17/10/10 La Cassazione

La Corte di Cassazione muta improvvisamente di indirizzo sul termine per la iscrizione a ruolo dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, dimezzato (cinque giorni) anche nel caso in cui l'opponente non ha optato per la riduzione dei termini per la comparizione, e fa passare in giudicato in un sol colpo decreti ingiuntivi opposti senza il rispetto del termine, implicando istituti come la remissione in termini e il rilievo del precedente delle Sezioni Unite. Si pubblicano la sentenza e le prime pronunce applicative.

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Il Comunicato stampa del CNF proposta una leggina ad hoc

Consiglio Nazionale Forense, comunicato stampa del 14 ottobre 2010

Consiglio Nazionale Forense

Presso Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

Opposizione a decreti ingiuntivi:

Cnf propone una leggina per evitare le improcedibilità di massa

Il Consiglio nazionale forense ha proposto due possibili interventi interpretativi sul codice di procedura civile per interrompere il legame perverso tra la presentazione della opposizione e la riduzione dei termini di costituzione dell’opponente-debitore, dopo l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19246 del 9 settembre 2010)

Roma 14/10/2010. Due strade alternative di intervento sul codice di procedura civile per impedire le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l’opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni.

La proposta viene dal Consiglio nazionale forense che ha inviato oggi ai rappresentanti del Parlamento un documento, indicando due possibili interventi sul codice di procedura civile, per “disinnescare” le conseguenze “inaccettabili” della recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 19246 del 9 settembre 2010).

La decisione della Suprema Corte ha precisato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione della metà del termine di costituzione dell’opponente-debitore consegue “automaticamente” alla proposizione della opposizione, indipendentemente dalla scelta dell’opponente di fissare all’opposto (creditore) un termine di comparizione inferiore a quello ordinario. Una decisione che sta provocando nei Tribunali un grave allarme, per la conseguenza, ritenuta devastante dall’Avvocatura, che la tardiva costituzione dell’opponente (oltre il termine di cinque giorni) va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione. E in questo senso si stanno orientando diversi tribunali.

Proprio per evitare questo effetto negativo sui procedimenti in corso, Cnf ha proposto due vie alternative di intervento, rimettendo la scelta definitiva alla discrezionalità del legislatore.

La prima, come spiega il Cnf, “mira ad intervenire sulla disciplina generale dei termini di costituzione (articolo 165 cpc)”, consacrando legislativamente un cinquantennale orientamento giurisprudenziale che legava la riduzione del termine di costituzione dell’opponente-debitore alla sua scelta di fissare all’opposto-creditore un termine di comparizioni inferiore a quello ordinario. In particolare, si propone di chiarire che “l’'art. 165 comma 1 c.p.c. va interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163 bis comma 2 cpc”.

La seconda mira a intervenire sull’articolo oggetto del cambiamento di giurisprudenza, chiarendo che “l’art. 645, 2° comma (in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà, ndr), va interpretato nel senso che la riduzione dei termini ivi prevista non riguarda i termini di costituzione”.

Il documento messo a punto dal Cnf rileva come “la pronuncia delle Sezioni collega la riduzione dei termini di costituzione alla mera proposizione dell’opposizione. Applicando tale soluzione ai procedimenti pendenti, le costituzioni in giudizio dell’opponente successive al quinto giorno dalla notificazione dell’opposizione, tempestive secondo il diritto vivente al tempo in cui sono avvenute, sarebbero da qualificare come tardive con conseguente improcedibilità dell’opposizione e immutabilità del decreto ingiuntivo. In questo senso si stanno orientando, purtroppo, taluni Tribunali dando luogo ad una sorta di smaltimento extra ordinem, con pronuncia di rito e non di merito, di una nutrito numero di cause di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti.

Le conseguenze dell’ applicazione immediata ai giudizi pendenti del mutamento di giurisprudenza appaiono inaccettabili e contrarie ai più elementari principi processuali nonché gravemente lesive delle garanzie costituzionali del giusto processo, in quanto è senz’altro censurabile applicare in danno delle parti decadenze o preclusioni che non sussistevano al momento del compimento dell’atto e che siano conseguenza di un mutamento giurisprudenziale”.

Tuttavia, rileva il Cnf, si sono fatti strada due diversi percorsi interpretativi, volti ad evitare la conseguenza della improcedibilità, salvando i giudizi di opposizione già promossi: i tribunali di Torino (ndr sentenza 11.10.2010), Livorno e Bari hanno applicato la rimessione in termini (articolo 153 cpc); il tribunale di Varese (ndr ordinanza 08.10.2010) ha applicato il principio del tempus regit actum per escludere l’applicazione del nuovo principio giurisprudenziale alle opposizioni pendenti.