06/12/08 Quesiti

Si offrono on line una serie di quesiti che sono stati proposti per mail dagli studenti frequentanti del corso di diritto processuale civile, nella speranza che possano essere di aiuto agli altri, nello studio della materia...

Quesiti degli studenti con soluzione by Claudio Cecchella

Quesiti degli studenti con soluzione

DOMANDA

Le scrivo per chiederLe delle delucidazioni in merito all' esame di Diritto Processuale Civile.

Innanzi tutto vorrei dirLe che sono iscritta al vecchio ordinamento e vorrei quindi sapere se devo attenermi al programma che Lei ha indicato a lezione.

Inoltre ci sono dei passi della lezione che non ho ben chiari. Il primo passo riguarda l' esempio fatto circa le prove atipiche del processo sommario, in particolare il decreto ingiuntivo e i documenti portati nel processo dalle parti con particolare riferimento alla notula dell' avvocato.

Il secondo ed ultimo chiarimento riguarda la forma di tutela cautelare nel processo a cognizione sommaria; la tutela cautelare anticipa o conserva la realtà materiale o giuridica, ma questa diversità da cosa dipende?

RISPOSTA

- vecchio e nuovo ordinamento sono a questo punto assimilati quanto al programma;

- la scrittura privata non ha valore nel proc. a cogn. piena se non è riconosciuta esplicitamente o implicitamente (per mancata contestazione della sottoscrizione nel primo atto difensivo); invece nel proc. per dec. ing. - ove non esiste contraddittorio nella prima fase - è impossibile il riconoscimento eppure la scrittura privata ha valore di prova (le notule non sono una prova perché provengono dalla stessa parte che deve dimostrare la prestazione professionale eppure sono usate alla stregua di una prova);

- la anticipazione o la conservazione dipendono dal periculum che volta per volta si presenta e che può essere eliminato con uno dei due tipi di tutela; ma questo sarà tema di maggior approfondimento nella opportuna sede di studio del processo cautelare

DOMANDA

Buongiorno Professore,

vorrei chiederle se gentilmente potesse ripetermi l'esempio fatto a proposito dei tentativi obbligatori di conciliazione, quello cioè relativo ai ricorsi amministrativi.

RISPOSTA

Quando ho parlato dei condizionamenti della giurisdizione ho tenuto separati i tentativi di conciliazione dai ricorsi amministrativi (questi ritenuti incostituzionali dalla Corte Cost.). Questi ultimi infatti non sono funzionali a tentare una soluzione conciliata della lite, ma solo ad imporre all'utente della P.A. di rivolgersi nuovamente alla P.A. (normalmente al superiore gerarchico dell'organo che ha provveduto, con appunto un ricorso gerarchico), prima di impugnare in sede giurisdizionale. Questa condizione non ha ratio plausibile e costituisce eccessivo freno alla tutela giurisdizionale.

DOMANDA:

per i "frequentanti " bastano gli appunti? La ringrazio in anticipo

RISPOSTA

Come ho detto in occasione delle lettere trasmesse: gli appunti non bastano. Per le parti non svolte è necessario lo studio del manuale, per le parti svolte il manuale deve essere usato ad integrazione degli appunti, per una migliore comprensione e l'esame di un diverso punto di vista (in tal caso il lavoro è di integrazione e non di studio come nel primo caso).

DOMANDA

Egregio professore, avrei due domande.La prima a proposito della sostituzione processuale: lei ha detto che non c'è un vero e proprio interesse da parte del cedente, ma a me sembra che, nel caso di estromissione processuale vi sia. Mi riferisco, oltre all'obbligo risarcitorio, al fatto che sono annullati tutti gli effetti della cessione, alla quale il cedente evidentemente aveva interesse. Il secondo dubbio riguarda l'ipotesi di estromissione dell'obbligato: il soggetto obbligato esce dal processo adempiendo alla prestazione. In questo caso è incerto chi sia il vero titolare del diritto da tutelare? Per questo ha parlato di incompatibilità di diritti?

RISPOSTA

Nell'e. dell'obbligato vi è lite esclusivamente su chi ha il diritto alla prestazione: così l'obbligato adempie con il deposito delle somme e esce dal processo. Tuttavia se nessuno dei pretesi aventi diritto prova di avere il diritto, l'obbligato si riprende le sue cose, in sostanza la prestazione resta regolata dalla sentenza. L'obbligato perde la qualità di parte formale e mantiene quella ovviamente di parte sostanziale.

Nel caso della sost. proc. in genere l'interesse del sostituto è meno evidente: nella e. dell'obbligato non vi è neppure un sostituto; nella sostituzione dell'avente causa a seguito di cessione del diritto controverso non vi è interesse in capo al cedente (che ha tanta voglia di uscire dal processo tanto che potrebbe sollecitare l'intervento del cessionario e poi farsi estromettere); nella sostituzione del garantito, il garante accetta la garanzia e quindi non ha interesse proprio da difendere (qui forse un suo interesse si potrebbe intravedere nell'esito della causa, perché se non riesce a difendere l'avente causa sarà lui a subirne le conseguenze economiche). Il ragionamento è di carattere generale: al contrario nella legittimazione straordinaria l'interesse del leg. str. è assai evidente (creditore nella surrogatoria, mandante nell'azione al posto del mandatario).

DOMANDA

Le scrivo per chiederLe alcune delucidazioni sulla lezione tenuta questo pomeriggio:

1)non ho capito in che modo dall'art.84 cpc si ricava

la disciplina secondo cui il difensore tecnico non può

compiere gli atti di richiesta di un mezzo probatorio

che può provocare la disposizione del diritto

controverso, se non in forza, in teoria, di una

procura ad hoc, o cmq di un'autorizzazione espressa;

La norma si ricava nelle regole relative ai singoli mezzi di prova; nell'art. 84 esiste un generico rinvio alla legge.

2)non ho capito qual è il regime giuridico degli atti

del processo, quando la parte è rimasta contumace,

compiuti in violazione dell'art.292 cpc: è quello dei

presupposti processuali (rilevabilità anche d'ufficio

in ogni stato e grado) oppure quello ordinario delle

nullità processuali?

RISPOSTA

Si tratta di un regime processuale delle nullità che sovraintende alla carenza di un presupposto proc: ril. in ogni stato e grado anche d'ufficio, ma sanabile.

Infine Le volevo chiedere se gli argomenti non

espressamente indicati nel programma, ma che sono

trattati sui manuali consigliati, nelle parti NON

escluse, es. "Le comunicazioni e le notificazioni",

ecc, sono da studiare ai fini dell'esame anche se non

trattati a lezione.

Già risposto.

DOMANDA

vorrei sottoporle un quesito a proposito delle deroghe previste in materia di patrocinio da parte di un difensore tecnico. A lezione si è detto che tali deroghe sono, perlopiù, giustificate dalla scarsa rilevanza di determinate controversie (ad es., le cause di valore inferiore a * 516,46 dinanzi al giudice di pace e le cause in materia di lavoro di valore inferiore a * 129,11); il dubbio sorge in relazione all‚art. 86 c.p.c., il quale ammette la difesa personale della parte che possegga la qualità necessaria per esercitare l‚ufficio di difensore con procura presso il giudice adito senza alcuna apparente limitazione in ordine al valore o alla natura e all‚entità della causa ˆ formula, quest‚ultima, utilizzata dall‚art. 822 c.p.c. e che circoscrive i casi, ulteriori rispetto all‚ipotesi di deroga ex art. 821 c.p.c., nei quali il giudice di pace può autorizzare la parte a stare in giudizio di persona senza l‚assistenza di un difensore tecnico ˆ. Bisogna, forse, concludere che non esistano limiti di nessun tipo in ordine all‚ipotesi ex art. 86 c.p.c. (ad esclusione di quello derivante dalla non iscrizione nell‚albo speciale dei patrocinatori dinanzi alle Supreme Corti, per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione)?

RISPOSTA

La difesa personale è ammessa nel caso che la parte sia un avvocato, ma mi pare logico: è appunto un avvocato! Da questa norma non trarrei le indicazioni che Lei evidenzia. Quanto alla autorizzazione del g. di pace, questa è pur sempre limitata dalla competenza di valore di questo giudice (nella prassi non viene mai concessa se non per liti minori...).

DOMANDA

Buongiorno sono un suo studente, vorrei porle una

domanda se è possibile?

L' Art 161 com1 stabilisce la regola generale

della nullità con il limite del Giudicato,il com 2 la sua eccezione nel

caso d' inesistenza quando giudice non sottoscrive sentenza più altre

ipotesi previste dalla giurisprudenza.

Il libro in questo argomento si

riferisce all' art 156 com 2 dicendo che tali cause non sono eccezione

all ' articolo 161 com 1 ovvero la regola generale.Probabilmente ho

fatto confusione io ma il meccanismo non mi è tanto chiaro.

RISPOSTA

Non sono sicuro di intendere la domanda; l'art 156/2 regola i casi di nullità (per inidoneità al raggiungimento dello scopo (disciplina statica). Il 161/1 il problema della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame con salvezza del giudicato. Non ritendo che il giudicato possa coincidere con il raggiungimento dello scopo, se è questo che si voleva dire. Comunque resto a disposizione poiché non mi è chiaro il problema.

DOMANDA

avrei bisogno di alcune delucidazioni riguardanti le seguenti domande:

1. la differenza tra mandato e procura del difensore tecnico;

2. le garanzie che tutelano il contraddittorio per l'atto di introduzione e gli atti successivi al processo;

3. la differenza tra citazione e ricorso.

RISPOSTA

1. Non c'è differenza tra mandato e procura solo alcune regole speciali per il mandato offerto dalla parte al diffensore regolate dal cpc (ad esempio ultrattività del mandato anche in caso ri revoca, rinuncia o morte).

2. Solo nell'atto introduttivo vi sono prescrizioni di forma e l'onere della notifica, per gli atti successivi l'onere della notifica esiste solo per pochi atti: quelli contenenti domande o ammissione di mezzi di prova cui segue una condotta della parte che può provocare la definizione del giudizio.

3. Citazione rivolta alla parte, ricorso rivolto al giudice.

DOMANDA

inoltre volevo farle 2 domande:

1) nella guida dello studente è indicato : Mandrioli 5° edizione, in libreria ho acquistato la 6°edizione, vi sono problemi per lo studio? i capitoli da fare coincidono?

2) nella lezione del 16 ottobre, lei ci ha delineato la notifica, nell'art.139 non si potrebbe avere una violazione della privacy dato che se la notifica non viene consegnata nelle mani del soggetto interessato deve essere consegnata ad altri soggetti (es. familiare, portiere, vicino di casa)?

RISPOSTA

Va bene l'ultima edizione, meglio ancora l'ultima edizione dei tre volumi di Balena.

L'atto deve essere consegnato in plico chiuso se la not. non è effettuata a mani del destinatario.

DOMANDA

relativamente alla lezione, non ho ben capito il concetto di "nullità ibride".

Può per favore inviarmi qualcosa per chiarirmi le idee?

RISPOSTA

Si tratta di profili che attengono alla difformità dallo schema formale perciò trattate come nullità, ma che in realtà sovraintendono alla carenza di un presupposto processuale di cui assumono alcune caratteristiche di disciplina. Ad esempio le nullità della vocatio nella citaz, necessarie per il contraddittorio oppure le nullità della editio actionis sempre nella citazione che sovraintendono alla domanda e così via.

DOMANDA

Poi volevo chiederLe se gentilmente poteva

spiegarmi nuovamente l' ART.111 n.4 cpc relativamente alla

data certa anteriore con riguardo ai beni mobili, immobili

e ai crediti.

RISPOSTA

Si tratta dell'ultimo comma dell'art. 111 c.p.c. che pone due regole che seguono il regime sostanziale di circolazione dei diritti e la regolamentazione delle prevalenze in caso di incompatibilità:

a) poiché l'acquisto a titolo originario prevale sempre su quello derivativo: l'eventuale usucapione per i beni immobili e il possesso in buona fede per quelli mobili rende del tutto autonomo l'acquisto del diritto e insensibile perciò agli effetti della sentenza finale (mancherebbe nel caso la dipendenza che è fondameno del 111: acquisto del diritto controverso)

b) negli altri casi il confronto tra data della domanda e data dell'acquisto (per applicare il 111 l'acquisto deve essere successivo alla litispendenza ovvero alla domanda) avviene secondo le regole sostanziali:

- prevale la data certa anteriore nella cessione dei mobili e dei crediti (per quest'ultimi in riferimento alla notifica o accettazione della notifica)

- prevale la trascrizione per i beni immobili.

DOMANDA

Tra i diritti che l'art 111 cpc affida al terzo ci sono quello di intervenire in giudizio e quello di impugnare la sentenza: il terzo può impugnare solo se interviene nel processo o può impugnare anche standone fuori?

RISPOSTA Il terzo (che tale non è a ben vedere) ha i poteri impugnatori della parte anche se sta fuori dal giudizio nel grado che precede.

DOMANDA

Ho visto che è uscita l'edizione del 2007 del Balena ma io ho comprato solo il primo volume del Balena dell'edizione del 2006: continuo a seguire l'edizione del 2006 o i rimanenti 2 li compro del 2007 evitando il Mandrioli?

RISPOSTA Già risposto in precedenza

DOMANDA

le pongo un quesito, anzi un chiarimento, in merito all'istituto della connessione spiegato nella lezione del 7 Novembre:

Il volume 1 del Balena parla di connessione soggettiva,oggettiva propria e oggettiva impropria. Posto che la connessione oggettiva impropria (in presenza di "identiche questioni") è disciplinata dall'ultimo inciso dell'art. 103 comma 1 c.p.c., quali norme disciplinano meglio gli altri due tipi di connessione?E quale attinenza esiste tra i tre tipi di connessione sopra elencati e le norme (art. 274 comma 1 e art. 40 comma 1) da lei spiegate a lezione?

RISPOSTA. Identificata correttamente la connessione impropria, quella propria è esattamente la connessione per titolo o oggetto (forte o debole) che noi abbiamo definito connessione in senso stretto, alla quale sono applicabili sia il 274 sia il 40 (con la varietà di regole in deroga alla competenza e al rito).

La connessione soggettiva si ha quando le cause connesse sono riferibili ad una pluralità di parti la connessione oggettiva quando sono riferite a due parti (che possono avere tra lo più domande connesse da cumulare: nozione dagli artt. 103 e 104).

DOMANDA

non ho chiara, riguardo ai limiti soggettivi del giudicato, la differenza tra cessioni di beni mobili, immobili e crediti;

Credo si tratti della domanda che precede sul 111 a cui faccio rinvio (in caso contrario prego di chiarire).

DOMANDA

ieri a lezione ci ha detto che non tratterà le impugnazioni a causa della mancanza di tempo.

Vorrei chiederle se c'è la possibilità di fare qualche ora in più in modo che possa darci un' infarinatura visto che le sue lezioni sono molto più esplicative e semplici del manuale.

RISPOSTA La ringrazio. Spero che Balena non legga le nostre mails... e il sito.

Vedremo cosa potremo fare nel corso delle lezioni.

DOMANDA

mi si è presentato un dubbio studiando gli istituti che presiedono alla connessione: si può parlare di riunione solo nel caso indicato dall'art. 274 c.p.c., o anche in quello dell'art. 40 c.p.c.?

RISPOSTA La riunione è istituto che qualifica la solo unificazione dei procedimenti innanzi allo stesso giudice.

DOMANDA

Avrei bisogno di un chiarimento riguardo al giuramento. Soprattutto quello decisorio: non capisco che senso ha che una parte chiami l'altra a giurare fatti a lei favorevoli, sicuramente ho frainteso il significato

RISPOSTA

La verità discende proprio dal giuramento, ovvero dalla circostanza che la parte afferma il fatto sotto la sua responsabilità penale: lo spergiuro è punito molto gravemente e apre la prospettiva per la parte pregiudicata di una domanda di risarcimento del danno (poiché la sentenza che si fonda sul giuramento falso non è revocabile, proprio per la sacralità del mezzo che risale nella notte dei tempi del diritto, ma lascia quanto meno aperta la prospettiva di un risarcimento del danno).

DOMANDA

Buona sera professore, volevo farle alcune domande: 1. A proposito dell'estromissione e, in particolare, della cessione del diritto controverso, c'è il rischio che le parti perdano il soggetto che possa pagare le spese derivanti dal processo a seguito di una sentenza di condanna. Per quale motivo non possa essere l'avente causa a coprire questa garanzia, essendo divenuta parte processuale? 2. Nella fresca lezione di questo pomeriggio ha elencato i motivi per cui la giurisprudenza ritiene necessaria la citazione della domanda nel merito all'interno della domanda cautelare, accanto alle esigenze di fondatezza del diritto, del periculum, di competenza, ha parlato, nel terzo punto, di introduzione necessaria del giudizio a c.piena. Potrebbe spiegarmi meglio?

RISPOSTA

Certamente anche l'avente causa sarà assoggettato al regime dele spese, ma ciò che può interessare le altre parte è il dante causa, ovvero il patrimonio del dante causa che potrebbe essere l'unico in grado di garantirne effettivamente il pagamento...

Per le misure cautelari conservative si rende necessaria la introduzione di un giudizio a cognizione piena in un termine perentorio: come può verificarsi il rispetto di tale regole se non è nota la domanda di merito a cui è strumentale e funzionale la tutela cautelare che dovrà poi essere formulata nel giudizio di merito ? Quando potrà dirsi verificata la condizione di efficacia della misura ?

DOMANDA

avrei bisogno di un chiarimento, o meglio di una conferma, riguardo al regime di rilevabilità delle eccezioni. Se non ho capito male, si deduce a contrario dall'art. 112 c.p.c. che la regola generale è rilevabilità anche d'ufficio dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi mentre l'eccezione è la rilevabilità dei fatti riservata alla parti ( caso dell'art. 2938 c.c.). E' giusto così? Si parla a questo proposito, rispettivamente, di eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto o questi concetti sono riferiti ad altro?

RISPOSTA

Esatto.

DOMANDA

Avrei delle domande da porLe:

1-il sequestro giudiziario produce l'inefficacia relativa su tutto il patrimonio del debitore o solo su certi beni, come nel pignoramento?

2-la giurisprudenza esclude la sanatoria anche per i vizi sulla domanda cautelare, per il ricorso ex 669bis?

3-nelle prossime lezioni tratterà anche i riti del lavoro, locatizio e societario?

La ringrazio per la Sua disponibilità-

RISPOSTA

Sub 1) anzitutto la domanda si riferisce al sequestro conservativo (funzionale alla tutela della garanzia patrimoniale e del credito). Non vi è dubbio che il sequestro estende l'inefficacia relativa solo ai beni sui quali viene eseguito (per questo la norma distingue un sequestro mob., imm. e dei crediti), quindi non funziona come una sentenza di fallimento che produce effetti sul tutto il patrimonio, ma esattamente come un pignoramento.

Sub 2) L'atteggiamento negativo della giurisprudenza è per la parte relativa alla enunciazione della domanda di merito nel procedimento cautelare ante causam, qui qualifica per lo più come inammissibilità il vizio; quando l'errore riguarda invece la formulazione della domanda in senso stretto cautelare, applica la sanatoria in analogia all'art. 164 (c'è pure orientamento che applica in analogia questa norma anche nel primo caso).

Sub 3) affermativo, restano fuori solo le impugnazioni.

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DOMANDA

l'art. 421 II comma del c.p.c. enuncia che il giudice può disporre d'ufficio, in

qualsiasi momento, l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti

stabiliti dal cod. civile. Potrebbe chiarirmi meglio questo articolo?

RISPOSTA

1. segna una programmatica accentuazione dei poteri istruttori del giudice del lavoro (ma se confrontata con la normativa dedicata ai singoli mezzi, forse le cose non stanno così: disciplina dispositiva dell'accesso nei luoghi di lavoro in contrasto con la disponibilità d'ufficio della ispezione 421/3 e 118; accentuazione dei poteri istruttori del giudice monocratico ordinario in relazione alla prova testimoniale 281 ter);

2. consente una deroga ai limiti di ammissibilità solo relativi ai profili processuali: ad esempio il prevalere della prova doc. su quella testimoniale, ma non quelli che hanno ragione di essere per esigenze sostanziali es. forma scritta ad substantiam impediente la prova testimoniale oppure la disponibilità soggettiva e oggettiva del diritto nella prova confessoria e nel giurmento.

3. l'espressione "in qualsiasi momento" deve coordinarsi con le preclusioni imposte alle attività difensive delle parti: esse devono vedersi riaperti i termini quando il giudice svolge un'iniziativa officiosa, anche se già decadute.

4. L'accentuazione dei poteri istruttori non altera la regola finale di giudizio fondata sul piano dell'onere della prova come regola obiettiva (la attenua solo sul piano soggettivo).

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DOMANDA

Buonasera, vorrei sapere se il terzo volume del Balena va studiato per intero o ci sono parti da saltare, come nel caso del Mandrioli.

RISPOSTA

Escludere come Mandrioli, il cap IV (sep. e div.); il cap XV (camerale) e il cap. XVI (L'arbitrato).

4. DOMANDA

Non ho bene inteso la tutela anticipatoria non cautelare e non monitoria.

RISPOSTA

Ho voluto inquadrarvi accanto alle categorie tradizionali della tutela sommaria cautelare e monitoria un ulteriore tipo di tutela anticipatoria (differente anche da quella camerale).

Es. forme incidentali (186-bis, 186 ter, 423) forme principali e autonome (art. 19 dlgs. n. 5/03) che si contradditinguono: a) per la tipicità; b) per il rapporto di mera eventualità con il giudizio di merito; c) per la portata anticipatoria dell'effetto esecutivo della sentenza di condanna; d) per l'inidoneità comunque a passare in giudicato ancorché non sia introdotto il merito; e) per l'irrilevanza del periculum e per la rilevanza solo del fumus.

Diversità dalla tutela cautelare anticipatoria: rrilevanza del periculum; diversità dal monitorio: non passano mai in giudicato; diversità dal camerale: non sono autosufficienie e ammettono anche il merito, non passano mai in giudicato.

DOMANDA

Prof. Cecchella,

avrei 3 domande da farle relative alle lezioni che sta tenendo su Procedura Civile A.A. 2008 - 2009:

1°_ Istituto della prova testimoniale scritta nel processo a cognizione piena.

2°_ Iniziativa del giudice nella ricerca della prova nel giudizio a cognizione sommaria

3_ Alcuni esempi concreti di tutela nel processo cautelare

4_ Alcuni esempi concreti di provvedimenti monitori e di ipotesi tassative di provvedimento monitorio.

La ringrazio anticipatamente,

RISPOSTA

Nell’ordine:

1° non è ancora contemplata, come prova atipica non è ammessa. E’ invece ammessa nel processo arbitrale, cfr. art. 816 ter, 2° comma

2° E’ un’iniziativa priva di limiti in virtù dell’accentuazione delle esgenze di celerità della tutela (si uniscono l’uso di prove atipiche e la deformalizzazione delle procedure di assunzione della prova)

3° Tutela conservativa, i sequestri (che conservano la realtà giuridica e materiale e non anticipano gli effetti della tutela di merito), tutela anticipatoria, il 700 (che invece ha per lo più la funzione di anticiparla)

4° Dec ing., comv di sfratto, repressione della condotta antisindacale.

DOMANDA

Con la presente Le vorrei anche chiedere riguardo la lezione di martedi' 30,una delucidazione a proposito dell'ultimo presidio processualistico-costituzionale da Lei trattato,ossia il 111 comma 7 Cost., nella parte che riguarda il D.Lgs n.40/2006 che porta ai 2 concetti di sentenza in senso formale e in senso sostanziale e la differenza tra questi ultimi.Grazie

RISPOSTA

Ai sensi della citata riforma è ricorribile in via straordinaria innanzi alla Corte di Cassazione ogni sentenza non solo per motivi di legittimità, ma anche per il motivo di cui all’art. 360 n. 5 cpc (escluso dalla S.C. prima della riforma).

Per sentenza in senso formale si intende l’atto che così viene denominato dal giudice, per sentenza in senso sostanziale si intendono provvedimenti anche aventi forma diversa (decreti o ordinanze), che tuttavia sono idonei al giudicato e a decidere in modo definitivo su diritti(vedi rito camerale prestato alle controversie sui diritti).

DOMANDA

Vorrei un chiarimento in ordine al concetto di INCOMPATIBILITA' del giudice come risulta dalle pronunce della Corte Costituzionale.Inoltre non ho ben capito il riferimento che ha fatto a lezione, sempre in tema di incompatibilità del giudice, al Procedimento per la repressione della condotta antisindacale.

La ringrazio.

RISPOSTA

Oltre ai casi di ricusazione e particolarmente quello posto da un giudice che non interviene in due gradi diversi (art. 51 cpc), ma in diverse fasi dello stesso grado, ad esempio in fase sommaria e in fase di merito successiva, si è posto il problema se vi fosse un problema di incompatibilità. Risposta affermativa per quei giudizi sommari che sono idonei al giudicato, dove cioè il provvedimento che li conclude può avere se non opposto tale stabilità: es repressione della condotta antisindacale. Dunque, come ha ritenuto seppure con una pronuncia di rigetto la Corte cost., in questo caso il giudice del sommario non può essere giudice del merito susseguente.

Per un caso codificato di incompatibilità, v. art. 669 – terdecies cpc

DOMANDA

-Quale è ,nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo,l'oggetto del processo?il libro parla di duplice oggetto..penso si tratti semplicemente del diritto a base della domanda di ingiunzione

-Art.111 quali poteri ha il successore a titolo particolare che assume la qualità di parte?il libro parla di interventore adesivo dipendente in quanto avente causa.

-provv.ex art 700:cosa si intende per irreparabilità?non sono ammessi in riferimento a sentenza costitutiva o di mero accertamento,perchè?

RISPOSTA

Sulla prima confermo (è lo stesso oggetto, salvo diversa domanda formulata in opposizione o in costituzione dell’opponente); sulla seconda, assolutamente no: è la vera parte, il vero titolare del diritto controverso, quindi ha i poteri pieni della parte, anche di impugnazione in via ordinaria.

Irreparabilità ne senso di danno non più risarcibile in forma specifica, ma solo per equivalente (con denaro attraverso risarcimento danni), quando invece il diritto deve essere soddisfatto in forma specifica (diritto agli alimenti, ad es.)

Il 700 ha funzione anticipatoria, che non ha senso nella domanda di accertamento e che nella domanda costitutiva necessita della sentenza (produttiva di effetti che mutano il diritto), ma che manca.

DOMANDA

professore buonasera.

avrei bisogno di un chiaramento a proposito della lezione di oggi (21 ottobre).

parlando del profilo dinamico della disciplina della notificazione lei ha fatto riferimento alla nullità dell'atto di notifica viziato (ex art 160), quando precedentemente aveva inserito l'atto di notifica viziato tra le ipotesi di atti inesistenti; o meglio, nel momento in cui, il vizio dell'atto di notifica fosse stato tale da non permettere la partecipazione del convenuto al contraddittorio, l'atto avrebbe integrato una delle ipotesi riconducibili alla categoria degli atti inesistenti, così come ricostruita dalla giurisprudenza.

ora, dato che i due istituti richiamano una diversa disciplina della sanatoria:

la cui efficacia viene fatta retroagire nell'art 156 davanti ad un atto nullo;

mentre l'art 158 esclude la possibilità di sanare un atto inesistente;

mi chiedevo:

1. se i vizi da cui derivano le ipotesi di inesistenza della notificazione sono ipotesi ulteriori a quelle previste all'art 160, da cui deriva la nullità dell'atto di notifica

2. o se piuttosto io non abbia capito niente degli istituti della notificazione e dell'inesistenza!

3. e se veramente, per l'atto di notifica possiamo trovarci davanti sia ad un atto nullo che a uno inesistente, quali sono le differenze di disciplina rispetto al profilo dinamico.

4. potrebbe a questo punto schematicamente elencare la disciplina degli atti inesistenti, solo per il profilo dinamico?

5. ne approfitto anche per chiederle gli schemi degli appunti del corso fin dalla prima lezione. Le avevo già mandato una e-mail, ma senza aver poi ricevuto risposta.

RISPOSTA

Per gli schemi vedasi il sito...

Inesistenza e nullità sono cose diverse, particolarmente per il profilo dinamico (la prima sopravvive al giudicato, la seconda no e deve essere fatta valere con i mezzi di impugnazione ordinari, ex 160 cpc)

Se la notifica è fatta da soggetto diverso dall’ufficiale giudiziario o richiesta da soggetto diverso dall’avvocato che ha mandato oppure è fatta a persona deceduta o ancora in luogo privo in assoluto di collegamenti con la persona, è inesistente.

Negli altri casi è nulla.

DOMANDA

A lezione ha detto che ex art 160 cpc la notificazione è nulla con il mancato rispetto delle regole circa la persona alla quale la notifica deve essere fatta oppure con la mancata indicazione della persona o del luogo dove la notifica si è perfezionata.

Poi indicando i restanti casi che la giurisprudenza ha tratto con riferimento al mancato raggiungimento dello scopo, ex art 156 2 comma cpc, ha detto che devono essere indicati, pena nullità della notificazione, anche la data e le eventuali ricerche effettuate dall' ufficiale giudiziario.

Ma l' art 160 cpc non parla di persone e data?

RISPOSTA

E’ vero, ho evidentemente riferito in modo sbagliato, si tratta di nullità per ipotesi tipica. L’ipotesi dello scopo è riferibile solo al vizio di ricerca dela persona...