10/10/07 Lezione dpc 1^ settimana

La new letter della prima settimana, con gli schemi

lettera n.1 by Claudio Cecchella
Schema n.2 by Claudio Cecchella4
Schema n. 1 by Claudio Cecchella3
Programma dpc anno acc. 07/08 by Claudio Cecchella2

Schema n. 1

Il processo civile dal punto di vista delle tutele finali

1. Tutela dichiarativa o di accertamento mero eliminazione di una incertezza

sulla esistenza di un diritto

es. l'accertamento della proprietà acquistata a titolo

originario

2. Tutela di condanna eliminazione di una incertezza, ma anche ordine

all'adempimento di un comportamento o

di un'astensione doverosa

è conseguenziale alla tutela di condanna, la tutela esecutiva (sostituzione dell'obbligato al comportamento doveroso

nel caso di sua persistente inottemperanza):

a) tutela per espropriazione (funzionale alla tutela di un diritto di credito al pagamento di somme)

b) tutela per consegna o rilascio (funzionale alla tutela di un diritto reale o di un diritto obbligatorio al rilascio)

c) tutela degli obblighi di fare e non fare

n.b. Problema dell'infungibilità del comportamento doveroso (forme di es. indirette:

tutela penale o sanzioni civili)

3. Tutela costitutiva degli effetti la sentenza produce un effetto giuridico

che modifica la realtà sostanziale creando o estinguendo

o modificando diritti

es.la sentenza che prende il luogo del contratto

definitivo ex art. 2932 nella tutela del contratto preliminare

Il processo civile dal punto di vista del processo

1. Il processo di cognizione piena di rito ordinario

di rito speciale del lavoro e locazioni

delle società commerciali

di separazione e divorzio

2. Il processo di cognizione sommaria di rito anticipatorio degli effetti esecutivi (tipico)

di rito cautelare (atipico: la atipicità è imposta dall'art. 24 Cost.)

di rito camerale (tipico)

di rito monitorio (tipico)

n.b. mentre nel procedimento anticipatorio o cautelare può seguire un processo a cognizione

piena (in alcuni casi è necessario), nel procedimento camerale ciò non avviene: il procedimento è autonomo e autosufficiente

ed è in grado di produrre una pronuncia che forma giudicato senza la necessità di un processo a cognizione piena che

non è ammesso).

nel procedimento monitorio se non viene introdotto il processo a cognizione piena, il provvedimento sommaria acquista

la stabilità del giudicato

Come si distingue un processo a cognizione piena da un processo a cognizione sommaria, dalle forme del giudizio di fatto:

nel processo sommario:

a) è accentuato il potere del giudice di disporre la prova;

b) è ammesso l'uso di prove atipiche;

c) la prova viene assunta con forme discrezionali e non prefissate.

Il processo arbitrale, a diferenza di quello giurisdizionale, non può far uso di forme sommarie (art. 818 e 669-quinquies cpc)

Il processo civile dal punto di vista del regime applicabile alle disposizioni che lo regolano.

1) Inesistenza (violazione di disposizioni fondamentali: il vizio che si origina è insanabile e si conserva

anche quando si è formato il giudicato, potendo essere dedotto in ogni sede giudiziale successiva).

Es., la mancata sottoscrizione della sentenza (art. 161/2 cpc), casi creati dalla giurisprudenza: atti compiuti senza

rappresentanza tecnica; provvedimenti emessi da chi non ha il potere giurisdizionale; sentenze pronunciate in un procedimento

avviato nei confronti di persona deceduta, ecc.

2) violazione dei presupposti processuali o nullità extraformali.

il processo deve arrestarsi con una sentenza di rito o processuale che dichiari l'inesistenza del presupposto

e l'impossibilità di giudicare sul merito. Il vizio è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado, ma in virtù del principio di conversione

dei vizi processuali in motivi di gravame, non può più essere dedotto una volta che si è formato giudicato (art. 161/1 cpc).

E' insanabile, salvo i casi previsti.

Categorie dei presupposti processuali:

x) dal lato del giudice (giurisdizione; competenza; imparzialità; convenzione d'arbitrato)

y) dal lato delle parti (legittimazione ad agire; interesse ad agire; capacità processuale; rapp. tecnica; contraddittorio)

z) dal lato dell'oggetto (domanda, giudicato, litispendenza)

Attenzione: ci sono dei presupposti processuali (il contraddittorio assicurato con le forme della domanda e della notificazione)

che assumono il regime delle nullità, benché quest'ultimo mutui nella sostanza la disciplina dei presupposti processuali,

(ad es. la nullità della citazione o della notifica della citazione, artt. 164 e 291 cpc). Si tratta perciò di nullità rilevabili d'ufficio

in ogni stato e grado e se non sanate idonee ad imporre una sentenza processuale che chiude il processo.

3) nullità.

Vizi di difformità formale dell'atto dallo schema legislativo, se tipizzati dal legislatore oppure inidonei al raggiungimento

dello scopo, ex art. 156 cpc. Sono rilevabili ad iniziativa di parte nel primo atto difensivo (art. 157 cpc).

Inficiano solo l'atto che ne è affetto (e quindi non arrestano il processo), salvo la dipendenza di altri (art. 159 cpc).

Non sopravvivono al giudicato (art. 161/1 cpc). E' sanabile (art. 162 cpc)

4) Mere irregolarità.

Difformità formali irrilevanti nel processo di cognizione.