreto del tribunale di Lucca è di interesse in quanto impone, secondo la nuova normativa, il deposito ogni 30 giorni “di una completa relazione inerente la gestione finanziaria dell’impresa e l’attività compiuta ai fini dell’approvazione della proposta del piano”

Preconcordato dopo domanda di concordato non votata

Tribunale Messina 01 febbraio 2013 - Pres. Fiorentino - Est.

Deve essere qualificato come illegittimo, e se attuato attraverso il ricorso ad uno strumento previsto dalla legge, quale abuso del diritto, qualsiasi condotta che tende ad impedire che un procedimento di concordato preventivo si concluda secondo le modalità previste dalla legge fallimentare, ovvero con una sentenza dichiarativa di fallimento che, in presenza di istanze provenienti dai creditori o dal pubblico ministero, faccia seguito al decreto di revoca. Tale deve essere considerata la presentazione di una domanda di pre-concordato (implicante revoca della precedente domanda di concordato) proposta subito dopo il mancato raggiungimento delle maggioranze, oppure nel corso del procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 173 L.F..

I rapporti con i fallimento

Se pende un’istanza di fallimento il termine concesso è di soli sessanta giorni, per giustificati motivi prorogabili di ulteriori sessanta giorni: il che consente di ritenere che il ricorso con riserva impedisce la trattazione del procedimento per la dichiarazione di fallimento sin tanto che questi termini non siano decorsi.

La sentenza

Cassazione civile, sez. VI 11 giugno 2013, n. 14684

In tema di rapporti tra i procedimenti per dichiarazione di fallimento e di concordato preventivo, in caso di ammissione del debitore alla seconda procedura e di contestuale presentazione di un'istanza di fallimento, l'unica soluzione alternativa alla sospensione impropria è quella di dichiarare improcedibile la domanda di fallimento, ai sensi dell'articolo 168 l.f. 

Il provvedimento che dispone la sospensione del procedimento per dichiarazione di fallimento per effetto dell'ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo non è impugnabile con regolamento di competenza.

Mancato scioglimento della riserva

In difetto di integrazione dei contenuti e allegati nel termini, il ricorso viene dichiarato inammissibile e può condurre, su istanza di un creditore o de pm alla dichiarazione di fallimento, reclamabile ai sensi dell’art. 18 l. fall.

L’integrazione con un accordo di ristrutturazione

L’integrazione può avvenire, in alternativa ad una domanda completa di concordato oppure mediante un proposta di accordo di ristrutturazione dei crediti, corredata dell’espressione dell’accordo dei creditori (e non quindi nelle forme della proposta di accordo di cui all’art, 182 – bis, 6° comma, l. fall.)

Controlli

Nelle more dello scioglimento della riserva, gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti solo se urgenti e autorizzati e l’imprenditore deve dare informazioni periodiche al tribunale, anche relativi alla gestione finanziaria, nei termini e nelle forme fissate nel decreto che assegna il termine.

I nuovi controlli, 
dovuti al decreto del fare

“Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18”

segue, il Commissario

Viene dunque nominato un Commissario giudiziale, che svolge tutti i compiti di controllo che a lui spettano in un concordato comune, fra i quali quello di suscitare la revoca del decreto di ammissione e, se vi è istanza dei creditori e del p.m., la dichiarazione di fallimento e di esprimere parere in relazione agli atti di straordinaria amministrazione

Dichiarazione di fallimento su segnalazione del tribunale

Cassazione Sez. Un. Civili 18 aprile 2013, n. 9409

E' legittima la dichiarazione di fallimento intervenuta su istanza del pubblico ministero, inoltrata a seguito di segnalazione compiuta dal tribunale nell’ambito di procedura prefallimentare.

La nuova informativa

“Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato.”

La situazione finanziaria

“Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere”.

Effetti della inosservanza 
degli obblighi di informativa

“In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori”

Il concordato con continuità

Può essere presentato contestualmente al concordato con riserva (art. 182 – quinquies), con richiesta di autorizzazione a pagare creditori per prestazioni di beni o servizi anteriori, purché un professionista attestatore né certifichi l’utilità per la continuità dell’impresa e i creditori ( certificazione non necessaria quando si tratta di accordo di ristrutturazione).

Le ulteriori deroghe in caso di soluzione negoziale alla crisi

art. 182 – quater, la prededucibilità dei nuovi finanziamenti;

art. 182 - quinquies, la legittimità del ricorso al finanziamento prededucible nel concordato e negli accordi

art. 182 – sexies, la derogabilità al regime protettivo della capitale nelle società di capitali, anche nel caso di concordato in bianco

Conclusioni

E’ corretto, da un lato, evitare la disgregazione del patrimonio dell’imprenditore sotto gli effetti delle azioni esecutive individuali dei creditori, concedendo un “ombrello”protettivo e favorendo la continuità di esercizio dell’impresa, ma è altrettanto corretto, dall’altro, la massima attenzione possibile degli organi (giudice delegato e commissario nominato) a che l’imprenditore non abusi di tale facoltà e che questa corrisponda ad esigenze reali, anche nella prospettive della tutela dei creditori.