30/06/14 Processo telematico civile
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Il 30 giugno 2014, riforma epocale del processo civile, a causa della entrata in vigore delle norme sul processo telematico, che modificano l'atto processuale e il provvedimento giurisdizionale da cartaceo in elettronico, con sua trasmissione, produzione e pubblicazione mediante posta elettronica certificata.

Si pubblicano in formato ppt le prime riflessioni di Claudio Cecchella, Sara Maffei e Pietro Ortolani, nonche' la normativa di riferimento.

decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 by Consiglio dei Ministri2
Decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 by Ministro della Giustizia2
Decreto minsiteriale 3 aprile 2013, n. 48 by Ministro della Giustizia
decreto legge 24 giungo 2014, n. 90 by Consiglio dei Ministri
Schema delle relazioni sul processo civile telematico... by Claudio Cecchella, Sara Maffei e Pietro Ortolani

decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2001, n. 123

Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e

telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel

processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,

n. 513;

Visto l'articolo 17, commi 1, lettera c), e 4, della legge 23

agosto 1988, n. 400;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica

amministrazione;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 ottobre 2000 e

del 4 dicembre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 26 gennaio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

a) "documento informatico": la rappresentazione informatica del

contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

b) "duplicato del documento informatico": la riproduzione del

documento informatico effettuata su un qualsiasi tipo di supporto

elettronico facilmente trasportabile;

c) "documento probatorio": l'atto avente efficacia probatoria ai

sensi del codice civile e del codice di procedura civile;

d) "firma digitale": il risultato della procedura informatica

disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre

1997, n. 513;

e) "dominio giustizia": l'insieme delle risorse hardware e

software, mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta

in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita', di dato,

di servizio, di comunicazione e di procedura;

f) "sistema informatico civile": e' il sottoinsieme delle risorse

del dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione della

giustizia tratta il processo civile;

g) "gestore del sistema di trasporto delle informazioni": il

gestore indicato dall'articolo 13, comma 2, del decreto del

Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

h) "indirizzo elettronico": l'indirizzo di posta elettronica come

definito dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto del

Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

i) "ricevuta di consegna": il messaggio generato ed inviato

automaticamente al mittente dal gestore del sistema di trasporto

delle informazioni del destinatario nel momento in cui il messaggio

inviato e' reso disponibile al destinatario medesimo nella sua

casella di posta elettronica;

j) "certificatore della firma digitale": il soggetto previsto

dagli articoli 8, 9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica

10 novembre 1997, n. 513.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. E' ammessa la formazione, la comunicazione e la notificazione di

atti del processo civile mediante documenti informatici nei modi

previsti dal presente regolamento.

2. L'attivita' di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei

documenti informatici e' effettuata per via telematica attraverso il

sistema informatico civile, fatto salvo quanto stabilito

dall'articolo 6.

3. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della

Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ove non diversamente stabilito

dal presente regolamento.

Art. 3.

Sistema informatico civile

1. Il sistema informatico civile e' strutturato con modalita' che

assicurano:

a) l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento;

b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o

comunica l'atto;

c) l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto;

d) l'automatica abilitazione del difensore e dell'ufficiale

giudiziario.

2. Al sistema informatico civile possono accedere attivamente

soltanto i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari per le

attivita' rispettivamente consentite dal presente regolamento.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentita l'Autorita'

per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabilite le

regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del

sistema informatico civile, nonche' per l'accesso dei difensori delle

parti e degli ufficiali giudiziari. Con il medesimo decreto sono

stabilite le regole tecnico-operative relative alla conservazione e

all'archiviazione dei documenti informatici, conformemente alle

prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre

1993, n. 537, e all'articolo 18 del decreto del Presidente della

Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Art. 4.

Atti e provvedimenti

1. Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere

compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale

come espressamente previsto dal presente regolamento.

2. Se non e' possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di

cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati

su supporto cartaceo, sottoscritti nei modi ordinari e allegati al

fascicolo cartaceo. La copia informatica degli stessi e' inserita nel

fascicolo informatico con le modalita' di cui agli articoli 12 e 13.

3. Ove dal presente regolamento non e' espressamente prevista la

sottoscrizione del documento informatico con la firma digitale,

questa e' sostituita dall'indicazione del nominativo del soggetto

procedente prodotta sul documento dal sistema automatizzato, a norma

dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,

n. 39.

Art. 5.

Processo verbale

1. Il processo verbale, redatto come documento informatico, e'

sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal

cancelliere. Nei casi in cui e' richiesto, le parti e i testimoni

procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del verbale

apponendo la propria firma digitale.

2. Se non e' possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di

cui al comma 1, il processo verbale viene redatto o stampato su

supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e allegato al

fascicolo cartaceo. La copia informatica del processo verbale e'

allegata al fascicolo informatico con le modalita' di cui agli

arti-coli 12 e 13.

Art. 6.

Comunicazioni e notificazione

1. Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonche' la

notificazione degli atti, effettuata quest'ultima come documento

informatico sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite

per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico

civile, anche all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi

dell'articolo 7.

2. La parte che richiede la notificazione di un atto trasmette per

via telematica l'atto medesimo all'ufficiale giudiziario, che procede

alla notifica con le medesime modalita'.

3. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per

via telematica, trae dall'atto ricevuto come documento informatico la

copia su supporto cartaceo, ne attesta la conformita' all'originale e

provvede a notificare la copia stessa unitamente al duplicato del

documento informatico, nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti

del codice di procedura civile.

4. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce

per via telematica l'atto notificato, munito della relazione della

notificazione attestata dalla sua firma digitale.

Art. 7.

Indirizzo elettronico

1. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi

dell'articolo 6, l'indirizzo elettronico del difensore e' unicamente

quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da questi

reso disponibile ai sensi del comma 3 del presente articolo. Per gli

esperti e gli ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico e' quello

comunicato dai medesimi ai propri ordini professionali o all'albo dei

consulenti presso il tribunale.

2. Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1,

l'indirizzo elettronico e' quello dichiarato al certificatore della

firma digitale al momento della richiesta di attivazione della

procedura informatica di certificazione della firma digitale

medesima, ove reso disponibile nel certificato.

3. Gli indirizzi elettronici di cui al comma 1, comunicati

tempestivamente dagli ordini professionali al Ministero della

giustizia, nonche' quelli degli uffici giudiziari e degli uffici

notifiche (UNEP), sono consultabili anche in via telematica secondo

le modalita' operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3,

comma 3.

Art. 8.

Attestazione temporale

1. La comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data

apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante la

procedura di validazione temporale a norma del decreto del Presidente

della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la comunicazione e la

notificazione eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario

la data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della

suddetta procedura di validazione temporale.

2. I dati relativi a quanto previsto dal comma 1, sono conservati

dal notificatore per un periodo non inferiore a cinque anni secondo

le modalita' tecnico-operative stabilite dal decreto di cui

all'articolo 3, comma 3.

Art. 9.

Costituzione in giudizio e deposito

1. La parte che procede all'iscrizione a ruolo o alla costituzione

in giudizio per via telematica trasmette con il medesimo mezzo i

documenti probatori come documenti informatici o le copie

informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo.

Art. 10.

Procura alle liti

1. Se la procura alle liti e' stata conferita su supporto cartaceo,

il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la

copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme

all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale.

Art. 11.

Iscrizione a ruolo

1. La nota di iscrizione a ruolo puo' essere trasmessa per via

telematica come documento informatico sottoscritto con firma

digitale.

2. La nota di iscrizione a ruolo trasmessa per via telematica e'

redatta in modo conforme al modello definito con il decreto di cui

all'articolo 3, comma 3.

Art. 12.

Fascicolo informatico

1. La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo

d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti

informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando

siano stati depositati su supporto cartaceo.

2. Nel fascicolo informatico sono inseriti, secondo le modalita' di

cui al comma 1, anche i documenti probatori offerti in comunicazione

o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al processo. Per i

documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto

cartaceo l'inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie

informatiche e' effettuato dalla cancelleria, sempre che l'operazione

non sia eccessivamente onerosa.

3. La formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di

formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo.

Art. 13.

Formazione del fascicolo informatico

1. Ogni fascicolo informatico riceve la stessa numerazione del

fascicolo cartaceo ed e' formato secondo quanto stabilito

dall'articolo 36 delle norme di attuazione del codice di procedura

civile.

2. L'indice degli atti contiene anche l'indicazione dei documenti

conservati solo nel fascicolo cartaceo ed e' redatto in modo da

consentire la diretta consultazione degli atti e dei documenti

informatici.

3. Gli atti e i documenti probatori depositati dalle parti,

contestualmente alla costituzione in giudizio o successivamente, sono

inseriti in apposite sezioni del fascicolo informatico contenenti

ciascuna l'indicazione del giudizio e della parte cui si riferiscono.

4. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, e' eccessivamente onerosa

l'estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti

o acquisiti su supporto cartaceo, ai fini dell'inserimento nel

fascicolo informatico da parte della cancelleria, quando il formato

del documento da copiare e' diverso da quelli indicati con il decreto

di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero se il numero delle pagine da

copiare e' superiore a venti. Con il medesimo decreto il numero delle

pagine e' periodicamente aggiornato.

5. In deroga al comma 4 la cancelleria procede comunque

all'estrazione della copia informatica di documenti probatori

prodotti o acquisiti su supporto cartaceo quando la parte allega ad

essi la copia su supporto informatico.

6. Il fascicolo informatico e' consultabile dalla parte, oltre che

in via telematica, anche nei locali della cancelleria attraverso un

videoterminale.

7. Dopo la precisazione delle conclusioni il responsabile della

cancelleria appone al fascicolo informatico la firma digitale.

Art. 14.

Produzione degli atti e dei documenti probatori su supporto

informatico

1. Gli atti e i documenti probatori offerti in comunicazione dalle

parti dopo la costituzione in giudizio possono essere prodotti, oltre

che per via telematica, anche mediante deposito in cancelleria del

supporto informatico che li contiene. Il supporto informatico deve

essere compatibile con i tipi e i modelli stabiliti al riguardo dal

decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e deve contenere anche il

relativo indice, la cui integrita' e' attestata dal difensore con la

firma digitale.

2. Il responsabile della cancelleria procede a duplicare nel

fascicolo informatico gli atti, i documenti probatori e l'indice

indicati nel comma 1.

3. Il supporto informatico e' restituito alla parte dopo la

duplicazione di cui al comma 2.

Art. 15.

Deposito della relazione del C.T.U.

1. La relazione prevista dall'articolo 195 del codice di procedura

civile puo' essere depositata per via telematica come documento

informatico sottoscritto con firma digitale.

2. Con lo stesso mezzo devono essere allegati i documenti e le

osservazioni delle parti o la copia informatica di questi ove gli

originali sono stati prodotti su supporto cartaceo. In tal caso gli

originali sono depositati dal consulente tecnico d'ufficio senza

ritardo, in ogni caso prima dell'udienza successiva alla scadenza del

termine per il deposito della relazione.

3. Il giudice, tenuto conto di un eventuale successivo utilizzo dei

dati contenuti nella consulenza tecnica d'ufficio, puo' disporre che

la relazione o parte di essa sia redatta in modo conforme a modelli

definiti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 16.

Trasmissione dei fascicoli

1. Qualora non sia necessario acquisire il fascicolo d'ufficio su

supporto cartaceo, la trasmissione del fascicolo d'ufficio puo'

avvenire, in ogni stato e grado, anche per via telematica con

particolari modalita', stabilite con il decreto di cui all'articolo

3, comma 3, e dirette ad assicurarne l'integrita', l'autenticita' e

la riservatezza.

2. Prima dell'inoltro, il responsabile della cancelleria e' tenuto

a controllare che il contenuto del fascicolo d'ufficio su supporto

cartaceo sia presente nel fascicolo informatico.

Art. 17.

Trasmissione della sentenza

1. La trasmissione per via telematica della minuta della sentenza o

della sentenza stessa, redatte come documenti informatici

sottoscritti con firma digitale, e' effettuata, ai sensi

dell'articolo 119 delle norme di attuazione del codice di procedura

civile, con particolari modalita' stabilite con il decreto di cui

all'articolo 3, comma 3, e dirette ad assicurarne l'integrita',

l'autenticita' e la riservatezza.

2. Il cancelliere, ai fini del deposito della sentenza ai sensi

dell'articolo 133 del codice di procedura civile, sottoscrive la

sentenza stessa con la propria firma digitale.

Art. 18.

Informatizzazione del processo amministrativo e contabile

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto

compatibili, anche al processo amministrativo e ai processi innanzi

alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita

l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono

stabilite le regole tecnico-operative per il funzionamento e la

gestione del sistema informatico della giustizia amministrativa e

contabile. I decreti sono adottati entro il termine di cui

all'articolo 19, comma 2.((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni,

dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 20-bis,

comma 4) che "Dalla data di cui al comma 3 cessano di avere efficacia

le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente

della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123."

Art. 19.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai giudizi

iscritti a ruolo dopo il 1o gennaio 2002.

2. Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 3, e'

adottato entro il 30 ottobre 2001.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Fassino, Ministro della giustizia

Bassanini, Ministro per la funzione

pubblica

Visto, il Guardasigilli: Fassino