07/12/08 Schemi

Alcuni schemi presentati a lezione, in occasione del corso di diritto processuale civile, tenuto nell'anno accademico 2008/2009, riferiti alla trattazione della parte generale, in particolare dei presupposti processuali...

Le difese della parte by Claudio Cecchella5
Presupposti relativi all'oggetto by Claudio Cecchella3
Gli interventi in giudizio by Claudio Cecchella4
3 by Claudio Cecchella
Presupposti relativi alla parte by Claudio Cecchella2
Tutele finali e processi by Claudio Cecchella

Le difese della parte

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DIFESE DELLE PARTI. Profilo statico

1) la domanda: allegazione di un fatto costitutivo di un diritto allo scopo di ottenere la sua tutela.

Individua l'oggetto del giudizio ed è lasciata alla esclusiva iniziativa della parte.

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2) la eccezione: fatto impeditivo, modificativo ed estintivo che incide sugli effetti del fatto costitutivo estinguendoli, modificandoli o impedendoli.

Incrementa la fattispecie dedotta, ma non l'oggetto del giudizio.

Possono essere rilevate d'ufficio, salvo che la legge non le riservi alla parte (art. 112 cpc)

I fatti estintivi e modificativi si distinguono da quelli costitutivi perché temporalmente successivi; quello modificativi invece sono coevi

e si distinguono in quanto sono eccezione rispetto alla regola oppure con il criterio della prova più facile (quando è la loro esistenza che deve essere

provata dal convenuto)

La eccezione riconvenzionale: fatti che possono essere utilizzati sia come eccezione che come domanda. Es eccezione di annullamento.

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3) la contestazione in fatto e in diritto.

Non implica né modifiche oggettive, né modifiche di fattispecie, è l'atteggiamento in relazione ai fatti che impone l'applicazione della regola

dell'onere della prova: 2697 c.c. l'attore prova i fatti costitutivi e il convenuto i fatti che costituiscono eccezione. Rispetto al diritto sono irrilevanti: iura novit curia.

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4) le prove: mezzi di conoscenza dei fatti mediante fonti tipizzate dal legislatore.

Iniziativa della parte, del giudice se prevista dalla legge (art. 115 c.p.c.)