16/06/13 Ancora tsounami sul processo

Ancora tsounami nel processo civile, con decretazione d'urgenza l'ennesima riforma, senza consultare chi si occupa istituzionalmente o anche solo nelle aule universitarie della materia: all'insegna della riforma ministeriale d'urgenza...si pubblica il testo non ufficiale del Consiglio dei Ministri di sabato 16 giugno 2013 e la lettera del Presidente del Consiglio nazionale forense...

Il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 by Gazzetta Ufficiale2
Il parere by Camera dei Deputati
Il testo del DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n. 69, titolo III by Gazzetta ufficiale
La lettera del Presidente del Consiglio nazionale forense by Prof. Guido Alpa
Il testo non ufficiale della riforma... by Consiglio dei Ministri

Il testo del DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n. 69, titolo III

TITOLO III

MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA

DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE

CAPO I

Giudici ausiliari

Art. 62

(Finalita' e ambito di applicazione)

1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili,

compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le

priorita' individuate dai presidenti delle Corti di appello con i

programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai

procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado.

Art. 63

(Giudici ausiliari)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62 si procede alla

nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.

2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del

Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio

superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio

giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata

a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.

25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari,

nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del

Consiglio dell'ordine cui e' iscritto, ovvero cui e' stato iscritto

negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione

della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3,

lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui e'

iscritto, ovvero e' stato iscritto negli ultimi cinque anni, il

candidato.

3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:

a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati

dello Stato, a riposo;

b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e

seconda fascia anche a tempo definito o a riposo;

c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;

d) gli avvocati, anche se a riposo;

e) i notai, anche se a riposo.

Art. 64

(Requisiti per la nomina)

1. Per la nomina a giudice ausiliario sono richiesti i seguenti

requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;

d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di

sicurezza;

e) avere idoneita' fisica e psichica;

f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione piu'

lieve prevista dai rispettivi ordinamenti.

2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a) e b), al

momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver

compiuto i settantacinque anni di eta'.

3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al

momento della presentazione della domanda il candidato deve essere

stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e

non aver compiuto i sessanta anni di eta'.

4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti

previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta anche una

adeguata conoscenza delle lingua italiana e tedesca. Si osserva

altresi' il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del

decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e

successive modificazioni.

5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i

consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle

regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e

provinciali;

b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali,

comunali e circoscrizionali;

c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;

d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti

politici.

Art. 65

(Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a

giudici ausiliari)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, con decreto del ministero della giustizia, sentito il

Consiglio superiore della magistratura, e' determinata la pianta

organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei

posti disponibili presso ciascuna Corte di appello, assegnando ai

soggetti di cui all'articolo 63, comrna 3, lettera a), un numero di

posti non superiore al dieci per cento dei posti di giudice

ausiliario previsti presso ciascuna Corte di appello. In ogni caso le

nomine dei soggetti di all'articolo 63, comma 3, lettera a), non

possono superare complessivamente il numero di quaranta.

2. Con il medesimo decreto sono determinate le modalita' e i

termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice

ausiliario nonche' i criteri di priorita' nella nomina. E'

riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti

all'albo. A parita' di titoli sono prioritariamente nominati coloro

che abbiano maturato la maggiore anzianita' di servizio o di

esercizio della professione. Della pubblicazione del decreto e' dato

avviso sul sito internet del Ministero della giustizia.

3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al

consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina,

indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti

previsti in pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e

redigendo la graduatoria.

4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari

alle diverse sezioni

dell'ufficio.

Art. 66

(Presa di possesso)

1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il

termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 63,

comma 2, ed e' assegnato con apposito provvedimento del presidente

della Corte di appello a norma dell'articolo 65, comma 4.

Art. 67

(Durata dell'ufficio)

1. La nomina a giudice ausiliario ha durata di cinque anni e puo'

essere prorogata per non piu' di cinque anni.

2. La proroga e' disposta con le modalita' di cui all'articolo 63,

comma 2.

3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del

settantottesimo anno di eta' e nelle ipotesi di decadenza,

dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.

Art. 68

(Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)

1. Del collegio giudicante non puo' far parte piu' di un giudice

ausiliario.

2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui e'

relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno novanta

procedimenti per anno.

3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al

monitoraggio dell'attivita' svolta dai giudici ausiliari al fine di

rilevare il rispetto degli standard produttivi ed il conseguimento

degli obiettivi fissati dal presente capo.

Art. 69

(Incompatibilita' ed ineleggibilita')

1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle

incompatibilita' e delle ineleggibilita' prevista per i magistrati

ordinari.

2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui

all'articolo 63, comma 3, lettera d), non puo' svolgere le funzioni

presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio

dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque

anni precedenti.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non

possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del

distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non

possono rappresentare, assistere o difendere anche nei successivi

gradi di giudizio.

4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non

possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di

altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in

relazione ai quali hanno svolto le funzioni.

Art. 70

(Astensione e ricusazione)

1. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi e puo' essere

ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile,

oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del

medesimo codice, quando e' stato associato o comunque collegato,

anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio

professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle

parti.

2. Il giudice ausiliario ha altresi' l'obbligo di astenersi e puo'

essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella qualita' di

avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha

svolto attivita' professionale nella qualita' di notaio per una delle

parti in causa o uno dei difensori.

Art. 71

(Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca)

1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perche'

viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di

dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando

sussiste una causa di incompatibilita'.

2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla nomina,

il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il

giudice ausiliario ha definito il numero minimo di procedimenti di

cui all'articolo 68, comma 2, propone al Consiglio superiore della

magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio,

la dichiarazione di mancata conferma.

3. In ogni momento il presidente della corte di appello propone

motivatamente al consiglio giudiziario la revoca del giudice

ausiliario che non e' in grado di svolgere diligentemente e

proficuamente il proprio incarico.

4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in

composizione integrata, sentito l'interessato e verificata la

fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della

magistratura unitamente ad un parere motivato.

5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del

Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore

della magistratura.

Art. 72

(Stato giuridico e indennita')

1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di

magistrati onorari.

2. Ai giudici ausiliari e' attribuita un'indennita'

onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per

ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei

confronti di alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, comma 2.

3. L'indennita' annua complessiva non puo' superare, in ogni caso,

la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi

previdenziali.

4. L'indennita' prevista dal presente articolo e' cumulabile con i

trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Capo II

Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari

Art. 73

(Formazione presso gli uffici giudiziari)

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata

almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui

all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30

negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto

processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto

processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, un

punteggio di laurea non inferiore a 102/110 e che non abbiano

compiuto i ventotto anni di eta', possono accedere, a domanda e per

una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso i

tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di diciotto

mesi. Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale,

puo' essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento.

I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo

di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il

Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive,

e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e la

Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, nell'ambito della propria

autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto

dello stage formativo e disciplinano le sue modalita' di svolgimento

presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione

Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa

per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige.

2. Quando non e' possibile avviare al periodo di formazione tutti

gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce

preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al

punteggio di laurea e alla minore eta' anagrafica.

3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano

domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione

comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche

a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo' essere

espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione a uno o piu'

magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in

specifiche materie, di cui si tiene conto compatibilmente con le

esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di

Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale

Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino

Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si

esprime con riferimento ad una o piu' sezioni in cui sono trattate

specifiche materie.

4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha

espresso la disponibilita' ovvero, quando e' necessario assicurare la

continuita' della formazione, a un magistrato designato dal capo

dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel

compimento delle ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi

affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della giustizia

fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in

condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce

loro la necessaria assistenza tecnica. Nel corso degli ultimi sei

mesi del periodo di formazione il magistrato puo' chiedere

l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la

continuita' dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di

magistrato formatore e' considerata ai fini della valutazione di

professionalita' di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto

legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche' ai fini del conferimento

di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attivita' di

magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei

laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si

considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui all'articolo 15

della legge 27 aprile 1982 n. 186 ne' ai fini del conferimento delle

funzioni di cui all'articolo 6, comma 5, della medesima legge. Al

magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso

spese per lo svolgimento dell'attivita' formativa.

5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e

il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di

riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle

notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di

mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro

attivita' e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono

ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i

magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro

specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale.

I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione

teorico-pratico presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di

Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali

Amministrativi Regionali e il Tribunale Amministrativo Regionale per

la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi di

formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia

Amministrativa.

6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali,

partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi

al collegio, nonche' alle camere di consiglio, salvo che il giudice

ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli

relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di

interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli

relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale

svolgono il tirocinio.

7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attivita'

professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, ne' possono

rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi

della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al

magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico

professionale.

8. Lo svolgimento dello stage non da' diritto ad alcun compenso e

non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o

autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi.

9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento dal capo

dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per

sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto

fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza

e l'imparzialita' dell'ufficio o la credibilita' della funzione

giudiziaria, nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine

giudiziario.

10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad altre attivita',

compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla

professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle

scuole di specializzazione per le professioni legali, purche' con

modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla

professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il

tirocinio si svolge di esercitare l'attivita' professionale innanzi

al magistrato formatore.

11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una

relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo

dell'ufficio.

12. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma

11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato

ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile

2006, n. 160. Costituisce, altresi', titolo idoneo per l'accesso al

concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio

professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato,

sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che

sia attestato l'esito positivo del tirocinio.

13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito

positivo dello stage di cui al presente articolo e' valutato per il

periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio

professionale ed e' valutato per il medesimo periodo ai fini della

frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le

professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e

delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto

legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a

parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti

dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della

giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i

concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito

positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a

parita' di titoli e di merito.

15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza

per la nomina di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore

onorario.

16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il

comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. La disposizione di cui

al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito

positivo lo stage presso gli uffici giudiziari".

17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni caso

consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante

l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche

convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel

rispetto delle disposizioni del presente articolo.

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo

quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del

decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande

presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia

amministrativa, come attestato a norma del comma 11, e' equiparato a

tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia

ordinaria.

20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere presentata prima

del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo III

Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione

Art. 74

(Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione)

1. All'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo

5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole "Corte di cassazione" sono

inserite le seguenti: "e di magistrato assistente di studio della

Corte di cassazione".

2. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 115 e'

inserito il seguente: "Art. 115-bis. Magistrati assistenti di studio

della Corte di cassazione. Al fine di garantire la celere definizione

dei procedimenti pendenti, nella pianta organica della Corte di

cassazione sono temporaneamente inseriti trenta magistrati, con le

attribuzioni di assistente di studio, da destinare alle sezioni

civili. Le attribuzioni di magistrato assistente di studio possono

essere assegnate a magistrati per i quali e' stato deliberato il

conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di

tirocinio e con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle

funzioni di merito. Le attribuzioni del magistrato assistente di

studio sono stabilite dal primo presidente della Corte di cassazione,

sentito il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di

cassazione. In ogni caso il magistrato assistente di studio non puo'

far parte del collegio giudicante. Il magistrato assegnato, a seguito

di trasferimento, a svolgere le attribuzioni di magistrato assistente

di studio non puo' essere trasferito ad altre sedi prima di cinque

anni dal giorno in cui ne ha assunto effettivo possesso, salvo che

ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o

di famiglia. Il posto resosi vacante a seguito di trasferimento non

puo' essere ricoperto. Con decreto del Ministro della giustizia si

procede annualmente alla ricognizione dell'effettiva consistenza

della pianta organica dei magistrati assistenti di studio. La pianta

organica di cui al periodo precedente e' ad esaurimento, fino alla

cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati assistenti

di studio. Ai magistrati assistenti di studio non spettano compensi

aggiuntivi al trattamento economico in godimento.".

3. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo le parole "Corte di cassazione" sono

inserite le seguenti: "o quale magistrato assistente di studio della

Corte di cassazione";

b) l'allegato 2 e' sostituito dall'allegato A del presente decreto.

4. I procedimenti per la prima copertura dei posti previsti per le

funzioni di magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione

devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni

dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio

superiore della magistratura, da adottarsi entro centottanta giorni

dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici

giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.

Capo IV

Misure processuali

Art. 75

(Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla

corte di cassazione)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 70, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei

casi stabiliti dalla legge.";

b) all'articolo 380-bis, secondo comma, il secondo periodo e'

sostituito dal seguente: "Almeno venti giorni prima della data

stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati

agli avvocati delle parti i quali hanno facolta' di presentare

memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere

sentiti, se compaiono.";

c) all'articolo 390, primo comma, le parole "o sia notificata la

richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375" sono

sostituite dalle seguenti: "o siano notificate le conclusioni scritte

del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai

giudizi dinanzi alla corte di cassazione instaurati a decorrere dal

trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto.

Art. 76

(Divisione a domanda congiunta demandata al notaio)

1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, e' aggiunto

il seguente:

"791-bis (Divisione a domanda congiunta) Quando non sussiste

controversia sul diritto alla divisione ne' sulle quote o altre

questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali

creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto

l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al

tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio

avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni di

divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere

trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a

norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con decreto, nomina

il notaio eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di

quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha

sottoscritto il ricorso, il notaio rimette gli atti al giudice che,

con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la

cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto e' reclamabile

a norma dell'articolo 739.

Il notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori

iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato

diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile,

nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di

divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e

da' avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della

vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili,

le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro

III, Titolo II, Capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del

prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne da' avviso

alle parti e agli altri interessati.

Ciascuna delle parti o degli altri interessati puo' ricorrere al

Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione

dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto

di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le

disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III bis; non si

applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo

702-ter. Se l'opposizione e' accolta il giudice da' le disposizioni

necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette

le parti avanti al notaio.

Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata

proposta opposizione, il notaio deposita in cancelleria il progetto

con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo

il progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli

adempimenti successivi.".

Art. 77

(Conciliazione giudiziale)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) dopo l'articolo 185 e' inserito il seguente:

"185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) - Il giudice,

alla prima udienza, ovvero sino a quando e' esaurita l'istruzione,

deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il

rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza

giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice

ai fini del giudizio.";

b) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola

"transattiva" sono aggiunte le parole "o conciliativa"; allo stesso

comma, secondo periodo, dopo la parola "transattiva" sono aggiunte le

parole "o conciliativa".

Art. 78

(Misure per la tutela del credito)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 645, secondo comma, e' aggiunto il seguente

periodo: "L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma,

deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti

non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a

comparire";

b) all'articolo 648, primo comma, le parole "con ordinanza non

impugnabile" sono sostituite dalle seguenti parole: "provvedendo in

prima udienza, con ordinanza non impugnabile".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai

procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del

codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del

presente decreto.

Art. 79

(Semplificazione della motivazione della sentenza civile)

1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice

di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal

seguente comma: "La motivazione della sentenza di cui all'articolo

132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa

esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la

decisione e' fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti

conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti

difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo

114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equita' sulle

quali e' fondata la decisione.".

Art. 80

(Foro delle societa' con sede all'estero)

1. Per tutte le cause civili nelle quali e' parte, anche nel caso

di piu' convenuti ai sensi dell'articolo. 33 del codice di procedura

civile, una societa' con sede all'estero e priva nel territorio dello

Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, che secondo gli

ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel

rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano

dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito

elencati, sono inderogabilmente competenti:

a) gli uffici giudiziari di Milano per gli uffici giudiziari

ricompresi nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e

Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia;

b) gli uffici giudiziari di Roma per gli uffici giudiziari

ricompresi nei distretti di Ancona, Bologna, Cagliari, Sassari

(sezione distaccata), Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;

c) gli uffici giudiziari di Napoli per gli uffici giudiziari

ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bari, Caltanissetta,

Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto (sezione distaccata),

Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno.

2. Quando una societa' di cui al comma 1 e' chiamata in garanzia,

la cognizione cosi' della causa principale come dell'azione in

garanzia, e' devoluta, sulla semplice richiesta della societa'

stessa, con ordinanza del giudice, all'ufficio giudiziario compente a

norma del medesimo comma.

3. Le norme ordinarie di competenza restano ferme per i giudizi

relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari, nei casi di

intervento volontario, e nei giudizi di opposizione di terzo. Resta

altresi' ferma la disposizione di cui all'articolo 25 del codice di

procedura civile.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano

alle cause di cui agli articoli 25, 409 e 442 del codice di procedura

civile, e alle cause di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,

n. 206.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi

instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo V

Modifiche all'ordinamento giudiziario

Art. 81

(Modifiche ai regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. L'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e'

sostituito dal seguente: "Art. 76 (Attribuzioni del pubblico

ministero presso la Corte suprema di cassazione).

1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e

conclude:

a) in tutte le udienze penali;

b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle

udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di

cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla

sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del

codice di procedura civile.

2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige

requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.".

Capo VI

Disposizioni in materia di concordato preventivo

Art. 82

(Concordato preventivo)

1. All'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "ultimi tre esercizi" sono

aggiunte le seguenti "e all'elenco nominativo dei creditori con

l'indicazione dei rispettivi crediti";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con il decreto di

cui al primo periodo, il tribunale puo' nominare il commissario

giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3, e si applica

l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando

accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte

previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al

tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e

verificata la sussistenza delle condotte stesse, puo', con decreto,

dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su

richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli

articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale

sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.".

2. All'articolo 161, settimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n.

267, dopo le parole "sommarie informazioni" sono aggiunte le

seguenti: "e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se

nominato".

3. L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, e' sostituito dal seguente: "Con il decreto di cui al sesto

comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi

informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria

dell'impresa e all'attivita' compiuta ai fini della predisposizione

della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con

periodicita' almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario

giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il

debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione

finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, e'

pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso

di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi

secondo e terzo. Quando risulta che l'attivita' compiuta dal debitore

e' manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del

piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il

commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con

il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale puo' in

ogni momento sentire i creditori.

Capo VII

Altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia

Art. 83

(Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione

all'esercizio della professione di avvocato)

1. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,

le parole "magistrati in pensione" sono sostituite dalle seguenti:

"di regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in servizio".

Capo VIII

Misure in materia di mediazione civile e commerciale

Art. 84

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) All'articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il

seguente periodo: "L'avvocato informa altresi' l'assistito dei casi

in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di

procedibilita' della domanda giudiziale"; allo stesso comma, sesto

periodo, dopo la parola "documento," sono inserite le seguenti

parole: "se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1,";

b) all'articolo 5, prima del comma 2, e' inserito il seguente

comma:

"1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una

controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,

successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,

affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da

responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o

con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e

finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di

mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di

conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.

179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo

128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive

modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del

procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della

domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal

convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non

oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e'

gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza

dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo

provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando

contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la

presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si

applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del

codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.

206, e successive modificazioni.";

c) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole

"salvo quanto disposto" sono aggiunte le seguenti parole: "Fermo

quanto previsto dal comma 1 e"; allo stesso comma, stesso periodo, le

parole "invitare le stesse a procedere alla" sono sostituite dalle

seguenti parole: "disporre l'esperimento del procedimento di"; allo

stesso comma, stesso periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: "; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione

e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale."; allo

stesso comma, secondo periodo, le parole "L'invito deve essere

rivolto alle parti" sono sostituite dalle seguenti parole: "Il

provvedimento di cui al periodo precedente indica l'organismo di

mediazione ed e' adottato"; allo stesso comma, terzo periodo, le

parole "Se le parti aderiscono all'invito," sono soppresse;

d) all'articolo 5, comma 4, prima delle parole "2 non si applicano"

sono aggiunte le parole "I commi 1 e"; allo stesso comma, dopo la

lettera b) e' aggiunta la seguente lettera: "b-bis) nei procedimenti

di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della

lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;";

e) all'articolo 5, comma 5, prima delle parole "salvo quanto" sono

aggiunte le parole "Fermo quanto previsto dal comma 1 e";

f) all'articolo 6, comma 1, la parola "quattro" e' sostituita dalla

seguente parola: "tre"; al comma 2, dopo le parole "deposito della

stessa" sono aggiunte le parole "e, anche nei casi in cui il giudice

dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto

periodo del comma 1 dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2

dell'articolo 5,";

g) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituto dal seguente comma: "1.

Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal

giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai

fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89";

h) all'articolo 8, comma 1, le parole "il primo incontro tra le

parti non oltre quindici" sono sostituite dalle seguenti parole: "un

primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le

parti le possibilita' di proseguire il tentativo di mediazione, non

oltre trenta";

i) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:

"5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al

procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di

prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo

comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte

costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato

al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata

del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al

contributo unificato dovuto per il giudizio.";

l) all'articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, e' aggiunto il

seguente periodo: "Prima della formulazione della proposta, il

mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui

all'articolo 13.";

m) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole "Il verbale di

accordo," sono aggiunte le seguenti parole: "sottoscritto dagli

avvocati che assistono tutte le parti e";

n) all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:

"1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde

interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la

ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha

rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla

formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese

sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,

nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di

un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato

dovuto. Resta felina l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del

codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma

si applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta al

mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8,

comma 4."; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: "2. Quando

il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde

interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono

gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione

delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennita'

corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui

all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente,

nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al

periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si

applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.";

o) all'articolo 16, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.";

p) all'articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole:

"Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del presente articolo,";

allo stesso comma, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente

lettera: "d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle

ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi

dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' prescritta dal giudice ai sensi

dell'articolo 5, comma 2."; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti

commi: "5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della

domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' prescritta dal

giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non e'

dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni

per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi

dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del

Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine

la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui

sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore,

nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo

richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di

quanto dichiarato.

5-bis. Quando, all'esito del primo incontro di programmazione con

il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo,

l'importo massimo complessivo delle indennita' di mediazione per

ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, e'

di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro, per

le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di

valore sino a 50.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore

superiore.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta

giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto.

Capo IX

Disposizioni finanziarie

Art. 85

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi I e II

del presente titolo, valutati complessivamente in 4.850.000 euro per

l'anno 2013 e 8.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014 e fino

all'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle

maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di

cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione

dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio

degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al

Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o

siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni

di cui ai presente articolo, il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio

decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura

finanziaria, del maggior onere risultante dall'attivita' di

monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte,

nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,

lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma

Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di

previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e

delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita

relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle

misure di cui al secondo periodo.

4. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII del

presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

Art. 86

(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 21 giugno 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei

ministri

Alfano, Vicepresidente del Consiglio

dei ministri e Ministro dell'interno

Zanonato, Ministro dello sviluppo

economico

D'Alia, Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione

Saccomanni, Ministro dell'economia e

delle finanze