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Sospensione esecuzione

LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE

La natura cautelare de provvedimento che sospende l’esecuzione

attraverso l’individuazione del contenuto e della casistica dei “gravi motivi” che la giustificano.

La discrezionalità del giudice e il disegno di legge 1082-B nel segno della continuità.

Le peculiarità proprie della sospensione in ipotesi di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

A cura di Giuseppe Mazzotta∗

L’istituto della sospensione dell’esecuzione è presente in numerose ipotesi nel quadro generale della disciplina del codice di procedura civile, dalla sospensione, ad es., della sentenza impugnata in appello dopo un’istruttoria completa nel contraddittorio delle parti, alla sospensione, invece, invocata rispetto al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, a seguito di un’opposizione che, diversamente, il giudizio di cognizione appositamente lo introduce allo scopo di svolgere accertamenti nel contraddittorio tra le parti. Tutta la disciplina agisce, quando la sospensione non sia disposta dalla legge, in funzione di un’ovvia e trasparente esigenza cautelare variamente evocata nelle specifiche norme che la regolamentano. Vi sono rilevanti peculiarità nell’istituto della sospensione con riferimento a quelle ipotesi nelle quali il provvedimento in esecuzione consegue ad una procedura sommaria? Come ci si orienta nell’individuazione dei c.d. gravi motivi rilevanti ai fini della concessione della sospensione dell’esecuzione? Essi riguardano unicamente il grave ed irreparabile pregiudizio che deriverebbe dall’esecuzione sulla quale si avanzano, appunto, contestazioni o, invece, si riferiscono anche alla semplice possibilità di accoglimento, ad es., dell’opposizione all’esecuzione?

La disciplina codicistica in materia di esecuzione forzata prevede, a fondamento della richiesta di sospensione dell’esecuzione, la sussistenza di ragioni, il contenuto delle quali, data la mancanza di specifici criteri di indirizzo per l’operatore giuridico, riconduce alla decisione del giudice, chiamato, di volta in volta, a provvedere mediante scelta discrezionale rispondente alla funzione cautelare dell’istituto. Detti criteri di indirizzo sono, talora, presenti in specifiche fattispecie, peraltro espressamente dettate nell’ambito solo di alcune fasi dell’esecuzione (come, ad es., l’art. 283 c.p.c., previsto in materia di “PROVVEDIMENTI SULL'ESECUZIONE PROVVISORIA IN APPELLO”, per il quale “Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione”). Il SENATO della REPUBBLICA, in data 26 maggio 2009, ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge 1082-B recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile" e collegato alla Legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Finanziaria 2009). Nel provvedimento citato è previsto che, all’articolo 624 del codice di procedura civile, dettato in materia di “SOSPENSIONE PER OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE”, i commi terzo e quarto siano sostituiti dai seguenti: «Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’articolo 618». Resta pertanto inalterata la struttura della norma, nella parte di cui al 1° e 2° comma, riguardante i gravi motivi posti a fondamento dell’eventuale richiesta di sospensione dell’esecuzione. Anche il legislatore della riforma del processo civile, quindi, ha, al momento, lasciato che la disciplina relativa all’istanza di sospensione resti strutturata sulla generale indicazione “gravi motivi”, confermando la necessaria discrezionalità del giudice nella decisione. Rientra quindi, nella valutazione inerente alla possibilità di sospendere l’esecuzione, la sussistenza di situazioni di eventuale grave pregiudizio che deriverebbe all’esecutato dalla prosecuzione dell’esecuzione stessa; ma occorre anche verificare il grado di incidenza dell’argomento processuale relativo. In tal senso, nell’ambito della disciplina generale della sospensione, può essere utile distinguere i casi in cui si chiede di sospendere provvedimenti giunti a seguito di una cognizione piena, come le sentenze provvisoriamente esecutive, e provvedimenti che, invece, sono stati adottati al di fuori del contraddittorio delle parti, secondo quanto accade, ad es., in tema di procedimento per ingiunzione di pagamento, per il quale è anche prevista la possibilità della provvisoria esecuzione, immediata, ossia, piu’ precisamente, prima che, decorso il termine di giorni quaranta, previsto ex art. 641 c.p.c., si proceda ad esecuzione forzata; l’opposizione resta comunque garantita, contestualmente o meno all’esecuzione del provvedimento adottato, allo scopo di verificarne la fondatezza mediante, a questo punto, un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l’esecutato ed il titolare del diritto rivestono, rispettivamente, il ruolo di attore e convenuto.

Per l’operatore del diritto, specie l’avvocato, si pone la necessità di stabilire quali siano gli elementi giuridicamente rilevanti in base ai quali sostenere la richiesta. Inoltre occorre indagare se questi debbano trarsi unicamente da elementi di fatto, che riconducono alla sola disciplina sostanziale della controversia alla quale si riferisce l’esecuzione ovvero, eventualmente, anche a prescindere dalla gravità del pregiudizio, da argomenti processuali nel senso sopra indicato.

LE NORME

Codice di Procedura civile

Art. 283 c.p.c. – Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

Art. 373 c.p.c. – Sospensione dell'esecuzione

Art. 483 c.p.c. – Cumulo dei mezzi di espropriazione

Art. 512 c.p.c. – Risoluzione delle controversie

Art. 548 c.p.c. – Mancata o contestata dichiarazione del terzo

Art. 549 c.p.c. – Accertamento dell'obbligo del terzo

Art. 601 c.p.c. – Divisione

Art. 623 c.p.c. – Limiti della sospensione

Art. 642 c.p.c. – Esecuzione provvisoria.

Art. 668 c.p.c. – Opposizione dopo la convalida

LA FATTISPECIE

La fattispecie relativa alla sospensione dell’esecuzione, richiesta in occasione dell’opposizione alla stessa si iscrive nel piu’ ampio quadro dell’istituto della sospensione dell’esecuzione.. Occorre individuare esattamente la collocazione della fattispecie della sospensione inquadrandola anche sotto il profilo dinamico della sua interazione con la struttura generale dell’istituto giuridico della sospensione.

La norma generale.

L’art. 623 c.p.c., dettato, in tema di limiti alla sospensione, al capo I (SOSPENSIONE DEL PROCESSO) del titolo VI (DELLA SOSPENSIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO), stabilisce che «salvo che la sospensione sia disposta dalla legge [c.p.c. 601] o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo [c.p.c. 351, 373, 401, 407, 624, 668, 830] l'esecuzione forzata non può essere sospesa, che con provvedimento del giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484]»: la norma identifica, quindi, tre diverse ipotesi distinte in sospensione disposta: a) dalla legge; b) dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo; c) dal giudice dell’esecuzione.

La sospensione disposta dalla legge. Mancanza o contestazione della dichiarazione del terzo.

Tra i casi rilevanti di sospensione prevista dalla legge, con riferimento alla necessità di risolvere controversie che insorgano nell’ambito del processo esecutivo, vi è quella prevista all’art. 549 c.p.c. riguardante la sentenza nella quale, una volta definito il giudizio di cui all’art. 548 c.p.c., circa l’esistenza o meno del credito pignorato, è fissato un termine perentorio [c.p.c. 152, 153] per la prosecuzione del processo esecutivo [c.p.c. 630], deducendosi in tal modo implicitamente l’esistenza di una sospensione del processo che, appunto, prosegue, una volta intervenuta la sentenza.

Segue. Divisione.

Tra le ipotesi, invece, di esplicita sospensione ricorre quella dettata dall’art. 601, 1° comma, c.p.c. in materia di “DIVISIONE”, in cui l’esecuzione «è sospesa [c.p.c. 623] finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627 c.p.c. [disp. att. c.p.c. 181]». Una volta avvenuta la divisione, si procede con la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore.

Segue. Controversie in sede di distribuzione.

Ancora in tema di risoluzione di controversie il codice di procedura civile regolamenta, all’art. 512, 2° comma, c.p.c., quelle che insorgano in una fase piu’ avanzata dell’esecuzione ossia in sede di distribuzione [c.p.c. 510], tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, in merito alla sussistenza o all'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione. Il giudice provvede con ordinanza nella quale può sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.

Segue. Cumulo di mezzi di espropriazione.

Un ultimo caso, anch’esso, come quello indicato in apertura, di sospensione prevista dalla legge, si verifica quando il debitore, non avanzando contestazione alcuna sul diritto del creditore, tuttavia chiede, a fronte di un’esecuzione promossa attraverso molteplici mezzi, che la stessa inizi o prosegua con uno solo di questi (Art. 483 c.p.c. CUMULO DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE). La scelta è in tal caso effettuata dal creditore o, in mancanza, dal giudice, che sarà quello dell’esecuzione se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare: l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima.

La sospensione disposta dal giudice. I provvedimenti che incidono sulla provvisoria esecuzione della sentenza.

Il codice di procedura civile, all’art. 283, dettato in materia di “PROVVEDIMENTI SULL'ESECUZIONE PROVVISORIA IN APPELLO” prevede che le PARTI del processo in grado di appello possano chiedere al giudice, basando la domanda su gravi e fondati motivi, di sospendere totalmente o parzialmente l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata. La possibilità di sospendere è prevista per il legislatore, all’art. 373 c.p.c., anche rispetto alla sentenza avverso la quale sia stato proposto ricorso in Cassazione.

Segue. La disciplina rispetto a provvedimenti diversi dalla sentenza. Le ipotesi previste dalla legge riguardano la sospensione dell’ordinanza di convalida di sfratto in presenza di opposizione alla medesima nei casi e secondo le modalità previste all’art. 668 c.p.c., laddove si precisa che l'opposizione non sospende il processo esecutivo [c.p.c. 623 –628], che, tuttavia, può essere sospeso, con ordinanza non impugnabile, per gravi motivi. Può esserci altresì sospensione anche rispetto al lodo arbitrale, sempre sulla base di gravi motivi, laddove le parti lo richiedano alla Corte d’Appello in sede di impugnazione per nullità del lodo medesimo.

La sospensione per opposizione all’esecuzione. A fronte delle indicate singole fattispecie astratte di richiesta di sospensione dell’esecuzione, dettate dalla legge in relazione ad altrettanto specifiche fasi del processo di esecuzione, vi è l’istituto della sospensione dell’esecuzione legata all’opposizione al processo di esecuzione. L’art. 624 c.p.c. dispone che «se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo»; la sospensione può essere disposta quando la parte, opponendosi all’atto di precetto, contesti la titolarità del diritto a procedere all’esecuzione; ovvero, ad esecuzione iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione, il tutto con i limiti e secondo la procedura prevista all’art. 615 c.p.c. in materia di forma dell’opposizione all’esecuzione.

Oggetto e fondamento del provvedimento.

Il provvedimento che sospende l’esecuzione in pendenza del giudizio di opposizione si fonda sui gravi motivi previsti dall’art. 624 c.p.c. i quali concorrano con l’opposizione all’esecuzione. A differenza di quanto è previsto, ad es., dall’art. 283 c.p.c., laddove, come sopra ricordato, il legislatore fornisce un’indicazione utile, se non a restringere, quanto meno ad indirizzare l’interprete, l’art. 624 c.p.c. non contiene indicazioni che specifichino il contenuto dei gravi motivi, i quali, conseguentemente si individuano in base all’interpretazione che riconduce la fattispecie concreta a quella astratta.

Effetti della sospensione.

La sospensione dell’esecuzione impedisce il compimento di qualunque atto dell’esecuzione salvo che non vi sia una diversa disposizione del Giudice.

L’impugnazione dell’ordinanza che sospende l’esecuzione.

Il provvedimento di sospensione dell’esecuzione in ipotesi di giudizio di opposizione, potendosi qualificare quale provvedimento cautelare, può essere reclamato, in base all’art. 669 – terdecies c.p.c. Rispetto alla possibilità di sospendere l’efficacia che dispone la sospensione la norma stabilisce che “Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento” ma che, tuttavia, “il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione”.

LA GIURISPRUDENZA

Si riportano alcune significative pronunce le quali permettono di identificare, sotto il profilo metodologico e procedurale, le principali indicazioni fornite dalla giurisprudenza in materia di sospensione a seguito di opposizione

Limiti alla disciplina della sospensione in caso di opposizione anche rispetto ad altri istituti processuali.

Corte cost. Sent., 20 luglio 2007, n. 306. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 c.p.c., nella parte in cui prevede la non impugnabilità e, quindi, la non revocabilità e non modificabilità, dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto: a) nell'art. 648 c.p.c. prevale, sulla natura latamente cautelare, la funzione di comparazione dell'intensità probatoria degli elementi addotti dall'opponente con quelli offerti dall'opposto; b) la previsione, con riguardo al tertium comparationis, indicato nell'art. 624 c.p.c. (come sostituito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52) della reclamabilità, col mezzo previsto dall'art. 669-terdecies c.p.c., dell'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione del processo esecutivo è stata disposta in un contesto nel quale tale provvedimento è sempre stato ritenuto impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi e risponde, piuttosto, all'esigenza di prevedere un rimedio più agile e garantista di quest'ultimo; c) la comune natura latamente cautelare dei provvedimenti posti a confronto dall'ordinanza di rimessione non impone affatto una comune disciplina quanto ai rimedi utilizzabili contro ciascuno di essi. Sito uff. Corte cost., 2007; Corriere Giur., 2007, 10, 1399 nota di CONTE;

Trib. Torino Moncalieri Ord., 13 novembre 2006. La disciplina delle opposizioni all'esecuzione introdotta a partire dal 01.03.2006 prevede che il giudice adito ex art. 615, co. 1, c.p.c. possa, in presenza di gravi motivi, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, introducendo così uno specifico strumento cautelare, diverso e prevalente rispetto al provvedimento ex art. 700 c.p.c. avente natura meramente residuale. Tale possibilità di sospensione è peraltro concessa solo nel caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., ossia nel caso di opposizione con la quale si contesti non la regolarità formale del precetto, ma lo stesso diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata. Nel caso di opposizione a precetto come opposizione agli atti esecutivi, precedente all'inizio dell'esecuzione, nessuna disposizione in merito alla possibilità di sospensione dell'efficacia del titolo è contenuta nell'art. 617, co. 1, c.p.c.. Ne consegue che unico strumento attraverso il quale sia possibile sospendere l'esecutività del precetto impugnato sia il provvedimento ex art. 700 c.p.c., in considerazione della natura residuale di tale strumento, che è finalizzato a dare copertura a quelle situazioni in cui la legge stessa non prevede espressamente uno specifico strumento di tutela cautelare. Massima redazionale, (Banca Dati DeA) 2008.

Rapporti tra opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e opposizione all’esecuzione.

Cass. civ. Sez. III Sent., 03 settembre 2007, n. 18539. In tema di rapporti tra giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed esecuzione, qualora, sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in base alla quale era stata iniziata l'azione esecutiva, il giudizio di primo grado si concluda con il rigetto dell'opposizione, cessano gli effetti della sospensione disposta dal giudice della cognizione e, perciò, della sospensione dell'esecuzione nel frattempo disposta dal G.E., in quanto il decreto ingiuntivo riprende forza di titolo esecutivo, con il consequenziale effetto della possibile riassunzione del procedimento esecutivo precedentemente sospeso. Lo stesso principio si applica se il successivo giudizio di appello, durante il quale sia stata disposta la sospensione della sentenza di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con conseguente nuova sospensione del processo esecutivo, si sia concluso con il rigetto dell'appello, poiché, anche in questo caso, ai fini della riassunzione del processo esecutivo sospeso, non è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione contro il decreto ingiuntivo. (Cassa con rinvio, Trib. Firenze, 3 Marzo 2005). Mass. Giur. It., 2007 – CED Cassazione, 2007.

Cass. civ. Sez. III Ord., 01 agosto 2008, n. 20925. Nel caso di coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo e del giudizio d'opposizione all'esecuzione, qualora il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo disponga la sospensione della sua esecutorietà, si realizza l'ipotesi, prevista dall'art. 623, seconda ipotesi, c.p.c., di sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, con conseguente impedimento della prosecuzione del processo di esecuzione, il quale non può essere riattivato fino a quando, all'esito del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo non abbia riacquistato con il rigetto dell'opposizione la sua efficacia esecutiva a norma dell'art. 653 c.p.c. (Dichiara inammissibile, Giud. pace Rivarolo Canavese, 24 settembre 2007). Mass. Giur. It., 2008 – CED Cassazione, 2008.

Trib. Monza Sez. III, 09 maggio 2007. La parte - la quale sia minacciata di esecuzione forzata con precetto intimato in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, per il quale abbia promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione per sostenere che il decreto stesso è stato emesso senza che ne ricorressero le condizioni di ammissibilità ex art. 633 c.p.c. - manca di interesse alla opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni, poiché l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o meno delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione della esecuzione provvisoria a norma dell'art. 649 c.p.c., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo. Analogo ragionamento opera anche in caso di giudizio ordinario, nel quale, a maggior ragione è valido, poiché vi è contraddittorio pieno immediato e non posticipato come nel decreto ingiuntivo (Cass. n. 8331 del 19.06.2001, Cass. n. 11088/1992). Massima redazionale, (Banca Dati DeA), 2007.

Effetti della sospensione dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Trib. Monza Sez. III, 25 marzo 2008. La sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo impedisce il compimento di ulteriori atti esecutivi, ferma restando la validità ed efficacia degli atti esecutivi anteriormente compiuti, con la conseguenza che il temporaneo venir meno del titolo esecutivo potrà essere rappresentato al giudice della esecuzione, dovendo a questo punto esso giudice, non sospendere l'esecuzione, bensì prendere atto del fatto che l’esecuzione è già sospesa ex lege, limitandosi a dichiarare, con provvedimento ricognitivo, la sussistenza dell'evento sospensivo già operante. (Cass. n. 709 del 16 gennaio 2006; Cass. n. 11378 del 31 luglio 2002). Massima redazionale, (Banca Dati DeA), 2008.

Trib. Reggio Calabria Sez. II Ord., 31 ottobre 2007. L'art 649 c.p.c. consente esclusivamente la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo concessa ex art. 642 c.p.c. (lasciando così permanere taluni effetti in danno dell'intimato), e non pure la revoca di detta esecutorietà. Massima redazionale, 2008.

Trib. Fermo, 12 ottobre 2007. E' ammissibile reiterare l'istanza, in precedenza respinta, di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. Giur. It., 2008, 8-9, 1999 nota di DALEFFE.

Cass. civ. Sez. III, 16 gennaio 2006, n. 709. La sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, disposta dal giudice dell'opposizione, determina la sospensione della esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, concretando l'ipotesi di sospensione della esecuzione ordinata dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all'art. 623 c.p.c., ed impedisce, quindi, che atti esecutivi anteriormente compiuti, dei quali resta impregiudicata la validità ed efficacia, possano essere assunti a presupposto di altri atti, in vista della prosecuzione del processo di esecuzione. Tale effetto del provvedimento di sospensione può essere rappresentato al giudice della esecuzione nelle forme previste dall'art. 486 c.p.c. e senza necessità di opposizione alla esecuzione da parte del debitore, il quale ha peraltro la facoltà di contestare la validità degli atti di esecuzione compiuti dopo (e nonostante) la sospensione del processo esecutivo con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), tendente ad una pronuncia che rimuova l'atto in ragione del tempo in cui è stato adottato. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha affermato avere il giudice di merito correttamente ritenuto esperibile non già la sospensione ex art. 649 c.p.c. bensì il rimedio dell'opposizione formale ex art. 617 dello stesso codice, per far valere l'invalidità dell'ordinanza di vendita del compendio pignorato emessa in violazione dell'art. 626 c.p.c., il quale vieta il compimento di atti di esecuzione quando il procedimento di espropriazione forzata è sospeso per effetto di statuizione dello stesso giudice dell'esecuzione ovvero di altro giudice innanzi al quale il titolo esecutivo è stato impugnato ). (Rigetta, Trib. Rimini, 16 Maggio 2001). Riv. Esec. Forzata, 2006, 2, 414; Mass. Giur. It., 2006 – CED Cassazione, 2006; Guida al Diritto, 2006, 13, 80.

Discrezionalità del giudice e riflessi sulla stabilità del provvedimento adottato.

Cass. civ. Sez. III Sent., 09 luglio 2008, n. 18856. La sospensione dell'esecuzione prevista dalla norma di cui all'art. 624 c.p.c. nella sua originaria formulazione (che ne individua i presupposti nella pendenza del relativo giudizio di opposizione, nell'esistenza di gravi motivi, nella proposizione della relativa istanza da parte dell'interessato) può invocarsi sulla base presumibile caducazione della pretesa del creditore procedente (per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa successivamente al formarsi del titolo esecutivo), ovvero in relazione a questioni di puro diritto, nel qual caso la soluzione adottata dal giudice dell'esecuzione non può ritenersi assolutamente insindacabile, sulla base del presupposto che, nella specie, ci si trovi di fronte ad una attività meramente discrezionale, rimessa in via esclusiva al suo libero apprezzamento, dovendosi, al contrario, ritenere tale soluzione suscettibile di ulteriore verifica, da parte del medesimo giudice, in sede di eventuale, successiva opposizione agli atti esecutivi consistente nella impugnazione dell'emanata ordinanza di sospensione, secondo il (già adottato) criterio della serietà delle questioni sollevate e, quindi, della possibilità che esse siano accolte dal giudice dell'opposizione all'esecuzione o dell'opposizione di terzo (se diversi "ratione praetii"). (Rigetta, Trib. Bergamo, 30 Ottobre 2003). Mass. Giur. It., 2008 CED Cassazione, 2008.

Contenuto dei gravi motivi.

Cass. civ. Sez. III Sent., 05 giugno 2007, n. 13065. Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione disponga in ordine alla sospensione del processo esecutivo, concedendola, negandola o revocandola, è impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'articolo 617 c.p.c. Tale impugnazione è esperibile al fine di controllare l'eventuale sussistenza di vizi di carattere formale e processuale, ovvero di vizi logici o giuridici della motivazione in relazione alla presenza o meno del grave pregiudizio che l'esecuzione possa recare alla parte esecutata, o alla probabile fondatezza dei motivi formulati dalla suddetta parte con l'opposizione all'esecuzione cui la richiesta di sospensione sia correlata. (Dichiara inammissibile, Trib. Bergamo, 9 luglio 2003). Mass. Giur. It., 2007 – CED Cassazione, 2007.

Cass. civ. Sez. I, 08 febbraio 2006, n. 2811. In tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito (o un capo di questa) si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l'inammissibilità, per difetto d'interesse, anche del gravame (o del motivo di gravame) proposto avverso le altre, in quanto l'avvenuto accoglimento del ricorso (o del motivo di ricorso) non inciderebbe sulla "ratio decidendi" non censurata, onde la sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa. Mass. Giur. It., 2006 – CED Cassazione, 2006.

Cass. civ. Sez. III, 16 gennaio 2006, n. 707. L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., accoglie o rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione è in ogni caso impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., volta a verificare non la sussistenza o meno dei "gravi motivi" previsti dal citato art. 624, bensì, oltre ad eventuali vizi di carattere formale e processuale, vizi logici o giuridici della motivazione in relazione alla presenza o meno del grave pregiudizio che l'esecuzione possa recare alla parte esecutata, o alla probabile fondatezza dei motivi proposti dalla suddetta parte con l'opposizione all'esecuzione, cui la richiesta di sospensione è correlata. (Rigetta, Trib. Brindisi, 26 Aprile 2001). Mass. Giur. It., 2006 – CED Cassazione, 2006.

Cass. civ. Sez. III, 12 gennaio 2006, n. 405. La sospensione dell'esecuzione, quando non è disposta dalla legge, costituisce espressione della rilevanza conferita dal sistema normativo, in funzione cautelare, ai gravi motivi dedotti da parte dell'interessato, nel cui concorso può essere adottata l'ordinanza del giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 625 c.p.c. L'istanza di sospensione può essere fondata sia su gravi motivi di carattere processuale (e, quindi, di puro diritto), sia sulla deduzione dell'insussistenza della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi di essa verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo (oltre che su particolari situazioni pregiudizievoli al debitore). Ne consegue, avuto riguardo alla varietà e natura di tali motivi, che, nel primo caso, la correttezza della soluzione adottata è sempre sindacabile anche oltre la conclusione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, mentre, negli altri casi, le soluzioni positive o negative in ordine alla sospensione dell'esecuzione dipendono da scelte rimesse in via esclusiva al libero apprezzamento, prima del giudice dell'esecuzione e poi, eventualmente, di quello del giudizio di opposizione, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità. Mass. Giur. It., 2006 – CED Cassazione, 2006

Cass. civ. Sez. III, 25 febbraio 2005, n. 4060. La sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado che il giudice d'appello, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990 può disporre in presenza di "gravi motivi" è rimessa ad una valutazione globale d'opportunità, poiché tali motivi consistono per un verso nella delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione e per altro verso nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato) dall'esecuzione della sentenza, che può essere inibita anche parzialmente se i capi della sentenza sono separati. Ne consegue che il potere discrezionale riconosciuto al giudice d'appello dagli articoli 283 e 351 c.p.c. dopo la suddetta novella è più ampio di quello riconosciuto al medesimo giudice con riferimento alla sentenza impugnata con ricorso per Cassazione ovvero alla sentenza di primo grado favorevole al lavoratore o a quella di condanna relativa a rapporti di locazione, comodato e affitto d'immobili, per la sospensione dell'esecutività delle quali è rispettivamente richiesta l'esistenza di un "grave e irreparabile danno" ovvero di un "gravissimo danno". Mass. Giur. It., 2005; Arch. Locazioni, 2005, 569; CED Cassazione, 2005.

Cass. civ. Sez. Unite, 08 agosto 2005, n. 16602. Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato. Mass. Giur. It., 2005 – CED Cassazione, 2005.

Segue. Lo specifico ambito della sospensione dell’esecutiva del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Trib. Milano Sez. VII, 17 luglio 2008. Nel giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo, emesso provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c., l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto, formulata ai sensi dell'art. 649 c.p.c. dall'opponente, può essere accolta solo se ricorrono gravi motivi. (Nella specie, il giudice ha rigettato l'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata dall'opponente, non ritenendo integrare grave motivo ai sensi di detta norma il disconoscimento di sottoscrizione eccepito da parte opponente all'udienza di prima comparizione e trattazione della causa, atteso che la sottoscrizione disconosciuta non appariva del tutto diversa ed incompatibile quanto a paternità a quella dell'opponente se comparata con altre sottoscrizioni pacificamente riferibili a quest'ultimo ed apposte in calce ai documenti prodotti nel giudizio di opposizione da parte opposta a prova delle ragioni di credito azionate in via monitoria). Giur. It., 2009, 2, 423 nota di USUELLI.

Trib. Milano (Ord.), 09 aprile 2005. I gravi motivi che giustificano la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo afferiscono al presumibile ingiusto pregiudizio che l'esecuzione del decreto impugnato cagionerà all'opponente per la mancanza originaria del titolo giustificativo del credito azionato ovvero per il sopraggiungere di fatti estintivi del credito portato a esecuzione. Guida al Diritto, 2005, 37, 72.

Trib. Ferrara Ord., 09 agosto 2004. Le ipotesi di illegittima concessione del decreto ingiuntivo immediatamente dotato di provvisoria esecuzione non si convertono in «gravi motivi» rilevanti per la sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 649 c.p.c. Dir. Fall., 2005, 3 – 4, 527 nota di LA ROCCA.

Cass., Sez. II, 07 maggio 2002 n. 6546. L'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo disposta ai sensi dell'art. 642 c.p.c. può essere oggetto di sospensione e non di revoca, e unico funzionalmente competente a emanare il relativo provvedimento a mente dell'art. 649 c.p.c. è il giudice istruttore della causa di opposizione. Massima redazionale, (Banca Dati DeA), 2002.

* * *

LA DOTTRINA

Allo scopo di consentire alcuni approfondimenti si segnalano

ASTUTI, Guida al diritto, 2005, n. 22; BALENA – BOVE, Le riforme piu’ recenti del processo civile, Bari, 2006; CAMPEIS, DE PADULI, Le esecuzioni civili: procedimenti ordinari e speciali. Casi speciali di esecuzione. L’attuazione, 2002; CARPI, Sospensione dell’esecuzione, Enc. G.5; CECCHELLA; Guida al processo civile esecutivo; MANDRIOLI, Diritto processuale civile, IV; REDENTI VELLANI, Diritto processuale civile, III;

LE CONCLUSIONI

L’esame condotto, sia sotto il profilo normativo astratto che dal punto vista dell’applicazione delle norma secondo i piu’ recenti orientamenti giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità, ha evidenziato come le ragioni riconducibili alla categoria normativa dei «gravi motivi» e, perciò, atte a sostenere l’istanza di opposizione all’esecuzione ex art. 624 c.p.c., possano consistere tanto in argomenti di carattere processuale (e, quindi, di puro diritto), quanto nella plausibile caducazione, per insussistenza, della pretesa del creditore procedente (per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa successivamente al formarsi del titolo esecutivo) oltre che su particolari situazioni pregiudizievoli al debitore. Assume, semmai, rilievo la categoria di ragioni dedotte quali «gravi motivi» sotto il profilo della stabilità del provvedimento, che è in ogni caso impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che, se pure non preordinata a verificare direttamente la sussistenza o meno dei «gravi motivi» previsti dal citato art. 624, consente tuttavia di accertare eventuali vizi di carattere formale e processuale, vizi logici o giuridici della motivazione in relazione alla presenza o meno del grave pregiudizio che l'esecuzione possa recare alla parte esecutata, o alla probabile fondatezza dei motivi proposti dall’istante con l'opposizione all'esecuzione, cui la richiesta di sospensione è correlata. Per l’operatore del diritto merita particolare attenzione l’ipotesi del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il quale occorre procedere ad un’attenta scelta di strategia processuale: essendo previsto lo strumento di cui all’art. 649 c.p.c. ossia la “SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE PROVVISORIA”, da parte del giudice che istruisce il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, con ordinanza non impugnabile, «quando ricorrono gravi motivi» potrebbe mancare l’interesse all’opposizione all’esecuzione per le stesse ragioni, in quanto l'opposizione all’ingiunzione, mirando all’accertamento della fondatezza o meno delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere all’esecuzione, tutela pienamente l’interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo.

Fac-simile ricorso in opposizione ex art. 624 c.p.c.

AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE

PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI <.......>

RICORSO IN OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE DOPO IL SUO INIZIO

(ART. 615, SECONDO COMMA C.P.C.)

IN FAVORE DI

sig. <.....>, nato a <.....>, il <.....>, C.F. n. <.....>, residente in <.....>, via <.....>, n. <.....>, rappresentato e difeso, in virtù di mandato difensivo in calce al presente atto, all’avv. <.....>, del Foro di <.....> e, ai fini della presente procedura, elettivamente domiciliato in <.....>, via <.....>, n. <.....> presso lo studio dell’avvocato <.....>,

CONTRO

S.r.l. <.....>, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in <.....>, via <.....>, n. <.....>;

AVVERSO

il pignoramento mobiliare n. <.....> del <.....>, contro <.....>, il sig. <.....>, nato a <.....>, il <.....>, C.F. n. <.....>, residente in <.....>, via <.....>, n. <.....>, avente ad oggetto: <.....>, per un valore di euro <.....>, <.....>, per un valore di euro <.....>, <.....>, per un valore di euro <.....>,

PREMESSO IN FATTO CHE

1) l’atto di precetto è stato notificato all’odierno opponente in data <.....>, per un valore di complessivi euro <.....> a richiesta del Sig. (di soc. <.....> ), con sede (residente) in <.....>, via <.....>, n. <.....>;

2) al precetto seguiva pignoramento sebbene venisse fatto presente che il pagamento per il quale era precetto fosse già avvenuto;

3) il pignoramento oggetto del presente atto è assolutamente privo di giustificazione, in fatto e in diritto, per i seguenti motivi:

a) è intervenuto un fatto estintivo della pretesa creditoria sia pure in epoca successiva a quella dell’accertamento del diritto di credito stesso;

b) <.....>;

PREMESSO IN DIRITTO CHE

4) le ragioni sopra esposte escludono la sussistenza del credito azionato;

5) i fatti riferiti e la pervicacia, nonostante le delucidazioni fornite circa la inesistenza del rapporto contrattuale, fondano, in via accessoria, una responsabilità ex art. 96 c.p.c. visto il grave danno derivante dal pignoramento alle ordinarie attività svolte dall’Opponente;

SI OPPONE ALLA ESECUZIONE

data la inesistenza del credito asserito dall’Esecutante, con conseguente inesistenza del diritto di procedere contro l’Opponente ad esecuzione forzata, e deduce la nullità del pignoramento, a causa di detta inesistenza.

CHIEDE

in ogni caso, la sospensione dell’esecuzione, soprattutto in considerazione dei danni conseguiti e che conseguono in capo all’Opponente al pignoramento dei beni sopra indicati.

tutto ciò premesso, il sig. <.....>, ut supra rappresentato e difeso

CHIEDE

che l’Ill.mo Giudice adito voglia:

accertare e dichiarare la sussistenza di gravi motivi fondanti la tesi della insussistenza del credito azionato con il pignoramento oggetto del presente atto e, per l’effetto, disporre, in via preliminare, la sospensione dell’esecuzione in atto; accertare e dichiarare nullo e, quindi, inefficace, l’atto di pignoramento del <.....>, procedura esecutiva n. <.....> Tribunale di <.....>; accertare e dichiarare l’Esecutante, per le causali di cui in premessa, responsabile, ex art. 96 c.p.c., per i danni arrecati all’Opponente in conseguenza dell’esecuzione e, per l’effetto, condannare l’Esecutante a dare e pagare a titolo di risarcimento del danno la somma che sarà ritenuta di giustizia;

Con espressa riserva di precisare e integrare, anche all’esito delle difese di Controparte, le conclusioni sin qui formulate nonché, ex art. 183 c.p.c., le istanze istruttorie nel presente atto avanzate.

In via Istruttoria, offre in comunicazione, mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

Atto di precetto;

1) Lettera raccomandata a.r. del <.....>.;

L’avvocato <.....> dichiara di voler ricevere le comunicazioni da parte della cancelleria al numero di fax <.....> o al seguente indirizzo di posta elettronica <.....>@<.....>.

Si dichiara ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 115/2002, che il valore della causa è di euro <.....> (Cifra in lettere /00).

<.....>, lì <.....> Avv. <.....>