La nuova giurisprudenza

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Divorzio breve by Claudio Cecchella
Calendario del processo by Claudio Cecchella
La riassunzione nell'arbitrato by Claudio Cecchella
Appello e Costituzione by Claudio Cecchella
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La SC sulla domanda by Claudio Cecchella

Ancora reclamo cautelare

L'espansione del reclamo cautelare, dopo le pronunce di incostituzionalità dell'art. 669 - terdecies, 1° comma, c.p.c., recepite nella legge n. 80 del 2005, vive di un nuovo episodio, grazie ad una recente pronuncia di incostituzionalità, la n.144 del 2008, in relazione agli artt. 669 - quaterdecies e 695 c.p.c.

Sempre in applicazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost., la Corte costituzionale dichiara incostituzionale la esclusione di un reclamo avverso un'ordinanza con la quale si rigetti una domanda di istruzione preventiva, assumendo correttamente la natura cautelare del mezzo e la irrazionalità di una sua esclusione.

Si riproduce integralmente la motivazione del Giudice della costituzionalità delle leggi

____________________

SENTENZA N. 144

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco BILE Presidente

- Giovanni Maria FLICK Giudice

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Paolo MADDALENA "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 669-quaterdecies e

695 del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale di Chieti, nel

procedimento civile vertente tra P. C. e E. P. ed altri, con ordinanza del

29 settembre 2003 iscritta al n. 648 del registro ordinanze 2007 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie

speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 2008 il Giudice relatore

Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso di un procedimento di reclamo avverso un'ordinanza di

rigetto della richiesta di accertamento tecnico preventivo, il Tribunale di

Chieti ha sollevato, con ordinanza emessa il 29 settembre 2003 (pervenuta

alla Corte il 24 maggio 2007), questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, degli articoli

669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui

non consentono di proporre il reclamo contro le ordinanze di rigetto delle

domande di istruzione preventiva.

Osserva il remittente che i procedimenti cautelari disciplinati dagli

artt. 669-bis e seguenti cod. proc. civ. presentano la medesima ratio dell

istruzione preventiva. In entrambi i casi, infatti, il legislatore ha

ritenuto di approntare una disciplina processuale idonea a garantire una

tutela immediata del diritto, tutela che si esplica in via principale

mediante l'anticipazione degli effetti della decisione di merito, ma anche

tramite l'acquisizione delle prove suscettibili di dispersione nelle more

dell'ordinario giudizio. Pertanto, se i provvedimenti di istruzione

preventiva partecipano della natura cautelare dei provvedimenti anticipatori

non si ravvisa alcuna ragione per escludere l'estensione del regime del

reclamo .. Né varrebbe obiettare - secondo il giudice a quo - che la tutela

cautelare sostanziale ha una funzione distinta, tesa all'anticipazione degli

effetti della sentenza definitiva, mentre l'istruzione preventiva

salvaguarda solo l'acquisizione probatoria: il remittente sottolinea al

riguardo l'identità teleologica dei due strumenti processuali, posto che

entrambi assicurano alla parte di non veder pregiudicato il proprio diritto

dalla durata del processo. Quest'ultimo può essere irrimediabilmente leso

sia nel caso di tardiva tutela sostanziale, sia anche nel caso in cui non si

consenta al titolare di assumere quei mezzi di prova soggetti a dispersione

o modificazione ed in assenza dei quali la proposizione dell'azione

risulterà sfornita di supporto probatorio.

Se l'effetto negativo della pronuncia cautelare di rigetto è il medesimo

a prescindere dal fatto che a non essere accolta sia la domanda cautelare

sostanziale piuttosto che quella istruttoria, ne conseguirebbe una palese

disparità di trattamento, posto che nel primo caso l'ordinamento appresta il

reclamo, mentre nel secondo non risulta esperibile alcuno strumento d

impugnazione.

L'indisponibilità di mezzi di impugnazione avverso l'ordinanza di

rigetto del ricorso per istruzione preventiva comporta che il ricorrente

potrà esclusivamente proporre l'azione ordinaria, esponendosi al concreto

rischio che - nelle more del giudizio - la prova di cui si era chiesta l

assunzione anticipata non possa essere più acquisita al processo. Il

problema non si pone, invece, nel caso di ordinanza ammissiva dell

istruzione preventiva, proprio perché il provvedimento risulta inidoneo a

sortire effetti definitivi, essendo rimessa al successivo ed eventuale

giudizio di merito ogni valutazione circa la rilevanza della prova.

Nell'argomentare la prospettata illegittimità costituzionale, il

remittente osserva come la parità dei mezzi istruttori presupponga che

entrambe le parti siano in grado di avvalersi delle prove a sostegno delle

proprie tesi; proprio per tale ragione, infatti, l'ordinamento ha

predisposto uno strumento che impedisce la dispersione incolpevole delle

prove. Ciononostante, tale parità risulta inevitabilmente alterata qualora

la parte richiedente l'istruzione preventiva, ove non venga messa in

condizione di reclamare avverso l'erroneo diniego di assunzione anticipata

della prova, veda definitivamente preclusa, nel giudizio di merito, la

possibilità di avvalersi della prova stessa a seguito del concretizzarsi del

rischio di dispersione paventato.

In conclusione, il Tribunale esclude che l'estensione del reclamo ai

provvedimenti di rigetto dell'istruzione preventiva possa conseguire all

interpretazione estensiva della sentenza n. 253 del 1994 di questa Corte,

con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma

nella parte in cui non ammette il reclamo avverso le ordinanze di rigetto

della domanda cautelare. A tale conclusione il remittente perviene rilevando

come tale tesi condurrebbe ad una sostanziale disapplicazione dell'impugnato

art. 669-quaterdecies cod. proc. civ.

La rilevanza risulterebbe infine dal fatto che, sulla base di quest

ultima disposizione, il reclamo andrebbe necessariamente dichiarato

inammissibile, mentre, al contrario, l'eventuale declaratoria di

incostituzionalità della norma ne determinerebbe l'ammissibilità.

2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso

per la non fondatezza della questione, osservando, sotto il primo profilo,

che l'accertamento tecnico preventivo, a differenza di tutti i procedimenti

cautelari, ha ad oggetto l'istruttoria, cioè l'acquisizione di elementi che

serviranno poi per decidere sulla ragione o sul torto, mentre tutti gli

altri procedimenti cautelari hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della

posizione giuridica sostanziale. Le due situazioni non sarebbero, quindi,

comparabili: mentre, infatti, il rigetto della domanda cautelare può

determinare un pregiudizio (e ciò giustifica la reclamabilità), non

altrettanto avviene per l'istruzione preventiva , che non esclude la

possibilità di provare, nel futuro giudizio, il fondamento della domanda.

Quanto alla violazione degli artt. 24 e 111 Cost., l'Avvocatura rileva l

inesistenza del paventato ostacolo giuridico all'esercizio del diritto di

difesa, in quanto l'attività probatoria resta piena e impregiudicata. La

questione risulterebbe comunque inammissibile nella odierna sede perché

riguardante una mera eventualità, visto che non si riferisce al procedimento

a quo, ma ad altro, eventuale e futuro giudizio.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, adito con

reclamo avverso un provvedimento di rigetto di un ricorso per accertamento

tecnico preventivo (da effettuare su un immobile, che si assumeva dissestato

in conseguenza di lavori eseguiti da condomini) ha sollevato, in riferimento

agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli articoli 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura

civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo contro le

ordinanze di rigetto delle domande di istruzione preventiva.

Il remittente premette che la disciplina dell'istruzione preventiva va

inserita, secondo l'opinione largamente condivisa, nell'ambito di quella

della tutela cautelare, la cui ragione generale consiste nell'approntare

rimedi idonei ad evitare che la durata dello svolgimento del processo

ordinario possa recare pregiudizio a chi ha ragione ed è parte essenziale

della tutela giurisdizionale. Osserva, al riguardo, che, mentre l'art. 695

cod. proc. civ. dispone che sul ricorso per istruzione preventiva il giudice

provvede con ordinanza non impugnabile, l'art. 669-quaterdecies cod. proc.

civ. stabilisce che, delle disposizioni regolanti il procedimento cautelare

uniforme di cui al capo III, sezione I, del libro quarto del codice di

procedura civile, soltanto l'art. 669-septies è applicabile all'istruzione

preventiva. Di conseguenza, non è applicabile la disposizione che, a seguito

della sentenza di questa Corte n. 253 del 1994, prevede la reclamabilità

anche dei provvedimenti di rigetto dei ricorsi in materia cautelare.

Il remittente sostiene che ragioni in parte analoghe a quelle che hanno

giustificato la pronuncia di questa Corte, con la quale fu dichiarata l

illegittimità dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., nella parte in cui

non prevedeva la reclamabilità del provvedimento di rigetto della domanda

cautelare, conducono a ritenere illegittima la norma censurata. Infatti, da

un lato, anche in questo caso, con la possibile dispersione delle prove, il

rigetto del ricorso diretto ad ottenere un provvedimento di istruzione

preventiva può provocare un pregiudizio irrimediabile al ricorrente; dall

altro, la non reclamabilità dei provvedimenti di accoglimento non produce

eguali danni al resistente. Infatti l'art. 698 cod. proc. civ. stab ilisce,

al secondo comma, che «l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non

pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né

impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito» e al terzo comma che

«i processi verbali delle prove non possono essere prodotti nel giudizio di

merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel

giudizio stesso».

2.- La questione è fondata.

Essa deve essere considerata unitariamente in riferimento a tutti i

parametri evocati.

E' opportuno premettere che questa Corte non ritiene oggetto di

possibili dubbi i principi costantemente affermati della non necessaria

previsione di un doppio grado di merito per la realizzazione del diritto di

difesa e della parimenti non necessaria attribuzione di identiche facoltà a

tutte le parti, purché sia ad esse assicurata la sostanziale parità di

efficacia degli strumenti processuali predisposti, a seconda delle posizioni

con riguardo alla consistenza dei diversi interessi (sentenza n. 107 del

2007).

Da ribadire è, inoltre, il principio secondo cui il legislatore fruisce

di ampi margini di scelte nella regolazione degli istituti processuali

(sentenza n. 237 del 2007).

Tutto ciò premesso, si deve anche affermare che la disciplina del

processo non si sottrae allo scrutinio di ragionevolezza (ordinanza n. 128

del 1999).

Con riguardo alla normativa censurata, si rileva anzitutto che essa fa

parte della tutela cautelare, della quale condivide la ratio ispiratrice che

è quella di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio

della parte che dovrebbe veder riconosciute le proprie ragioni. Non si può

dubitare che l'impossibilità di sentire in futuro nella sede ordinaria uno o

diversi testimoni, così come l'alterazione dello stato di luoghi o, in

generale, di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico possano

provocare pregiudizi irreparabili al diritto che la parte istante intende

far valere.

Le analogie tra le ragioni che impongono la tutela cautelare e quelle

che presiedono alla disciplina della istruzione preventiva sono state già

più volte riconosciute da questa Corte, che ha anche sottolineato il

rapporto che lega il diritto di esercitare l'onus probandi con la garanzia

di cui all'art. 24 Cost. (sentenze n. 471 del 1990, n. 257 del 1996, n. 46

del 1997).

Se si ha riguardo alla reclamabilità dei provvedimenti di rigetto di

istanze cautelari sostanziali, la non reclamabilità di quelli che respingono

ricorsi per provvedimenti di istruzione preventiva si presenta quindi come

un'incoerenza interna alla disciplina della tutela cautelare. La discrasia è

ancora più puntuale e evidente rispetto al provvedimento di diniego di

sequestro giudiziario per provvedere alla custodia temporanea di libri,

registri, documenti, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende

desumere elementi di prova, disciplinato dall'art. 670, secondo comma, del

codice di procedura civile.

Né varrebbe obiettare che l'art. 669-septies cod. proc. civ. attribuisce

al ricorrente, sussistendo determinate condizioni, la facoltà di riproporre

l'istanza. Come questa Corte ha rilevato, la riproposizione della istanza al

medesimo giudice che ha emesso il provvedimento di rigetto opera su un piano

diverso da quello del reclamo e non assicura lo stesso livello di efficacia

di questo (sentenza n. 253 del 1994).

La non impugnabilità dei provvedimenti sia di rigetto che di

accoglimento non comporta tuttavia parità di tutela tra le parti. Mentre,

infatti, il pregiudizio che può subire il resistente per effetto della

concessione ed esecuzione di un provvedimento di istruzione preventiva non è

definitivo, in quanto ogni questione relativa all'ammissibilità e rilevanza

è rinviata al merito, il danno che può derivare al ricorrente da un

provvedimento di rigetto può essere irreparabile.

Le norme impugnate vanno, quindi, dichiarate illegittime nella parte in

cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo, previsto dall'art

669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta l

istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692

e 696 del medesimo codice.

Per questi motivi

LA CORTE COSTIUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 669-quaterdecies

e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono la

reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione

preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso

codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 7 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA