13/11/07 Lezioni Dott. Andrea Mengali

Il Dr. Andrea Mengali ha tenuto un ciclo di lezioi sulla prova e sulla giurisdizione, nell'ambito del corso di diritto processuale civile. A margine gli appunti che sono serviti nella esposizione.

Appunti sulla giurisdizione by Andrea Mengali2
Appunti sulla prova by Andrea Mengali

Appunti sulla giurisdizione

Lezione 6/11/2007 (i limiti alla giurisdizione, la rilevazione del difetto di giurisdizione ed il regolamento di giurisdizione)

Dato per assodato cosa è il potere giurisdizionale e quali sono i fondamenti costituzionali che garantiscono la tutela giurisdizionale dei diritti, la giurisdizione deve ora essere esaminata come presupposto processuale.

Il giudice, per potersi pronunciare in relazione ad una controversia, deve avere giurisdizione; se il giudice è carente di giurisdizione non può proseguire al merito e il processo si chiude con una sentenza di rito (se invece fosse stata violata una norma relativa al modo di assunzione della prova testimoniale, il processo sarebbe proseguito al merito, anche se quella prova testimoniale non sarebbe stata considerata).

La giurisdizione incontra tre limiti: quando uno di questi tre limiti è travalicato, la conseguenza nel processo è il difetto di giurisdizione, che comporta la chiusura del processo in rito.

1. Limite relativo alla mancanza di domicilio del convenuto in Italia (o del diverso criterio di collegamento previsto (v.rappresentante stabile)

Nessun limite per l’attore: qualunque soggetto di diritto può usufruire della tutela giurisdizionale.

Art. 4 c.p.c. abrogato in seguito all’entrata in vigore della legge n. 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato.

Detta legge incontra una deroga nel Regolamento 44/2001, recettivo per gli stati membri della C.E. della Convenzione di Bruxelles del 27/09/1968- per quel che a noi interessa il contenuto delle norme è identico.

I rapporti tra la legge 218 ed il regolamento 44 non sono di facile comprensione.

Partiamo dal campo di applicazione reg 44/2001: materia civile e commerciale, così come la Convenzione di Bruxelles, che continua direttamente ad applicarsi agli stati contraenti diversi dai membri della C.E.- cosa vuol dire? Sono esclusi per espressa previsione le materie fiscale , doganale, amministrativa, lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale tra coniugi, i testamenti le successioni, i fallimento e le altre procedure concorsuali, la sicurezza sociale, l’arbitrato (art. 1 convenzione)

Entrambi i testi normativi prevedono un foro generale ed un foro speciale, ossia una norma generale sempre applicabile e delle norme applicabili in aggiunta in casi particolari, che estendono il campo della giurisdizione.

Andiamo ad esaminare le norme partendo dalle legge del 1995. Leggere art. 3. Leggere anche il secondo comma. Il secondo comma richiama dei criteri di collegamento speciali previsti dalla Convenzione. Leggere come esempio l’art. 5, comma 1°.

Andiamo a leggere il reg. 44: foro generale leggere art. 2; i criteri di collegamento sono gli stessi sopra visti art. 5

Abbiamo accennato che il reg. 44 deroga alla legge 218: tale deroga vale in quanto il regolamento sia applicabile, ossia tendenzialmente (rinvio) quando il convenuto ha domicilio in uno stato membro e, sempre, quando ci si trovi nella materia civile o commerciale.

Ciò è confermato dall’art. 4, comma 1, reg. Infatti Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione degli articoli 22 (competenze esclusive = criteri di collegamento con uno stato membro diversi dal domicilio del convenuto o comunque estranei alla persona del convenuto) e 23 (proroga di competenza) del Regolamento (art. 4, par. 1).

Salvo l’art. 22 significa che continuerà ad applicarsi il regolamento nei casi ivi previsti

Come già visto, per l’Italia, si applicheranno dunque in siffatta ipotesi gli artt. 3 e 4 L. 218/1995.

Che differenza c’è se si applica il reg o la legge del 1995? Non c’è sostanziale differenza per i fori speciali, perché l’art. 3, comma 2° L. 218/1995 richiama la Convezione di Bruxelles (oggi sostituita dal Reg. 44 per volontà dei contraenti-membri CE ma solo per gli stati membri), sezioni 2 e 3 titolo II. Tuttavia la differenza è per il foro generale: convenuto può essere convenuto in italia se ha domicilio in Italia. Se ha domicilio in un altro stato membro invece si applicano solo i fori speciali. Se ha domicilio fuori dalla C.E. e dunque non si applica il Reg. 44, allora può essere convenuto in Italia anche se ha in Italia un rappresentante stabile.

Riguardo ai diritti reali: entrambi testi normativi escludono la giurisdizione se l’immobile si trova in uno stato diverso dall’Italia. Riguardo alle altre ipotesi di cui all’art. 22 reg invece, queste escluderanno la giurisdizione solo se ad esempio la persona giuridica abbia sede in uno stato membro (con conseguente applicazione del reg.), mentre nel caso contrario non si applicherà il regolamento e, non prevedendo alcuna norma a riguardo la legge italiana, si applicheranno i criteri di collegamento generali e speciali sopra visti. Es: causa avente ad oggetto lo scioglimento di una società con sede in Venezuela; c’è un rappresentante stabile in Italia: non si applica il regolamento (si sarebbe applicato se la sede ad es era in Francia) e in forza dell’art. 3, comma 1° legge 218 ci sarà giurisdizione italiana.

Domicilio: v. definizione art. 60 Reg. A) sede statutaria; B) amministrazione centrale; C) centro dell’attività principale

Fuori dalla materia civile e commerciale: la giurisdizione sussiste in base al foro generale di cui all’art. 3 L. 218 e alle regole di competenza per territorio (art. 3, comma 2°). In particolare ex art. 5 L. 218 “la giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all’estero”.

Sezione IV: foro del consumatore si applica “salvo l’art. 4”, quindi solo se l’imprenditore è domiciliato in uno stato membro.

Deroga alla giurisdizione: rinvio

2.Limite nei confronti di altro potere dello stato

Ultimo limite----nei confronti di un altro potere, per la penetrazione del giudice verso la sfera di attribuzioni di un altro potere. E' molto difficile che un giudice penetri nella sfera di attribuzioni del potere legislativo; più facile è il caso in cui il giudice, anziché una sentenza, produca un atto amministrativo, il quale non è attribuibile al giudice stesso. Es rilascio passaporto.

3. Limite giudici speciali

Terzo limite----- L'ordinamento ha devoluto alcune materie alla giurisdizione di giudici speciali:

- giurisdizione amministrativa(T.A.R., Consiglio di Stato) – a seconda degli autori anche definito come limite nei confronti del convenuto P.A.

- giurisdizione tributaria(materia concernente rapporti fiscali)

- giurisdizione contabile(Corte dei Conti--- responsabilità contabile dei pubblici impiegati o rapporti previdenziali)

Giurisdizione amministrativa (limite interno) : vi sono materie nelle quali il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva (es edilizia e urbanistica); altrimenti il giudice amministrativo ha giurisdizione quando parte è la P.A. e l’oggetto del giudizio verte sulla legittimità dell’azione amministrativa, ossia sugli interessi legittimi. Viceversa vi è giurisdizione del giudice ordinario quando l’oggetto del giudizio verta su diritti soggettivi.

Ciò si avrà quando la P.A. è chiamata in giudizio come soggetto di diritto privato ed inoltre nei casi cosiddetti di attività materiale- vincolata- della P.A.: il limite interno alla giurisdizione civile non va esteso a tutto ciò che non sia strettamente diritto privato ma va circoscritto a tutto ciò che non sia previsto dalla legge come potere pubblico (discrezionale).

Sentenza 500/99: risarcibilità interessi legittimi da parte del giudice ordinario; art. 7 l. 205/00: tutela risarcitoria per danno a interessi legittimi sempre di G.A.

204/04 Corte Cost. art. 33 dlgs 80/98: giurisdizione giudice amministrativo quando poteri; quando invece no poteri allora interessi soggettivi

Interesse legittimo: interesse occasionalmente protetto da una norma che protegge in via diretta un interesse pubblico; altra definizione: interesse alla legittimità dell’azione amministrativa.

In tali casi abbiamo intere materie devolute ad un giudice speciale. Ci sono poi limiti alla giurisdizione derivanti dall'attribuzione ad un giudice diverso di singole questioni riguardanti materie devolute al giudice civile ordinario. E' il caso della Corte Costituzionale: quando si solleva una questione di costituzionalità il giudice civile non può decidere, ma la questione deve essere risolta davanti all'organo devoluto al controllo di costituzionalità delle leggi. Altro caso simile è il potere di interpretazione vincolante dei regolamenti comunitari da parte della Corte di Giustizia europea.

Derogabilità norme sulla giurisdizione

In generale principio di tipicità dei negozi processuali (v. arbitrato).

Le regole sulla giurisdizione sono derogabili tramite accordi tra le parti? Per rispondere va premesso che nel diritto processuale non vige, come nel diritto civile, la libertà di svolgimento del negozio giuridico, l'atipicità contrattuale, ma vige il principio di tipicità del negozio giuridico. Difatti il diritto processuale ha sì radici nel diritto civile e termina nel diritto civile, ma è regolato da norme pubbliche, in quanto svolge una funzione pubblica. Sono sì ammessi accordi derogatori del regolamento processuale(v. compromesso per arbitrato),ma devono essere tipizzati dal legislatore.

Per la giurisdizione è concessa solo una deroga, precisamente al limite nei confronti dello straniero. C'è infatti la possibilità che lo straniero affidi la giurisdizione ad un giudice italiano per sua libera scelta(v.art.4/1 legge n.218 1995).

Art. 4 L. 218: “quando non vi sia giurisdizione in base all’art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti l’abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo”.

Si coordina con art. 23 Reg. 44/2001 (ultimo comma, difetto di eccezione)

Perpetuactio jurisdictionis Art.5 c. p. c. "La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo." Tale norma si applica anche nei confronti dello straniero, e fa si che, se lo straniero ad es. cambia Stato di residenza nel corso del processo, se per legge cambierebbe il criterio in base al quale è stabilita la giurisdizione, nel caso specifico questo è irrilevante perché avviene dopo la proposizione della domanda.

Profilo dinamico--- modo in cui reagisce l'ordinamento alla violazione di norma sulla giurisdizione.

Art.37/1 c. p. .c.--"Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali (102, 103 Cost.) è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo." In tale caso quindi, quando cioè il difetto di giurisdizione attiene ai limiti nei confronti della P.A. o dei giudici speciali, questo può essere fatto valere d'ufficio o mediante eccezione di parte in ogni stato e grado del processo(quindi no limiti soggettivi né temporali).

Il nostro sistema non tutela colui che ha dato luogo al vizio: qualunque parte può eccepire il vizio di giurisdizione, ma non colui che ha dato luogo al vizio . Principio di autoresponsabilità.

Regolamento di giurisdizione

Il nostro sistema ha poi introdotto l'istituto del regolamento di giurisdizione davanti alla Corte di Cassazione. Grazie a tale istituto le parti possono devolvere non al giudice adito, ma alla Corte di Cassazione, la questione di giurisdizione. La Corte pronuncerà così una sentenza non più impugnabile, risolvendo una volta per tutte la questione. Il regolamento di giurisdizione deve essere preventivo alla decisione della causa nel merito(art 41 c. p. c. "Finché la causa non sia decisa nel merito (277) in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle Sezioni unite della Corte di cassazione (374) che risolvano (382) le questioni di giurisdizione di cui all’art. 37. L’istanza si propone con ricorso a norma degli artt. 364 ss., e produce gli effetti di cui all’art. 367.").La questione di giurisdizione affidata alla Cassazione può essere sollevata sia dal convenuto che dall'attore. Anche quest'ultimo ha infatti interesse a sapere qual è la soluzione definitiva, quale giudice avrà la giurisdizione.

Il regolamento di giurisdizione ha lo scopo di avviare la questione di giurisdizione immediatamente davanti alla Corte di Cassazione, senza che sia il giudice adito a risolverla, con la possibilità poi di arrivare davanti alla Corte di Cassazione mediante il sistema delle impugnazioni. Invece il regolamento di giurisdizione non è in mezzo di impugnazione, ma permette una decisione preventiva della questione. Art.41 c. p. c.--il giudice adito non deve ancora aver deciso nel merito la sua causa, in quanto se ha deciso nel merito ha già implicitamente stabilito di avere giurisdizione. Inoltre la Corte di Cassazione ha aggiunto un altro limite all'esperibilità del regolamento di giurisdizione, prevedendo che non è possibile avviare la questione di giurisdizione anche se il giudice ha deciso in rito di non avere giurisdizione; difatti il regolamento di giurisdizione è un provvedimento preventivo, esperibile prima che il giudice adito abbia deciso nel merito o solo in rito.

L'art.41, comma 1°, c.p.c. estende la legittimazione ad esperire la questione di giurisdizione anche ad un soggetto non parte in causa, ovvero la Pubblica Amministrazione. Siamo nel caso, tra i limiti alla giurisdizione, del limite che si incontra dalla presenza di un potere pubblico diverso. L'art.42, comma 2° ("La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere (368) in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione (37) del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge alla amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.") ha previsto la possibilità che la P.A., qualora ritenga che il giudice abbia invaso i propri poteri, possa avviare il regolamento di giurisdizione, anche se non è parte in causa. Osservazione: la norma dice "in ogni stato o grado". Allora qui siamo in presenza di un rimedio impugnatorio, non preventivo! In realtà no è così, in quanto, anche se è vero che in questo caso il rimedio non è preventivo, non essendo la P.A. parte in causa, non può trattarsi neanche di impugnazione(almeno intesa in senso stretto).

Quale è il destino della causa di merito una volte proposta la questione di giurisdizione? Prima della riforma, nel 1990, del primo comma dell'art.367 c. p. c., la soluzione era la sospensione della causa di merito, in attesa della decisione della Corte di Cassazione. Tuttavia tale soluzione provocava dei problemi, in ragione dei tempi lunghi della decisione della Corte di Cassazione(anche 2-3 anni, specie negli anni '70-'80), il che faceva sì che spesso la questione di giurisdizione divenisse un pretesto per la parte che la sollevava per guadagnare tempo. La riforma del '90 ha così stabilito che il giudice di merito, a sua discrezione, può decidere se sospendere o no il processo, sulla base dei criteri stabiliti appunto nell'art.367, comma 1°, c.p.c., per il quale il giudice "..sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata."

Ultima questione attinente alla giurisdizione----Se il giudice di merito è carente di giurisdizione, chiude il giudizio con una sentenza processuale, con cui si dichiara carente di giurisdizione. Da più parti, in dottrina, è però ritenuta opportuna una soluzione diversa, e cioè che il giudice adito indichi a quale giudice spetti la giurisdizione, e poi far sì che il giudizio sia trasferito al giudice che ha giurisdizione, di modo che il processo prosegua in continuità da un giudice all'altro. Il vantaggio di questa seconda soluzione è non perdere gli effetti della domanda giudiziale e di mantenere in piedi il giudizio. Tuttavia il legislatore non è di questo avviso. Un esempio concreto dei vantaggi che sarebbero dati da questa soluzione è il caso di una questione di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo: se io ho impugnato un provvedimento della pubblica amministrazione, che è impugnabile davanti al giudice amministrativo entro 60 gg, davanti ad un giudice ordinario, il quale si dichiara poi carente di giurisdizione facendo risultare così che l'atto deve essere impugnato davanti al giudice amministrativo, molto probabilmente non potrò più essere tutelato, perché saranno passati i 60 gg; diverso sarebbe stato se il giudice ordinario, dopo che si fosse dichiarato carente di giurisdizione, avesse detto che il processo sarebbe continuato davanti al giudice amministrativo.

Il processo prosegue invece dinanzi al giudice adito se la Corte di Cassazione stabilisce che è il giudice ordinario ad avere giurisdizione. In tal caso le parti devono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza(art.367, comma 2°, c.p.c.).