16/06/13 Ancora tsounami sul processo

Ancora tsounami nel processo civile, con decretazione d'urgenza l'ennesima riforma, senza consultare chi si occupa istituzionalmente o anche solo nelle aule universitarie della materia: all'insegna della riforma ministeriale d'urgenza...si pubblica il testo non ufficiale del Consiglio dei Ministri di sabato 16 giugno 2013 e la lettera del Presidente del Consiglio nazionale forense...

Il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 by Gazzetta Ufficiale2
Il parere by Camera dei Deputati
Il testo del DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n. 69, titolo III by Gazzetta ufficiale
La lettera del Presidente del Consiglio nazionale forense by Prof. Guido Alpa
Il testo non ufficiale della riforma... by Consiglio dei Ministri

Il testo non ufficiale della riforma...

NORME RECANTI MISURE PER L’EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA

DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE

contenute nel Decreto-Legge “del fare” approvato dal Consiglio dei ministri 15 Giugno 2013

TESTO NON UFFICIALE

TITOLO ‘X’

MISURE PER L’EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL

CONTENZIOSO CIVILE

Capo I

Giudici ausiliari

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di

lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello con

i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni

del presente capo.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di

appello in unico grado.

Art. 2.

(Giudici ausiliari)

1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 1 si procede alla nomina di giudici ausiliari nel

numero massimo di quattrocento.

2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa

deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio

giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell’articolo

16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i

consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del

Consiglio dell’ordine cui è iscritto, ovvero cui è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il

candidato. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al

comma 3, lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui è iscritto, ovvero è stato

iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato.

3. Possono essere chiamati all’ufficio di giudice ausiliario:

a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo;

b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a

tempo definito o a riposo;

c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;

d) gli avvocati, anche se a riposo;

e) i notai, anche se a riposo.

Art. 3

(Requisiti per la nomina)

1. Per la nomina a giudice ausiliario sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;

d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

e) avere idoneità fisica e psichica;

f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dai

rispettivi ordinamenti.

2. Nei casi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a) e b), al momento della presentazione della

domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età.

3. Nel caso di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d) ed e), al momento della presentazione

della domanda il candidato deve essere stato iscritto all’albo per un periodo non inferiore a

cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di età.

4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano

e` richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingua italiana e tedesca. Si osserva altresì

il principio contenuto di cui all’articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i

membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte

regionali e provinciali;

b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;

c) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina

incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

Art. 4

(Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del ministero

della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta

organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l’indicazione dei posti disponibili presso

ciascuna Corte di appello, assegnando ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a),

un numero di posti non superiore al dieci per cento dei posti di giudice ausiliario previsti

presso ciascuna Corte di appello. In ogni caso le nomine dei soggetti di all’articolo 2,

comma 3, lettera a), non possono superare complessivamente il numero di quaranta.

2. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e i termini di presentazione della

domanda per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità nella nomina. A parità

di titoli sono prioritariamente nominati coloro che abbiano maturato la maggiore anzianità di

servizio o di esercizio della professione. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul

sito internet del Ministero della giustizia.

3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula

le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei

posti previsti in pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria.

4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse sezioni dell’ufficio.

Art. 5

(Presa di possesso)

1. Il giudice ausiliario prende possesso dell’ufficio entro il termine indicato nel decreto di

nomina previsto dall’articolo 2, comma 2, ed è assegnato con apposito provvedimento del

presidente della Corte di appello a norma dell’articolo 4, comma 4.

Art. 6

(Durata dell’ufficio)

1. La nomina a giudice ausiliario ha durata di cinque anni e può essere prorogata per non più di

cinque anni.

2. La proroga è disposta con le modalità di cui all’articolo 2, comma 2.

3. Il giudice ausiliario cessa dall’incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle

ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell’articolo 10.

Art. 7

(Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)

1. Del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario.

2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell’articolo 11,

comma 2, almeno novanta procedimenti per anno.

3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell’attività

svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto degli standard produttivi ed il

conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.

Art. 8

(Incompatibilità ed ineleggibilità)

1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità

prevista per i magistrati ordinari.

2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), non

può svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio

dell’ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la

professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in cui svolgono le

funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere anche nei successivi gradi di

giudizio.

4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare,

assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d’appello, le parti di

procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni.

Art. 9

(Astensione e ricusazione)

1. Il giudice ausiliario ha l’obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell’articolo 52

del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall’articolo 51, primo comma, del

medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il

coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il

difensore di una delle parti.

2. Il giudice ausiliario ha altresì l’obbligo di astenersi e può essere ricusato quando ha in

precedenza assistito nella qualità di avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori

ovvero ha svolto attività professionale nella qualità di notaio per una delle parti in causa o

uno dei difensori.

Art. 10

(Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca)

1. I giudici ausiliari cessano dall’ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma

annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.

2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla nomina, il consiglio giudiziario in

composizione integrata verifica che il giudice ausiliario ha definito il numero minimo di

procedimenti di cui all’articolo 7, comma 2, propone al Consiglio superiore della

magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di

mancata conferma.

3. In ogni momento il presidente della corte di appello propone motivatamente al consiglio

giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e

proficuamente il proprio incarico.

4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in composizione integrata, sentito

l’interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore

della magistratura unitamente ad un parere motivato.

5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia su

deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 11

(Stato giuridico e indennità)

1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.

2. Ai giudici ausiliari è attribuita un’indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre

mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o

nei confronti di alcune delle parti, a norma dell’articolo 7, comma 2.

3. L’indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e

sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.

4. L’indennità prevista dal seguente articolo è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di

quiescenza comunque denominati.

Capo II

Stage formativo presso gli uffici giudiziari

Art. 12

(Stage formativo presso gli uffici giudiziari)

1. I laureati in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso

dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 42-ter, comma 2, lettera g), del regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto

costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale,

diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, un punteggio di laurea

non inferiore a 102/110 e che non abbiano compiuto i ventotto anni di età, possono

accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso i

tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di diciotto mesi. Lo stage formativo,

con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice

del dibattimento.

2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei

requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell’ordine, alla media degli esami

indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

3. Per l’accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici

giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al

predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai

fini dell’assegnazione a uno o più magistrati dell’ufficio incaricati della trattazione di affari

in specifiche materie, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell’ufficio.

4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero,

quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal

capo dell’ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle

ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il

ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in

condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria

assistenza tecnica. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato

può chiedere l’assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità

dell’attività di assistenza e ausilio. L’attività di magistrato formatore è considerata ai fini

della valutazione di professionalità di cui all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 5

aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di

merito. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso

spese per lo svolgimento dell’attività formativa.

5. L’attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel

rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle

notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su

quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi

sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell’ufficio ed ai

corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza

almeno semestrale.

6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del

processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo

che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai

procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi

compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il

tirocinio.

7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l’ufficio ove lo

stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi

della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o

assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

8. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di

alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell’ufficio, anche su proposta del

magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del

rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l’indipendenza e l’imparzialità

dell’ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l’immagine e il prestigio

dell’ordine giudiziario.

10. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca,

il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi

delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili

con il conseguimento di un’adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio

per l’accesso alla professione forense non impedisce all’avvocato presso il quale il tirocinio

si svolge di esercitare l’attività professionale innanzi al magistrato formatore.

11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull’esito del periodo di

formazione e la trasmette al capo dell’ufficio.

12. L’esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per

l’accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo

5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l’accesso al concorso per

magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso

l’Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che

sia attestato l’esito positivo del tirocinio.

13. Per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio l’esito positivo dello stage di cui al

presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di

tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi

della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle

verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui all’articolo 16 del decreto legislativo

17 novembre 1997, n. 398.

14. L’esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma

dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei

concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia. Per i concorsi indetti da altre

amministrazioni dello Stato l’esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di

preferenza a parità di titoli e di merito.

15. L’esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina di giudice onorario

di tribunale e di vice procuratore onorario.

16. All’articolo 5 della 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente

comma: “2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno

svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari”.

17. Al fine di favorire l’accesso allo stage è in ogni caso consentito l’apporto finanziario di terzi,

anche mediante l’istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni

stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente

articolo.

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni

previste dall’articolo 37 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande

presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

19. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo III

Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione

Art. 13

(Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione)

1. All’articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo

le parole “Corte di cassazione” sono inserite le seguenti: “e di magistrato assistente di studio

della Corte di cassazione”.

2. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo 115 è inserito il seguente: “Art.

115-bis. Magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione. Al fine di garantire la

celere definizione dei procedimenti pendenti, nella pianta organica della Corte di cassazione

sono temporaneamente inseriti trenta magistrati, con le attribuzioni di assistente di studio, da

destinare alle sezioni civili. Le attribuzioni di magistrato assistente di studio possono essere

assegnate a magistrati per i quali è stato deliberato il conferimento delle funzioni

giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio e con non meno di cinque anni di effettivo

esercizio delle funzioni di merito. Le attribuzioni del magistrato assistente di studio sono

stabilite dal primo presidente della Corte di cassazione, sentito il procuratore generale della

Repubblica. In ogni caso il magistrato assistente di studio non può far parte del collegio

giudicante. Il magistrato assegnato, a seguito di trasferimento, a svolgere le attribuzioni di

magistrato assistente di studio non può essere trasferito ad altre sedi prima di cinque anni dal

giorno in cui ne ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute

ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. Il posto resosi vacante a seguito di

trasferimento non può essere ricoperto. Con decreto del Ministro della giustizia si procede

annualmente alla ricognizione dell’effettiva consistenza della pianta organica dei magistrati

assistenti di studio. La pianta organica di cui al periodo precedente è ad esaurimento,

fino alla cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati assistenti di studio. Ai

magistrati assistenti di studio non spettano compensi aggiuntivi al trattamento

economico in godimento.”.

3. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, dopo le parole “Corte di cassazione” sono inserite le seguenti: “o quale

magistrato assistente di studio della Corte di cassazione”;

b) l’allegato 2 è sostituito dall’allegato A del presente decreto.

4. I procedimenti per la prima copertura dei posti previsti per le funzioni di magistrati assistenti

di studio della Corte di cassazione devono essere conclusi entro il termine di centottanta

giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da

adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto

delle disposizioni del presente articolo.

Capo IV

Misure processuali

Art. 14

(Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 70, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Deve intervenire nelle

cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.”;

b) all’articolo 380-bis, secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

“Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e la

relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare

memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se

compaiono.”;

c) all’articolo 390, primo comma, le parole “o sia notificata la richiesta del pubblico

ministero di cui all’articolo 375” sono sostituite dalle seguenti: “o siano notificate le

conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380-ter”.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla corte di

cassazione instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 15

(Divisione a domanda congiunta demandata al notaio)

1 Al codice di procedura civile, dopo l’articolo 791, è aggiunto il seguente:

“791-bis

(Divisione a domanda congiunta)

Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni

pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o

trascritto l’opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per

territorio, domandare la nomina di un notaio avente sede nel circondario al quale demandare le

operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma

dell’articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con

decreto, nomina il notaio eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest’ultimo, nomina

un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il notaio

rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la

cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell’articolo 739.

Il notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei

partecipanti che hanno acquistato diritti sull’immobile a norma dell’articolo 1113 del codice civile,

nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita

dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della

vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al

professionista delegato di cui al Libro III, Titolo II, Capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del

prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.

Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di

trenta giorni dalla ricezione dell’avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di

divisione. Sull’opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I,

Capo III bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter. Se

l’opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni

divisionali e rimette le parti avanti al notaio.

Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata proposta opposizione, il notaio

deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il

progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti successivi.”.

Art. 16

(Conciliazione giudiziale)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 185 è inserito il seguente:

“185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) – Il giudice, alla prima udienza,

ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, deve formulare alle parti una

proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o

conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento

valutabile dal giudice ai fini del giudizio.”;

b) all’articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola “transattiva” sono

aggiunte le parole “o conciliativa”; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la

parola “transattiva” sono aggiunte le parole “o conciliativa”.

Art. 17

(Misure per la tutela del credito)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 645, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: “L’anticipazione di

cui all’articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la

comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a

comparire”;

b) all’articolo 648, primo comma, le parole “con ordinanza non impugnabile” sono

sostituite dalle seguenti parole: “provvedendo in prima udienza, con ordinanza

non impugnabile”.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati, a norma

dell’articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente

all’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18

(Semplificazione della motivazione della sentenza civile)

1. All’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, il primo e

il secondo comma sono sostituiti dal seguente comma: “La motivazione della sentenza di cui

all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione

dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo

riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti

difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell’articolo 114 del codice debbono

essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.”.

Art. 19

(Foro delle società con sede all’estero)

1. Per tutte le cause civili nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi

dell’articolo 33 del codice di procedura civile, una società con sede all’estero e priva nel

territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, che secondo gli ordinari

criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative

speciali che le disciplinano dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati,

sono inderogabilmente competenti:

a) gli uffici giudiziari di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di

Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e Bolzano (sezione distaccata), Trieste,

Venezia;

b) gli uffici giudiziari di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona,

Bologna, Cagliari, Sassari (sezione distaccata), Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma;

c) gli uffici giudiziari di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte

d’appello di Bari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto

(sezione distaccata), Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno.

2. Quando una società di cui al comma 1 è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa

principale come dell’azione in garanzia, è devoluta, sulla semplice richiesta della società stessa,

con ordinanza del giudice, all’ufficio giudiziario compente a norma del medesimo comma.

3. Le norme ordinarie di competenza restano ferme per i giudizi relativi ai procedimenti

esecutivi e fallimentari, nei casi di intervento volontario, e nei giudizi di opposizione di terzo.

Resta altresì ferma la disposizione di cui all’articolo 25 del codice di procedura civile.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cause di cui agli articoli 25,

409 e 442 del codice di procedura civile, e alle cause di cui al decreto legislativo 6 settembre

2005, n. 206.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal

trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto.

Capo V

Modifiche all’ordinamento giudiziario

Art. 20

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. L’articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

“Art. 76 (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione).

1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:

a) in tutte le udienze penali;

b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle

sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi

alla sezione di cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura

civile.

2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi

stabiliti dalla legge.”.

Capo VI

Disposizioni in materia di concordato preventivo

Art. 21

(Concordato preventivo)

1. All’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole “ultimi tre esercizi” sono aggiunte le seguenti “e all’elenco

nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti”;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con il decreto di cui al primo periodo, il tribunale

può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3, e si

applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il

debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne

immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e

verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la

domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti

di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile

a norma dell’articolo 18.”.

2. All’articolo 161, settimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole

“sommarie informazioni” sono aggiunte le seguenti: “e deve acquisire il parere del commissario

giudiziale, se nominato”.

3. L’articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal

seguente: “Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli

obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all’attività

compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere,

con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino

alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione

finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a

cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi

secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea

alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e

il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto

comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.

Capo VII

Altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia

Art. 22

(Modifiche alla disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione

di avvocato)

1. All’articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole “magistrati in

pensione” sono sostituite dalle seguenti: “di regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in

servizio”.

Capo VIII

Misure in materia di mediazione civile e commerciale

Art. 23

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All’articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: “L’avvocato

informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è

condizione di procedibilità della domanda giudiziale”; allo stesso comma, sesto periodo, dopo la

parola “documento,” sono inserite le seguenti parole: “se non provvede ai sensi dell’articolo 5,

comma 1,”;

b) all’articolo 5, prima del comma 2, è inserito il seguente comma:

“1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di

condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,

comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da

diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,

bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi

del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8

ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento

di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve

essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la

prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa

la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo

provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il

termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma

non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui

al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”;

c) all’articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole “salvo quanto disposto” sono

aggiunte le seguenti parole: “Fermo quanto previsto dal comma 1 e”; allo stesso comma, stesso

periodo, le parole “invitare le stesse a procedere alla” sono sostituite dalle seguenti parole:

“disporre l’esperimento del procedimento di”; allo stesso comma, stesso periodo, sono aggiunte,

in fine, le seguenti parole: “; il tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è

condizione di procedibilità della domanda giudiziale.”; allo stesso comma, secondo periodo, le

parole “L’invito deve essere rivolto alle parti” sono sostituite dalle seguenti parole: “Il

provvedimento di cui al periodo precedente indica l’organismo di mediazione ed è adottato”;

allo stesso comma, terzo periodo, le parole “Se le parti aderiscono all’invito,” sono soppresse;

d) all’articolo 5, comma 4, prima delle parole “2 non si applicano” sono aggiunte le parole “I

commi 1 e”; allo stesso comma, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: “b-bis) nei

procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui

all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;”;

e) all’articolo 5, comma 5, prima delle parole “salvo quanto” sono aggiunte le parole “Fermo

quanto previsto dal comma 1 e”;

f) all’articolo 6, comma 1, la parola “quattro” è sostituita dalla seguente parola: “tre”; al

comma 2, dopo le parole “deposito della stessa” sono aggiunte le parole “e, anche nei casi in cui

il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1

dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5,”;

g) all’articolo 7, il comma 1 è sostituto dal seguente comma: “1. Il periodo di cui all’articolo 6

e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, non si

computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89”;

h) all’articolo 8, comma 1, le parole “il primo incontro tra le parti non oltre quindici’’ sono

sostituite dalle seguenti parole: “un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore

verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta’’;

i) all’articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: “5. Dalla mancata

partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può

desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma,

del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti

dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento

all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo

unificato dovuto per il giudizio.”;

l) all’articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: “Prima della

formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui

all’articolo 13.”;

m) all’articolo 12, comma 1, dopo le parole “Il verbale di accordo,” sono aggiunte le seguenti

parole: “sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti e”;

n) all’articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente comma: “1. Quando il provvedimento

che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude

la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al

periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese

sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata

del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato

dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le

disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al

mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.”; dopo il comma

1 sono aggiunti i seguenti commi: “2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non

corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali

ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per

l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8,

comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del

provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli

arbitri.”;

o) all’articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Gli avvocati

iscritti all’albo sono di diritto mediatori.”;

p) all’articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole: “Fermo quanto previsto dai

commi 5 e 5-bis del presente articolo,”; allo stesso comma, dopo la lettera c) è aggiunta la

seguente lettera: “d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la

mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta

dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2.”; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:

“5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5,

comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, all’organismo non è

dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a

spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica

del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo

apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere

autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se

l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto

dichiarato.

5-bis. Quando, all’esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il

procedimento si conclude con un mancato accordo, l’importo massimo complessivo delle

indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento,

è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000

euro; di 200 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 250 euro, per le liti di valore

superiore.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto.

Capo IX

Disposizioni finanziarie

Art. 24

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al Capo I e II del presente provvedimento,

valutati complessivamente in 4.800.000 euro per l’anno 2013 e 8.000.000 euro a decorrere

dall’anno 2014 e fino all’anno 2024, si provvede mediante l’utilizzo di quota parte delle

maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma

2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di

previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della

giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito

al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di

verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro

dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del maggior onere

risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte,

nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge

31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma Giustizia civile e penale della Missione Giustizia

dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle

finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli

scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Dalle disposizioni di cui ai Capi III, IV, V, VI, VII e VIII del presente provvedimento

non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.