17/10/10 La Cassazione

La Corte di Cassazione muta improvvisamente di indirizzo sul termine per la iscrizione a ruolo dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, dimezzato (cinque giorni) anche nel caso in cui l'opponente non ha optato per la riduzione dei termini per la comparizione, e fa passare in giudicato in un sol colpo decreti ingiuntivi opposti senza il rispetto del termine, implicando istituti come la remissione in termini e il rilievo del precedente delle Sezioni Unite. Si pubblicano la sentenza e le prime pronunce applicative.

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Tribunale di Velletri

Sentenza 15 ottobre 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI

SEZIONE I

in persona del Giudice Unico, dott. Michele Cataldi,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. XXX/2000 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi, trattenuta in decisione all’udienza del 30.11.2009 e vertente

TRA

xxxxxx

OPPONENTE

Ex lege dom. in cancelleria, con l’avv. xxxxx, che la rappresenta e difende per delega a margine dell’atto di citazione

E

xxxxxx,

OPPOSTA

elett.te dom.to in xxxx, v. xxx, presso lo studio dell’avvocato xxxxx, che lo rappresenta e difende per delega in atti.

E

xxxxx, eredi Del terzo intervenuto XXXX,

TERZI INTERVENUTI

elett.te dom.ti in XXX, v. XXX, presso lo studio dell’avvocato XXX, che li rappresenta e difende per delega in atti.

OGGETTO DELLA CAUSA: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: all’udienza del 30.11.2009 venivano precisate le conclusioni indicate nel verbale di udienza e che qui si intendono riportate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. LA VERIFICA DELLA TEMPESTIVITA’ DELL’OPPOSIZIONE E DELLA SUA ISCRIZIONE A RUOLO.

Preliminarmente, va verificata, anche d’ufficio, la tempestività sia della notifica dell’opposizione al decreto ingiuntivo, sia della costituzione dell’opponente, al fine di accertare l’ammissibilità e la procedibilità del giudizio.

La notifica dell’opposizione (citazione consegnata all’ufficiale giudiziario il 5.1.2000 e notificata a mani il 7.1.2000) è tempestiva, ex art. 641 c.p.c., rispetto alla data di notifica del decreto ingiuntivo (4.12.1999): l’opposizione è quindi ammissibile.

Parte opponente, che ha fissato l’udienza di prima comparizione al 20.4.2000, ed ha quindi assegnato all’opposto un termine di comparizione che eccedeva quello ordinario di cui all’art. 163 bis c.p.c. (sessanta giorni nel testo al tempo vigente), si è costituita, iscrivendo a ruolo la causa, il 13.1.2000, ovvero oltre i cinque giorni dalla notifica della citazione, ma non oltre i dieci giorni a essa (nel caso di specie, tale risultato è lo stesso sia che si faccia decorrere il termine ex art. 165 c.p.c. dal giorno della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; sia che si computi il termine dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario).

2. L’ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE CONSOLIDATO SUI TERMINI DI COSTITUZIONE NELL’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Secondo un orientamento giurisprudenziale di legittimità costante ( da Cass. n. 3053/1955, sino alle più recenti Cass. n. 3355/1987, n.2460/1995, n.3316/1998, n. 12044/1998 e n. 18942/2006, con l’eccezione di Cass. n. 8/1955), la dimidiazione dei termini di costituzione delle parti - per effetto del combinato disposto degli artt. 645,165 e 166 c.p.c., e dell’asserita necessaria correlazione tra riduzione dei termini di comparizione e di costituzione ( che si sostiene ricavabile anche dal rinvio dell'art. 645, 2° co.,c.p.c. alla disciplina del rito ordinario, ovvero pure agli artt. 163 bis, 165 e 167 c.p.c.) - si riteneva operante soltanto quando l’opponente si fosse concretamente avvalso, consapevolmente o per mero errore (Cass. n. 3752/2001, n. 14017/2002, n. 17915/2004 e n. 11436/2009), del dimezzamento dei termini di comparizione consentito dall’art. 645 c.p.c.. Alla stregua di tale orientamento, dunque, la costituzione dell’attore opponente, che – come nel caso di specie - abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione pari o eccedente quello ordinario di cui all’art. 163 bis c.p.c. , dovrebbe considerarsi tempestiva, essendo avvenuta entro i dieci giorni dalla notifica della citazione, per cui l’opposizione dovrebbe ritenersi procedibile.

Non sono mancate, invero, pur nella costanza di tale orientamento di legittimità, critiche ai presupposti ed agli effetti della sua operatività, soprattutto per quanto concerne la pronuncia dell’improcedibilità dell’opposizione a seguito della tardiva costituzione dell’opponente, con la derivata irrevocabilità (con effetto di giudicato o di preclusione pro iudicato) dell’ingiunzione, conseguenti alla scadenza del termine dimidiato, particolarmente esiguo per l’opponente (cinque giorni dalla notifica della citazione), convenuto in senso sostanziale, soprattutto se confrontato con quello concesso all’opposto (sino a dieci giorni prima dell’udienza), attore in senso sostanziale.

Infatti già Corte Cost., con sent. n. 141 del 1976, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 647 c.p.c. ,per la mancata previsione della possibilità, per l'opponente che non ha potuto costituirsi tempestivamente per causa di forza maggiore ( ovvero per la morte del difensore intervenuta tre giorni dopo la notifica della citazione) di riassumere il processo, l’ha ritenuta infondata in quanto , durante il periodo compreso tra la data di notificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo e quella di scadenza del termine utile per la costituzione dell'opponente, e sempre che non intervenga la morte oppure la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, non si ha l'interruzione del processo e per cio' di esso non e' ipotizzabile la riassunzione: conseguentemente l'art. 647 c.p.c. non contiene e non puo' logicamente contenere la norma relativa alla mancata previsione della possibilita' della riassunzione del processo.

Successivamente, Corte Cost., ord. 23.6.2000 , n. 239 (espressamente richiamata dalla successiva ordinanza n.154 del 2005), ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 645 e 165, 1° co. c.p.c., rispetto agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non fanno decorrere il termine de quo dalla restituzione dell'originale dell'atto d'opposizione notificato o da altro atto da cui possa ricollegarsi la conoscenza dell'inizio della decorrenza del termine.

E nella motivazione la Corte - negando la paventata illegittimità che deriverebbe dall'esiguità del termine di costituzione dell'opponente, dimidiato per effetto degli artt. 645, 2° co., e 165 c.p.c.; dal concreto pericolo che il termine ridotto scada prima che l'opponente sia a conoscenza del perfezionamento della notifica dell'atto all'opposto; nonché dall'improcedibilità che la tardiva costituzione dell'opponente produce, con conseguente irrevocabilità del decreto - ha rilevato che : a) il raffronto tra procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e processo ordinario di cognizione, ai fini della denunciata disparità di trattamento in tema di conseguenze della tardiva costituzione attorea, è incongruo, per la differenza strutturale dei due procedimenti e per la natura impugnatoria del primo, sicché e' da escludere qualsiasi violazione dell'art. 3 Cost;

b) e' del pari insussistente la lamentata lesione del diritto di difesa, in quanto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e' lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facoltà di dimidiare il termine di comparazione;

c) la soluzione auspicata dai rimettenti in merito al momento dal quale far decorrere il termine in questione, che coinciderebbe con la conoscenza del compimento della notifica dell'opposizione, introdurrebbe nel processo un elemento di assoluta incertezza per l'impossibilita' di controllo da parte del giudice, non essendo accertabile, in difetto di specifica previsione normativa, il momento della conoscenza o conoscibilità dell'avvenuta notifica.

Ancora, il Giudice delle leggi è tornato ad interessarsi della questione della perentorietà assoluta del termine di costituzione dell’opponente, sia ribadendo la legittimità della mancata previsione, nell’art. 647 c.p.c., della possibilità di riassumere, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., la causa d’opposizione non tempestivamente iscritta a ruolo; sia esaminando l’ulteriore profilo del preteso contrasto tra l’art. 647 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudizio di opposizione proceda comunque, se la mancata tempestiva costituzione dell’opponente è dipesa da caso fortuito o forza maggiore, e l’art. 24 Cost. E l’art. 647 c.p.c. ha resistito anche a questo nuovo vaglio di legittimità, avendo la Corte Cost. dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto, da parte del Giudice rimettente, di sufficiente motivazione in ordine all’inquadramento giuridico della fattispecie di fatto, consistente nell’imputazione della tardiva costituzione alla negligenza dell’ufficiale giudiziario notificante- che aveva restituito all’opponente la citazione notificata solo dopo la scadenza del termine per la costituzione della stessa parte- al caso fortuito o alla forza maggiore ( Corte Cost., ord. 25.2.2002, n. 18. Sulla questione cfr. anche Corte Cost , sent. n. 0107 del 2004 , che ha dichiarato inammissibile la medesima questione, osservando in motivazione che, poiché la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ne discende che da quel momento possono essere da lui compiute le attività, tra cui, appunto, l'iscrizione a ruolo, che presuppongono la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna al destinatario).

In seguito, più di recente, il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 28.12.2005, dubitando, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, nella parte in cui fanno gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve, che sarebbe irragionevole, dal momento che all'osservanza di tale onere non consegue la celere definizione della controversia, tenuto conto dei maggiori termini minimi di comparizione introdotti con la legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), nonché del fatto che solo in caso di assegnazione del termine minimo a comparire sussiste la necessità di coordinare i tempi di costituzione dell'opponente e dell'opposto, e che i soggetti del processo (opponente ed opposto) sarebbero, irrazionalmente, posti in una posizione di disuguaglianza processuale, ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale. Inoltre, anche la Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 marzo 2006 (reg. ord. n. 156 del 2006), dubitando, invece, della legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 645, secondo comma, 647, 165, primo comma, cod. proc. civ. e 71 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo decorre dalla data di notificazione dell'atto anziché da quella di consegna di esso all'ufficiale giudiziario, per violazione degli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, Cost, ha investito della questione la Corte Costituzionale. Quest’ultima, dopo aver riunito i due ricorsi, che censuravano, sia pure per motivi diversi, aspetti concernenti la posizione processuale dell'opponente a decreto ingiuntivo, nella fase della sua costituzione in giudizio dopo la notifica dell'opposizione, a causa della ristrettezza dei termini cui lo stesso opponente è soggetto, con l’ ordinanza n. 18 del 2008 ha ritenuto:

che non sussiste la prospettata violazione del diritto di difesa, dal momento che è lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facoltà di dimidiare il termine di comparizione del debitore ingiunto, ed è, pertanto, certamente consapevole del particolare onere di diligenza connesso a tale scelta e delle conseguenze che le norme processuali collegano alla tardiva costituzione in giudizio (ordinanze n. 239 del 2000 e n. 154 del 2005);

che non è irragionevole pertanto l’ abbreviazione dei termini di costituzione;

che la sussistenza di uno sbilanciamento nella disciplina di tali termini non determina una posizione di disuguaglianza processuale rilevante ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., ma, al più, una compromissione della euritmia del sistema, la cui modifica non può che essere rimessa all'opera del legislatore;

ed ha dichiarato infondata la questione sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia ed inammissibile sotto il profilo del difetto di rilevanza, quella sollevata dalla Corte di cassazione.

Infine, con l’ordinanza n. 230 del 2009 la Corte Costituzionale ha nuovamente dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), del codice di procedura civile, che l’autorità rimettente aveva censurato proprio nell’interpretazione formatasi nel diritto vivente di matrice giurisprudenziale, secondo la quale l'opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorché l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine inferiore a quello previsto dall'art. 163-bis cod. proc. civ., per violazione degli artt. 111, 24 e 3 Cost..

Dunque, in ordine alla materia del termine di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo, e delle diverse questioni che riguardo ad esso possono porsi, nella prassi applicativa, all’orientamento giurisprudenziale consolidato esposto si è accompagnato un altrettanto costante fermento, caratterizzato da frequenti sospetti di illegittimità costituzionale e dal tentativo, che pure non ha sortito pronunciamenti favorevoli, di resistenza alla maturazione degli effetti preclusivi della mancata costituzione tempestiva dell’opponente, almeno nelle ipotesi in cui essa dipenda da circostanze estranee alla sfera di controllo della medesima parte, ed è naturale che tale esigenza sia stata avvertita maggiormente nelle ipotesi in cui il termine di costituzione, per effetto di quella che sinora pareva una scelta (o almeno un errore di calcolo nei termini di comparizione) dell’attore, era ridotto alla metà.

Ed in questo senso vanno altresì ricordate sia Trib. Genova 4.1.1996, in GI, 1998, I, 2087, per la quale l’opponente costituitosi tardivamente può chiedere ed ottenere la riassunzione in termini ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c. ; sia, soprattutto, quella parte della dottrina per la quale il principio generale della rimessione in termini della parte decaduta, per eventi che non le sono imputabili, opera pienamente anche nel caso del termine per la costituzione dell’opponente, per cui :

se nessuna parte abbia iscritto la causa a ruolo, l’opponente chiederà il provvedimento di rimessione in termini al Giudice dell’opposizione previa riassunzione del giudizio ai sensi dell’art. 307 c.p.c.;

se l’opponente si sia comunque costituito, ma tardivamente, avanzerà l’istanza ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c. e, dimostrata la non imputabilità della mancata costituzione iniziale, potrà ottenere la rimessione in termini e la prosecuzione della causa per la decisione del merito, senza necessità di una previa riassunzione del processo;

se si sia costituito solo l’opposto, la rimessione sarà chiesta dall’opponente che si costituisca tardivamente a norma dell’art. 294 c.p.c.

Le argomentazioni dottrinali e le censure di pretesa illegittimità costituzionale di cui si è dato conto non hanno tuttavia inciso sull’orientamento giurisprudenziale esposto, che si è andato consolidando nel tempo.

3. IL MUTAMENTO DELL’ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE: CASS., S.U., 9.9. 2010, n. 19246.

Su questo stato dell’arte si è venuta ad innestare la recentissima Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 19246 del 9 settembre 2010, la quale ha ritenuto di confermare espressamente il predetto costante orientamento di legittimità, secondo il quale, quando l'opponente si sia avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine per la sua costituzione è automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine di costituzione ordinario, riaffermando altresì che l'abbreviazione del termine di costituzione per l'opponente consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, essendo irrilevante che la fissazione di tale termine sia dipesa da una scelta consapevole ovvero da errore di calcolo.

Tuttavia, le S.U. hanno ritenuto di dover procedere ad una puntualizzazione dello stesso orientamento, sostenendo che esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l'opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell'opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l'anticipazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 163 bis, comma 3.

La conseguenza immediata di tale precisazione è quindi che l’opposizione a decreto ingiuntivo, per il solo fatto che sia stata proposta, comporta sempre l’effetto automatico della dimidiazione dei termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto, e non solo in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale.

Ne deriverebbe pertanto che anche nei casi, come quello qui in decisione, nei quali l’opponente ha assegnato all'opposto un termine a comparire pari o eccedente quello ordinario di cui all’art. 163 bis c.p.c.,, la costituzione effettuata dopo più di cinque giorni dalla notificazione dell’opposizione, ma entro i dieci giorni da questa, sarebbe tardiva e quindi equivalente alla mancata costituzione, con conseguente dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione ed esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

Non pare, dunque se è corretta l’interpretazione dell’arresto giurisprudenziale in questione, di essere di fronte ad una mera puntualizzazione dell’orientamento già consolidato, ma di un vero e proprio mutamento radicale: un atto che, in base all’indirizzo giurisprudenziale costante del momento nel quale venne compiuto, era tempestivo e consentiva di procedere nel giudizio, dovrebbe considerarsi ora tardivo e determinare l’improcedibilità, rilevabile d’ufficio, del giudizio. Nel frattempo, almeno nel caso di specie, si sono esaurite la trattazione e l’istruttoria (particolarmente complessa, con diverse prove costituende ed una perizia grafologica) e la causa è giunta a decisione: è inevitabile vanificare tutta tale attività, con una pronuncia, preclusiva della decisione del merito, che sembra in contrasto con il principio costituzionale del "giusto processo" (sia sotto il profilo della durata ragionevole, che pare offeso anche quando venga posta nel nulla, ora per allora, attività processuale già eseguita nella condivisa consapevolezza della sua ritualità; sia sotto il profilo dell’effettività della tutela giurisdizionale)?

4. LA POSSIBILE RIMESSIONE IN TERMINI DELL’OPPONENTE E LE MODALITA’ CON LE QUALI ATTUARLA.

L’alternativa all’”improcedibilità sopravvenuta” può ricavarsi dalla recente evoluzione giurisprudenziale in materia di rimessione in termini, sottratta da Cass.,Sez. 2, ord. n. 14627 del 17/06/2010 (cui è seguita la conforme Cass., Sez. 2, ord. n. 15809 del 02/07/2010) , agli angusti limiti nei quali l’interpretazione dell’art. 184-bis cod. proc. civ. ( che è la disposizione ratione temporis applicabile a questo giudizio come a quello sul quale si è pronunciata la Corte) l’aveva confinata, ritenendo che essa non sarebbe invocabile per le "situazioni esterne" allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie alla sua introduzione ed alla sua prosecuzione.

Infatti, secondo l’ordinanza in questione , alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., "ratione temporis" applicabile, anche in assenza di un'istanza di parte, se, esclusivamente a causa del predetto mutamento, si sia determinato un vizio d'inammissibilità od improcedibilità dell'impugnazione dovuto alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

In particolare, l’innovativa pronuncia evidenzia in motivazione come la necessità di evitare che la parte incorra in sanzioni processuali definitive solo a causa del suo adeguamento all’orientamento giurisprudenziale vigente al momento nel quale ha compiuto l’atto viziato, deriva direttamente dall’applicazione del principio costituzionale del "giusto processo", la cui portata non si esaurisce in una mera sommatoria delle garanzie strutturali formalmente enumerate nell'art. 111 Cost., comma 2 (contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo ed imparziale, durata ragionevole di ogni processo), ma rappresenta una sintesi qualitativa di esse (nel loro coordinamento reciproco e nel collegamento con le garanzie del diritto di azione e di difesa), la quale risente dell'"effetto espansivo" dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte cost., sentenza n. 317 del 2009, punto 8 del Considerato in diritto).

Nel caso qui sub iudice ricorrono tutti gli elementi della fattispecie che ha originato la massima richiamata, ovvero:

a) un consolidato orientamento giurisprudenziale ultradecennale, che ha generato il legittimo affidamento dell’opponente sulla ritualità della costituzione entro i dieci giorni;

b) il mutamento di orientamento interpretativo del giudice di legittimità (c.d. overruling);

c) la conseguente natura scusabile dell’errore (imputabile esclusivamente all’adesione all’orientamento corrente all’epoca della costituzione) della parte su norme processuali che possono determinare l’improcedibilità del giudizio;

d) l’evidenza oggettiva dell’errore scusabile e la conseguente superfluità dell’apposita istanza dell’opponente.

In una delle prime decisioni di merito (Trib.Varese, 8.10.2010, che , comunque, conclude per l’irretroattività del principio di diritto enunciato dalle S.U.) sulla questione degli effetti di Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 19246 del 9 settembre 2010, sulle opposizioni a decreto ingiuntivo già pendenti, l’applicabilità dell’art. 184-bis c.p.c. (oggi art. 153 c.p.c.) viene esclusa, in quanto tale norma impone un sub-procedimento, che si conclude con la facoltà concessa all’istante di ripetere l’attività processuale inibita dalla decadenza, e quindi, in giudizi già in fase avanzata di trattazione o di istruzione, o addirittura di decisione, si risolverebbe in una lesione del principio di ragionevole durata, anche con rischio di perdita delle attività processuali già svolte, con un effetto di sfavore per la stessa parte sostanziale incolpevole.

Rileva tuttavia questo Giudice che, nella motivazione della predetta Cass.,Sez. 2, ord. n. 14627 del 17/06/2010, nel caso del c.d. overruling, l'art. 184-bis cod. proc. civ. viene preso in considerazione non già come regola di dettaglio pensata per le inattività derivanti dagli impedimenti, tipici, di natura materiale ed oggettiva, ma nella sua portata di precipitato normativo espressione di un principio generale di superiore giustizia - coessenziale alla garanzia costituzionale dell'effettività della tutela processuale - che vede nel rimedio restitutorio il mezzo rivolto a non far sopportare alla parte, quando ad essa non possa farsi risalire alcuna colpa, le gravi conseguenze di un errore indotto dalla stessa giurisprudenza precedente. Vale a dire che la norma sulla rimessione in termini, nonostante la sua collocazione originaria nell’ambito della disciplina della trattazione della causa, va interpretata, anche per effetto della sopravvenuta modifica dell’art. 111 cost., come espressione del principio generale e costituzionale del giusto processo, e quindi come strumento per evitare che dal mutamento dell’orientamento giurisprudenziale già consolidato derivi alla parte incolpevole un pregiudizio processuale non riparabile. Pertanto, al fine di ottenere tale risultato costituzionalmente necessario, la restituzione delle facoltà processuali, altrimenti precluse alla parte incolpevole, non deve necessariamente sempre attuarsi con la possibilità di compiere l’atto processuale la cui mancanza dovrebbe generare la decadenza; ma, nelle ipotesi in cui lo stesso atto sia stato già espletato, ma sia tardivo secondo il mutato orientamento giurisprudenziale, può anche concretizzarsi nel ritenere l’adempimento comunque tempestivo, senza necessità di ripeterlo, così evitando alla parte che , in buona fede lo abbia compiuto, la sanzione processuale, e ad entrambe le parti la regressione del processo e l’invalidazione ex post di tutti gli altri atti del giudizio (esito a sua volta in contrasto con il principio del giusto processo, ed in particolare con la ragionevole durata del giudizio). Certamente questa seconda modalità di restituzione in termini, prescindendo dalla necessità della ripetizione di un atto comunque già compiuto dalla parte, non deve tradursi in un pregiudizio per la controparte, ovvero nel caso di specie, per l’opposto, al quale la costituzione tardiva dell’opponente ha sottratto tempo (un giorno, nella fattispecie qui in decisione, essendo la costituzione dell’attore avvenuta il sesto giorno) per l’esame dei documenti prodotti dall’opponente all’atto della costituzione. Tuttavia l’esame concreto degli atti di causa evidenzia come l’opposto abbia a sua volta aderito all’orientamento di legittimità all’epoca già consolidato, costituendosi a sua volta nel termine ordinario, nulla eccependo sulla tempestività della costituzione della controparte e difendendosi nel merito puntualmente proprio con riferimento ai documenti prodotti dall’opponente all’atto della costituzione, di ognuno dei quali ha contestato la genuinità. Quanto poi al terzo, intervenuto spontaneamente solo per chiedere il rigetto dell’opposizione, egli ha accettato il processo nello stato in cui si trovava, e comunque si è attivamente difeso nel merito proprio con riguardo alle produzioni attoree. Pare quindi evidente che, in questo giudizio, attuare la rimessione in termini concedendo all’opponente di costituirsi ex novo costituirebbe un inutile ossequio alla lettera, ma non alla ratio, dell’art. 184 bis c.p.c. e, soprattutto, dell’art. 111 cost.

La rimessione, dunque, può realizzarsi ritenendo tempestiva la costituzione in giudizio dell’opponente e consentendo al giudizio di raggiungere la sua naturale definizione nel merito.

L’opposizione è quindi procedibile.

(omissis).

P.Q.M.

Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:

1. Rigetta l’opposizione proposta da XXXX, con atto di citazione notificato il 7.1.2000 a XXXX, contro il decreto ingiuntivo n. 429/1999, emesso in data 15.11.1999 dal Tribunale di Velletri e notificatole in data 4.12.1999, che le ingiungeva di pagare a quest’ultimo lire 89.352.376, oltre accessori e spese;

2. condanna l’opponente a pagare all’ opposto lire 29.500.000, pari ad euro 15.235/47, con gli interessi dal 6.4.2000 al tasso legale.

Così deciso in Velletri il 15.10.2010.

Minuta depositata il 18.10.2010.

Il Giudice

Dott. Michele Cataldi