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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 24 gennaio – 15 marzo 2013, n. 6645

(Presidente Carnevale – Relatore Giancola)

Svolgimento del processo

Con decreto del 16.12.2010, il Tribunale per i minorenni di Potenza, revocata la sospensione della potestà genitoriale di G.R. (residente in ...) sul figlio minorenne G.C.G. , nato il (omissis) , confermava l'affidamento in via esclusiva del bambino al padre G..C. (residente in (omissis) ) e disponeva che quest'ultimo, per tre volte all'anno, accompagnasse il figlio a fare visita alla madre per un'intera giornata, confermando, per il resto il precedente decreto reso il 20.11.2009.

Con decreto del 20-25.05.2011, la Corte di appello di Potenza, sezione per i minorenni, respingeva il reclamo della G. , compensando le spese.

La Corte territoriale, trascritto anche il contenuto del decreto in data 20.11.2009, osservava e riteneva che:

- l'impugnato decreto si fondava sulla constatazione che la G. non si era attenuta alle indicazioni poste con il decreto del 20.11.2009, e che in particolare non aveva seguito alcun percorso terapeutico presso i servizi sociali, non aveva versato l'assegno mensile per il mantenimento del figlio e non aveva rispettato il regime delle visite, andando a trovare in bambino solo pochissime volte, comportamento però che dal primo giudice era stato ritenuto in parte giustificato dalle precarie condizioni economiche e di salute della G. stessa, per cui era stata anche revocata la sospensione della potestà genitoriale precedentemente disposta a suo carico;

- la G. aveva prodotto un'attestazione asl relativa ad un colloquio psicologico da lei sostenuto solo in data 6/4/2011, ossia in periodo successivo alla proposizione del reclamo, mentre le altre circostanze a sostegno del provvedimento reclamato apparivano confermate dalla lettura degli atti;

- nel contempo ed allo scopo di favorire il mantenimento del legame affettivo tra la madre e il figlio, il Tribunale per i Minorenni, aveva fatto carico al padre di accompagnare il figlio presso il luogo di dimora della madre tre volte ogni anno, per un'intera giornata, confermando, per il resto, il decreto del 20/11/2009;

- la G. aveva chiesto che, disposta l'audizione del figlio, lo stesso fosse affidato a entrambi i genitori o, in via subordinata, che fosse aumentato sensibilmente il proprio diritto di visita, con onere del padre di accompagnare da lei il minorenne;

- nel contesto in precedenza evidenziato, il giudice di prime cure aveva reso un provvedimento equilibrato, sostanzialmente favorevole al mantenimento dei rapporti tra la G. e il figlio, e volto anche a favorire i contatti tra di loro, mantenendo ferma l'autorizzazione a lei data di incontrare il figlio due volte al mese presso la sede dei Servizio sociale del Comune di Sordio, alla presenza degli operatori, secondo modalità da stabilirsi a cura di questi ultimi, previa audizione delle parti;

- al riguardo andava anche rilevato che la stessa reclamante aveva ammesso nel ricorso di avere viaggiato, quando aveva avuto occasione di svolgere lavori estivi - per recarsi in ... e in ...;

- dal contenuto dell'atto di reclamo, sembrava che la G. identificasse l'affidamento congiunto (richiesto in via principale) con la collocazione del figlio presso di sé, misura questa (alla luce della situazione di fatto accertata, del progressivo miglioramento delle condizioni del minorenne, documentate dalla relazione del dirigente scolastico di ... del 30.03.2011, dalla relazione clinica dei sanitari dell'ASL di ..., del 6.12.2010, e dell'ormai stabile e positiva permanenza del minorenne presso la famiglia del padre) del tutto inopportuna;

- nell'emerso contesto non appariva opportuna neanche l'audizione del figlio, pure richiesta dalla reclamante, visto anche che tale adempimento era stato ripetutamente effettuato nella fase anteriore al decreto del 20.11.2009;

- le spese andavano compensate, considerata la particolare situazione risultante dagli atti e considerando che neanche il resistente ne aveva chiesto il rimborso.

Avverso questo decreto la G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi ed indirizzato a mezzo posta al C. nonché notificato il 6.07.2011 al PG presso il giudice a quo.

All'udienza pubblica del 7.02.2012 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del C. per omesso deposito dell'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso nei confronti di tale parte, incombente ritualmente attuato dalla G. il 27.04-3.05.20012. Il C. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso la G. denunzia: 1. "Violazione o falsa applicazione degli art. 83 e 182, comma 2 c.p.c.".

Sostiene che, in conformità a quanto disposto dall'art. 182 c.p.c., la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare il difetto di ius postularteli in capo dall'avv.to De Bonis, che, pur priva di procura, conferita a diverso difensore, aveva dichiarato nella memoria di costituzione di rappresentare e difendere il C. , sicché tale atto era affetto da nullità assoluta, al pari della decisione finale, in quanto adottata dopo che all'avv.to De Bonis, pur priva di titolo ad assistere ed esercitare patrocinio difensivo, era stato consentito l'accesso in camera di consiglio.

Il motivo è inammissibile per difetto d'interesse.

L'impugnato decreto non si fonda su eccezioni o domande illegittimamente esaminate perché irritualmente proposte dal procuratore del C. , che la ricorrente assume privo di legittimazione processuale alla rappresentanza di tale parte, sostanzialmente, quindi, da considerarsi in tesi contumace, ma su ragioni di merito da esse avulse, per cui non è configurabile alcuna nullità del procedimento e/o del provvedimento conclusivo, quale anche riconducibile alla violazione dei principi della domanda e del contraddittorio.

2. "Insufficiente motivazione in ordine al rigetto della richiesta di audizione del minore".

Sostiene che la Corte di Appello non ha adeguatamente motivato le ragioni per cui non ha ritenuto opportuno disporre l'audizione del minore, essendosi limitata ad affermare che tale adempimento era stato effettuato nella fase precedente al decreto del 20.11.2009, epoca in cui il minore viveva con la madre, e, dunque, così mancando di verificare gli effetti del nuovo regime di affidamento esclusivo del figlio al padre.

Il motivo non ha pregio, risolvendosi in rilievi critici avulsi dal tenore della decisione, da cui emerge che il diniego di ascolto del minore, nato il 31.07.2004, si è ineccepibilmente fondato sulla valutazione dell'età, delle condizioni e dei disagi già manifestati dallo stesso, quali emersi dal richiamato contesto delle risultanze processuali, anche documentali e, quindi, sulla conclusiva, seppure implicita, attribuzione di prevalenza alle esigenze di tutela dell'interesse superiore del bambino, anche a non essere ulteriormente esposto a presumibili pregiudizi derivanti dal rinnovato coinvolgimento emotivo nella controversia che vedeva contrapposti i genitori.

3. "Insufficiente motivazione in ordine al rigetto della richiesta di incremento dell'onere per il padre di accompagnare il minore presso il domicilio della madre". Sostiene che la Corte di Appello non ha adeguatamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto inopportuno accogliere la richiesta di affidamento congiunto in subordine, quella di aumento del diritto di visita della madre con onere per il padre di accompagnare il minore presso il domicilio dove ella dimora, essendosi la medesima Corte limitata a porre in evidenza il fatto che lei in passato aveva affrontato dei viaggi per motivi di lavoro, recandosi in ... ed in ... e senza tenere in considerazione il fatto sia che tali viaggi erano stati affrontati prima che le sue condizioni di salute, compremesse da diabete, si aggravassero al punto da costringerla a sottoporsi a periodici controlli, sia che aveva fatto il possibile per dimostrare la sua idoneità all'affidamento del figlio, collaborando con gli operatori del Servizio Sociale del Comune di Potenza e seguendo il programma terapeutico predisposto in suo favore. Anche questo motivo non ha pregio.

La G. inammissibilmente addebita ai giudici di merito carenze motivazionali smentite dal contenuto dell'avversata pronuncia, da cui emergono puntualmente e compiutamente esposte le ragioni che sorreggono le avversate statuizioni, non avulse dalla considerazione delle situazioni sopravvenute, pertinenti anche alla ricorrente, sicché le dedotte doglianze appaiono piuttosto volte ad un diverso e più favorevole apprezzamento dei medesimi dati, precluso in questa sede di legittimità.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.