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Mozione osservatori civ

MOZIONE

L’assemblea nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile, tenutasi a Bologna il 29 e 30 maggio 2010

TENUTO CONTO

del dibattito svoltosi con la partecipazione di tutte le componenti (Magistratura, Avvocatura, Personale Amministrativo, Accademia)

INDIVIDUA

i seguenti punti critici ed esigenze di modifica del decreto legislativo n. 28 del 2010:

a) Graduazione e razionalizzazione delle ipotesi di obbligatorietà del preventivo procedimento di mediazione

b) Differimento del termine di entrata in vigore della obbligatorietà del procedimento di mediazione ad almeno 18 mesi dalla pubblicazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo 28/2010

c) Abrogazione del comma 3 dell’art 4 del decreto sulla obbligatorietà della informativa da parte dell’avvocato sulle possibilità di mediazione con la previsione dell’annullabilità del contratto con il cliente in mancanza dell’informativa stessa.

d) Previsione dell’ obbligatorietà della assistenza del difensore nel procedimento di mediazione quantomeno in tutte le ipotesi in cui la procedura è funzionale alla proposizione di giudizi di competenza del tribunale ed altre limitate eccezioni da verificare

e) Abrogazione della facoltà per il mediatore di formulare una proposta conciliativa senza il consenso di tutte le parti

f) Abrogazione di tutte le disposizioni del d.lvo 28/2010 che prevedono un influenza nel successivo giudizio del comportamento tenuto dalle parti nel procedimento di mediazione

g) Esigenza di una qualificazione giuridica dei mediatori con la previsione anche di una specifica formazione, differenziata in favore degli iscritti in albi professionali dell’area economico-giuridica

h) Precisazione di un sistema tariffario appositamente elaborato per la determinazione del compenso del difensore da strutturare in misura fissa sul modello degli onorari previsti per i procedimenti speciali non contenziosi

i) Previsione della competenza territoriale degli Organismi di Conciliazione da collegarsi comunque a quella del giudice competente a conoscere l’eventuale successivo processo giudiziario;

AUSPICA

che sia favorita -con i necessari interventi di supporto nella logistica- la costituzione da parte degli Ordini degli Avvocati degli Organismi di Conciliazione presso i tribunali ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 28/2010