10/10/07 Lezione dpc 1^ settimana

La new letter della prima settimana, con gli schemi

lettera n.1 by Claudio Cecchella
Schema n.2 by Claudio Cecchella4
Schema n. 1 by Claudio Cecchella3
Programma dpc anno acc. 07/08 by Claudio Cecchella2

lettera n.1

1. Unisco alla presente il programma di esame per l'anno accademico 07/08, che ho esposto in apertura, con i testi consigliati, valevole sia per il vecchio che per il nuovo ordinamento.

Per chi frequenta, il lavoro è prevalentemente da condurre sugli appunti; è necessario per completezza integrare gli appunti con una lettura del manuale. Vi saranno poi delle parti che non possono essere svolte a lezione e dunque dovranno essere oggetto di studio solo sul manuale.

2. Alcuni consigli: - munirsi di un codice di proc. civile e di un codice civile aggiornati a lezione, per seguire la lettura delle disposizioni che saranno commentate (il lavoro sul codice è insostituibile, gli appunti hanno la sola utilità di facilitare la comprensione delle disposizioni); - abituarsi a riscrivere e riordinare gli appunti dopo la lezione, integrando con la lettura del manuale, possibilmente studiando di pari passo alle lezioni (arriverete a dicembre con l'esame pronto); - mi raccomando le lezioni del Dr. Comastri sul processo esecutivo (merc. alle 12:30 in aula magna nuova); - farsi chirarire i dubbi con domande anche via mail a cui darò risposta collettiva (indicare nell'oggetto del mail "domanda").

3. Durante le lezioni, come spesso faremo durante il corso, sono stati proposti degli schemi. Allego gli schemi delle prime due settimane inseriti in alcuni fogli excel (aprire tutte le pagine utilizzate).

4. Durante le prime due settimane, dopo un' introduzione, abbiamo studiato l'inquadramento generale delle tutele (per accertamento, condanna esecutiva e costituzione di effetti) e dei mezzi di tutela (processo di cognizione ordinario di rito ordinario e riti speciali del lavoro, delle locazioni, delle società, della famiglia; processo sommario di cognizione cautelare, monitorio, anticipatorio, camerale). Brevi cenni ai principi e alle garanzie costituzionali, richiamando alcune fattispecie applicative.

I presupposti processuali (nullità extraformali) e il loro regime generale; le nullità formali e il loro regime generale; le nullità formali che sovraintendono alla carenza di presupposti (nullità citazione e notifica citazione). I casi di inesistenza.

Infine abbiamo iniziato a trattare i presupposti processuali; quanto a quelli che riguardano il giudice, rinviando al manuale la giurisdizione e la competenza, ed esaminando l'imparzialità (ricusazione e astensione) e la convenzione d'arbitrato:

Quanto ai presupposti relativi alla parte, abiamo studianto la legittimazione ad agire e l'interesse ad agire; la capacità processuale e la rappresentanza tecnica.

5. Le parti del manuale (Balena, vol. I, I principi) trattate la prima e seconda settimana sono: cap. I; cap. II, sez. I e II; cap. III; cap. XI, sez. V. Ancora, Balena, vol. I, cap. II, sez. III; cap. V (tutto, questo capitolo va studiato per bene); cap. VI (studiare bene), cap. VIII; cap. XI sez V.

6. Faccio seguire alcuni chiarimenti richiesti correntemente dai vostri colleghi.

Riproduco la richiesta in carattere più piccolo e la risposta in corsivo:

Le scrivo per chiederLe delle delucidazioni in merito all' esame di Diritto Processuale Civile.

Innanzi tutto vorrei dirLe che sono iscritta al vecchio ordinamento e vorrei quindi sapere se devo attenermi al programma che Lei ha indicato a lezione.

Inoltre ci sono dei passi della lezione che non ho ben chiari. Il primo passo riguarda l' esempio fatto circa le prove atipiche del processo sommario, in particolare il decreto ingiuntivo e i documenti portati nel processo dalle parti con particolare riferimento alla notula dell' avvocato.

Il secondo ed ultimo chiarimento riguarda la forma di tutela cautelare nel processo a cognizione sommaria; la tutela cautelare anticipa o conserva la realtà materiale o giuridica, ma questa diversità da cosa dipende?

Risposta:

- vecchio e nuovo ordinamento sono a questo punto assimilati quanto al programma;

- la scrittura privata non ha valore nel proc. a cogn. piena se non è riconosciuta esplicitamente o implicitamente (per mancata contestazione della sottoscrizione nel primo atto difensivo); invece nel proc. per dec. ing. - ove non esiste contraddittorio nella prima fase - è impossibile il riconoscimento eppure la scrittura privata ha valore di prova (le notule non sono una prova perché provengono dalla stessa parte che deve dimostrare la prestazione professionale eppure sono usate alla stregua di una prova);

- la anticipazione o la conservazione dipendono dal periculum che volta per volta si presenta e che può essere eliminato con uno dei due tipi di tutela; ma questo sarà tema di maggior approfondimento nella opportuna sede di studio del processo cautelare

Buongiorno Professore,

vorrei chiederle se gentilmente potesse ripetermi l'esempio fatto a proposito dei tentativi obbligatori di conciliazione, quello cioè relativo ai ricorsi amministrativi.

Quando ho parlato dei condizionamenti della giurisdizione ho tenuto separati i tentativi di conciliazione dai ricorsi amministrativi (questi ritenuti incostituzionali dalla Corte Cost.). Questi ultimi infatti non sono funzionali a tentare una soluzione conciliata della lite, ma solo ad imporre all'utente della P.A. di rivolgersi nuovamente alla P.A. (normalmente al superiore gerarchico dell'organo che ha provveduto, con appunto un ricorso gerarchico), prima di impugnare in sede giurisdizionale. Questa condizione non ha ratio plausibile e costituisce eccessivo freno alla tutela giurisdizionale.

Volevo farle una domanda:per i "frequentanti " bastano gli appunti? La ringrazio in anticipo

Come ho detto in occasione delle lettere trasmesse: gli appunti non bastano. Per le parti non svolte è necessario lo studio del manuale, per le parti svolte il manuale deve essere usato ad integrazione degli appunti, per una migliore comprensione e l'esame di un diverso punto di vista (in tal caso il lavoro è di integrazione e non di studio come nel primo caso).

Egregio professore, avrei due domande.La prima a proposito della sostituzione processuale: lei ha detto che non c'è un vero e proprio interesse da parte del cedente, ma a me sembra che, nel caso di estromissione processuale vi sia. Mi riferisco, oltre all'obbligo risarcitorio, al fatto che sono annullati tutti gli effetti della cessione, alla quale il cedente evidentemente aveva interesse. Il secondo dubbio riguarda l'ipotesi di estromissione dell'obbligato: il soggetto obbligato esce dal processo adempiendo alla prestazione. In questo caso è incerto chi sia il vero titolare del diritto da tutelare? Per questo ha parlato di incompatibilità di diritti?

Nell'e. dell'obbligato vi è lite esclusivamente su chi ha il diritto alla prestazione: così l'obbligato adempie con il deposito delle somme e esce dal processo. Tuttavia se nessuno dei pretesi aventi diritto prova di avere il diritto, l'obbligato si riprende le sue cose, in sostanza la prestazione resta regolata dalla sentenza. L'obbligato perde la qualità di parte formale e mantiene quella ovviamente di parte sostanziale.

Nel caso della sost. proc. in genere l'interesse del sostituto è meno evidente: nella e. dell'obbligato non vi è neppure un sostituto; nella sostituzione dell'avente causa a seguito di cessione del diritto controverso non vi è interesse in capo al cedente (che ha tanta voglia di uscire dal processo tanto che potrebbe sollecitare l'intervento del cessionario e poi farsi estromettere); nella sostituzione del garantito, il garante accetta la garanzia e quindi non ha interesse proprio da difendere (qui forse un suo interesse si potrebbe intravedere nell'esito della causa, perché se non riesce a difendere l'avente causa sarà lui a subirne le conseguenze economiche). Il ragionamento è di carattere generale: al contrario nella legittimazione straordinaria l'interesse del leg. str. è assai evidente (creditore nella surrogatoria, mandante nell'azione al posto del mandatario).

Le scrivo per chiederLe alcune delucidazioni sulla

lezione tenuta questo pomeriggio:

1)non ho capito in che modo dall'art.84 cpc si ricava

la disciplina secondo cui il difensore tecnico non può

compiere gli atti di richiesta di un mezzo probatorio

che può provocare la disposizione del diritto

controverso, se non in forza, in teoria, di una

procura ad hoc, o cmq di un'autorizzazione espressa;

La norma si ricava nelle regole relative ai singoli mezzi di prova; nell'art. 84 esiste un generico rinvio alla legge.

2)non ho capito qual è il regime giuridico degli atti

del processo, quando la parte è rimasta contumace,

compiuti in violazione dell'art.292 cpc: è quello dei

presupposti processuali (rilevabilità anche d'ufficio

in ogni stato e grado) oppure quello ordinario delle

nullità processuali?

Si tratta di un regime processuale delle nullità che sovraintende alla carenza di un presupposto proc: ril. in ogni stato e grado anche d'ufficio, ma sanabile.

Infine Le volevo chiedere se gli argomenti non

espressamente indicati nel programma, ma che sono

trattati sui manuali consigliati, nelle parti NON

escluse, es. "Le comunicazioni e le notificazioni",

ecc, sono da studiare ai fini dell'esame anche se non

trattati a lezione.

Già risposto.

vorrei sottoporle un quesito a proposito delle deroghe previste in materia di patrocinio da parte di un difensore tecnico. A lezione si è detto che tali deroghe sono, perlopiù, giustificate dalla scarsa rilevanza di determinate controversie (ad es., le cause di valore inferiore a * 516,46 dinanzi al giudice di pace e le cause in materia di lavoro di valore inferiore a * 129,11); il dubbio sorge in relazione all‚art. 86 c.p.c., il quale ammette la difesa personale della parte che possegga la qualità necessaria per esercitare l‚ufficio di difensore con procura presso il giudice adito senza alcuna apparente limitazione in ordine al valore o alla natura e all‚entità della causa ˆ formula, quest‚ultima, utilizzata dall‚art. 822 c.p.c. e che circoscrive i casi, ulteriori rispetto all‚ipotesi di deroga ex art. 821 c.p.c., nei quali il giudice di pace può autorizzare la parte a stare in giudizio di persona senza l‚assistenza di un difensore tecnico ˆ. Bisogna, forse, concludere che non esistano limiti di nessun tipo in ordine all‚ipotesi ex art. 86 c.p.c. (ad esclusione di quello derivante dalla non iscrizione nell‚albo speciale dei patrocinatori dinanzi alle Supreme Corti, per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione)?

La difesa personale è ammessa nel caso che la parte sia un avvocato, ma mi pare logico: è appunto un avvocato! Da questa norma non trarrei le indicazioni che Lei evidenzia. Quanto alla autorizzazione del g. di pace, questa è pur sempre limitata dalla competenza di valore di questo giudice (nella prassi non viene mai concessa se non per liti minori...).

Buongiorno sono un suo studente, vorrei porle una

domanda se è possibile?

L' Art 161 com1 stabilisce la regola generale

della nullità con il limite del Giudicato,il com 2 la sua eccezione nel

caso d' inesistenza quando giudice non sottoscrive sentenza più altre

ipotesi previste dalla giurisprudenza.

Il libro in questo argomento si

riferisce all' art 156 com 2 dicendo che tali cause non sono eccezione

all ' articolo 161 com 1 ovvero la regola generale.Probabilmente ho

fatto confusione io ma il meccanismo non mi è tanto chiaro.

Non sono sicuro di intendere la domanda; l'art 156/2 regola i casi di nullità (per inidoneità al raggiungimento dello scopo (disciplina statica). Il 161/1 il problema della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame con salvezza del giudicato. Non ritendo che il giudicato possa coincidere con il raggiungimento dello scopo, se è questo che si voleva dire. Comunque resto a disposizione poiché non mi è chiaro il problema.

Buon lavoro.

Claudio Cecchella