12/07/12 Decreto sviluppo
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Le novità introdotte dal decreto sviluppo (D.L. 22/06/2012 n. 83), Il giorno 12 luglio p.v., dalle ore 15.00, presso l'Hotel Golden Tulip Galilei (Pisa- Via Darsena 1) si svolgera' un Convegno sul tema Le novita' introdotte dal decreto sviluppo (D.L. 22/06/2012, n. 83).

Il Convegno sarà coordinato dall'Avv. Prof. Claudio Cecchella ed i temi trattati saranno:

Nuova disciplina delle impugnazioni

Modifiche alla c.d. Legge Pinto

Modifiche in tema di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione del debito.

La legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del d.l. n. 83 del 2012. L'entrata in vigore e' fissata il 12 agosto, trenta giorni dopo si applicano le norme della novella. by Redazione sito
L'appello e il ricorso per cassazione, ppt by Claudio Cecchella
Lo schema dell'intervento sulle modifiche alla legge Pinto by Andrea Mengali
Gli emendamenti alla Camera by On.li Capano, Contento Napoli, Ria
Il parere by Consiglio Superiore della Magistratura
L'intervento del Relatore alla Commissione Giustizia della Camera by Onorevole Capano (PD)
La presa di posizione dei processualisti... by Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile

La presa di posizione dei processualisti...

I sottoscritti, professori di diritto processuale civile e componenti del Consiglio direttivo dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile,

- preso atto del decreto legge, in data 22 giugno 2012, n. 38 in Gazz. Uff., 26 giugno 2012, n. 147, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, in particolare del capo VII, misure per la giustizia civile,

- ritengono di esprimere un sintetico parere sul capo VII del menzionato provvedimento, vista l’urgenza, pur riservandosi di convocare una riunione di tutti gli associati al fine di una più ampia discussione.

Pertanto

rilevano

quanto segue:

è stato approvato, con decretazione d’urgenza, un complesso di disposizioni da inserire nel c.p.c. volte (a) a “filtrare” l’accesso al giudice di appello, consentendo al medesimo, alla prima udienza, di rigettare sommariamente la impugnazione che gli appaia priva di ragionevole probabilità di accoglimento, con succinta motivazione, e (b) a restringere anche l’accesso poi alla Cassazione, reso non più possibile per vizi di contraddittoria o insufficiente motivazione sulle questioni di fatto (amputando l’attuale n. 5 dell’art. 360).

In questi termini l’intervento, a parte la modesta chiarezza di dettato per taluni importanti aspetti, desta serie perplessità ed anche preoccupazioni: non solo è difficilmente omologabile la soluzione del ricorso (limitato) per cassazione contro le sentenze di primo grado che il giudice di appello abbia, come detto sopra, ritenuto ben difficilmente riformabili, ma la stessa idea di fondo di sempre nuovi e più complessi “filtri”, per quanto non ignota nel diritto comparato (specie, ma non solo, in Inghilterra e Galles, ove vige il c.d. leave to appeal nonché nella recente, molto contestata, riforma tedesca), nella attuale nostra situazione appare a forte rischio di gravi ingiustizie. Essa renderà vieppiù costoso l’accesso alla giustizia dopo il primo grado (fra l’altro con pagamento due volte di contributi unificati spesso per varie migliaia di euro) senza che, alla fine, né il giudice di appello né quello di Cassazione possano realmente rispondere ai cittadini sulla giustizia o meno della decisione di primo grado, pressoché sempre monocratica, senza più i penetranti controlli impugnatorii tipici della nostra tradizione e del nostro ordinamento giudiziario.

Per di più, la proposta normativa appare isolata e non pensata in relazione al sistema delle impugnazioni, con il rischio di scaricare sulla Corte di Cassazione gli appelli, dichiarati inammissibili, con l’aggravio dei carichi pendenti della medesima Corte suprema, carichi che in questi anni si è cercato di contenere.

Altre sono le vie per far fronte ai certo gravosi arretrati e ai tempi biblici: da una più efficiente organizzazione, ad un incremento di mezzi e di uomini, ma con riduzione del numero degli avvocati, non dimenticando l’esigenza di maggiore omogeneità di produzione sostanziale fra i magistrati.

Ove si volesse por mano ad una riforma seria dell’appello, lo si dovrà fare in relazione ad una visione generale dei mezzi ordinari di impugnazione, con anche la revisione ed il ripensamento dell’art. 111, comma 7, cost.

E’ auspicabile che alla revisione delle impugnazioni corrisponda un aumento di controlli interni alla fase processuale, come quello sulle ordinanze istruttorie, ma non solo, ravvisandosi troppo spesso una compressione della fase più delicata dei processi di merito e cioè la ricostruzione dei fatti costituitivi dei diritti fatti valere.

Prendono atto di un primo timido ripensamento della legge Pinto, ancora lontano dalla limitazione della fase giurisdizionale alla contestazione del credito, ed auspicano che le risorse, che fossero liberate dalla nuova normativa, siano impiegate per l’aumento della dotazione della giustizia ordinaria, dotazione che non è neppure sfiorata dal provvedimento in esame.

27 giugno 2012

Prof. Federico Carpi (presidente)

Prof. Carmine Punzi (presidente onorario)

Prof. Francesco Luiso (vice-presidente)

Prof. Paolo Biavati (segretario, Università di Bologna)

Prof. Giampiero Balena (Università di Bari)

Prof. Chiara Besso Marcheis (Università di Torino)

Prof. Girolamo Bongiorno (Università La Sapienza di Roma)

Prof. Remo Caponi (Università di Firenze)

Prof. Antonio Carratta ((Università di Roma Tre)

Prof. Bruno Cavallone (Università statale di Milano)

Prof. Claudio Consolo (Università di Padova)

Prof. Giorgio Costantino (Università di Roma Tre)

Prof. Renato Oriani (Università Federico II di Napoli)

Prof. Michele Taruffo (Università di Pavia)

Prof. Nicolò Trocker (Università di Firenze)